Art. 700 – Codice di procedura civile – Condizioni per la concessione
Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2480/2025
L'accertamento - contenuto nel provvedimento anticipatorio ex art. 700 c.p.c. che ha costituito il rapporto di lavoro - non produce un effetto dichiarativo o costitutivo idoneo ad assumere efficacia di giudicato in mancanza del giudizio di merito o qualora questo abbia ad oggetto l'illegittima prosecuzione del rapporto così costituito, atteso che ad esso consegue unicamente l'effetto di autorità della pronuncia, non di res iudicata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione resa in appello con la quale, ancorché per una diversa motivazione, si era escluso che dal provvedimento ex art. 700 c.p.c. di inserimento di un insegnante nelle graduatorie, a cui era conseguita la stipula del contratto di insegnamento, potesse scaturire un effetto di giudicato nell'ambito del successivo giudizio di merito avente ad oggetto l'illegittima prosecuzione del rapporto lavorativo in tal modo instaurato).
Cass. civ. n. 19368/2023
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, se proposto a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione resa dal giudice del reclamo cautelare in un procedimento d'urgenza "ante causam" ai sensi dell'art. 700 c.p.c., è inammissibile finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito, nel quale si determina l'oggetto del procedimento e sorge l'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire; né è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, non avendo il predetto provvedimento carattere decisorio e definitivo, neppure in ordine alla giurisdizione.
Cass. civ. n. 13841/2023
In tema di acque pubbliche, ai sensi dell'art. 669-ter c.p.c., la competenza a conoscere delle domande cautelari proposte ex art. 700 c.p.c., nelle materie di cui all'art. 140 del r.d. n. 1775 del 1933 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), spetta al Tribunale Regionale delle acque pubbliche competente per territorio, che provvede con ordinanza reclamabile davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 10285/2023
In tema di impugnativa del licenziamento, il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto ai sensi degli artt. 669 bis e 669 ter c.p.c., è idoneo ad impedire la decadenza prevista dall'art. 6, comma 2, secondo periodo, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, poiché il procedimento d'urgenza, in tal caso, al pari di quello ordinario, assolve alla primaria funzione di emersione tempestiva del contenzioso e alla connessa finalità di superare l'incertezza suscettibile di incidere in modo significativo sull'organizzazione e sulla gestione dell'impresa, avuto anche riguardo alla particolare affinità sussistente tra i due procedimenti, in ragione della definitività - seppur condizionata ad una differente ed eventuale decisione assunta nel giudizio ordinario - che caratterizza il provvedimento conclusivo del procedimento cautelare d'urgenza.
Cass. civ. n. 13277/1991
Le spese processuali necessarie all'attuazione dei provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. – cui è preposto lo stesso giudice di questi ultimi e non quello dell'esecuzione – vanno regolate dalla sentenza che definisce il giudizio di merito e, pertanto, non sono suscettibili di ripetizione attraverso una separata procedura monitoria.
Cass. civ. n. 2049/1991
Qualora, dopo un provvedimento di sospensione del ruolo e della procedura di riscossione esattoriale, reso dal pretore a norma dell'art. 700 c.p.c., l'Amministrazione finanziaria citi il contribuente davanti al tribunale per «sentir dichiarare che l'A.G.O. non ha giurisdizione a conoscere né del ricorso in via d'urgenza al pretore né del rapporto tributario», la relativa domanda non introduce il «giudizio di merito» di cui alla citata norma, ma si esaurisce nella deduzione di posizioni di diritto soggettivo in ordine alla tutela giurisdizionale, e, pertanto, a prescindere da ogni questione circa la sua ammissibilità, non si sottrae alla giurisdizione del giudice ordinario.
Cass. civ. n. 2719/1991
L'azione proposta da dipendenti pubblici e da un sindacato dei medesimi, volta a conseguire l'attuazione delle misure idonee a tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori sulla base dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 1034 del 1971, trovando titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego. Detta giurisdizione non subisce deroga neppure se tale azione sia svolta a conseguire una tutela cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., non essendo questa estensibile a materie estranee alla giurisdizione del giudice ordinario, attesa la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della L. n. 1034 del 1971, pronunciata dalla Corte costituzionale con n. 190 del 1985, mentre la questione se tale pronuncia sia limitata alle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego o sia invece suscettibile d'interpretazione estensiva non incide sul riparto della giurisdizione, la quale spetterebbe al giudice amministrativo anche nella prima di dette ipotesi, salvo peraltro l'eventuale proponibilità di un nuovo incidente di costituzionalità del citato art. 21.
Cass. civ. n. 10318/1990
La controversia fra socio e società cooperativa edilizia operante con il contributo statale, che attenga alle modalità di assegnazione dell'alloggio ed al contenuto del verbale di consegna previsto dall'art. 98 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, rientra, ai sensi dell'art. 131 di tale decreto, fra quelle devolute alle commissioni di vigilanza, nel periodo anteriore alla stipulazione da parte del socio stesso del mutuo individuale, e, pertanto, pure al fine della adozione di provvedimenti cautelari ed urgenti, si sottrae alla cognizione del giudice ordinario, spettando alla giurisdizione del giudice amministrativo, in via d'impugnazione delle determinazioni di dette commissioni.
Cass. civ. n. 10942/1990
L'art. 20 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ove stabilisce l'inefficacia del decreto di occupazione delle aree da espropriare se non attuato entro tre mesi dalla sua emanazione, trova applicazione, in difetto di diversa previsione, anche per le occupazioni disposte in base al D.L. 19 marzo 1981, n. 75 (convertito, con modificazioni, in L. 14 maggio 1981, n. 219), sulla ricostruzione e lo sviluppo dei territori del Mezzogiorno colpiti dagli eventi sismici. Pure in queste ipotesi, pertanto, l'occupazione dell'immobile, che sia effettuata dopo il decorso di tre mesi dal decreto autorizzativo, integra una mera attività materiale della pubblica amministrazione, non idonea ad affievolire la posizione di diritto soggettivo del privato, che restano tutelabili davanti al giudice ordinario, anche in via possessoria.
Cass. civ. n. 11462/1990
Qualora il proprietario del fondo, occupato per la realizzazione di opera pubblica, denunci che l'opera intrapresa sia diversa da quella approvata, ovvero che siano state apprese porzioni non incluse in quelle contemplate nel decreto prefettizio autorizzativo dell'occupazione medesima, la relativa controversia non si sottrae alla giurisdizione del giudice ordinario, anche al fine di eventuali provvedimenti d'urgenza, ricollegandosi a posizioni di diritto soggettivo non affievolite dagli atti del procedimento ablativo.
Cass. civ. n. 2267/1990
Il pretore, con l'ordinanza che dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine ad un ricorso ex art. 700 c.p.c. non proposto in corso di causa (così come nell'ipotesi di rigetto dell'istanza del ricorrente), deve provvedere sulle spese di lite – atteso che la detta ordinanza definisce il procedimento cautelare – applicando il principio della cosiddetta soccombenza potenziale, da verificare sulla base di un semplice giudizio delibativo circa la fondatezza della domanda proposta in via d'urgenza e delle relative eccezioni.
Cass. civ. n. 233/1990
La contesa fra genitori naturali, in ordine all'educazione ed istruzione del figlio minore, rientra nelle previsioni degli artt. 316, 317 e 336 c.c., e, quindi, è riservata, con il rito camerale, alla competenza funzionale del tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., senza che possa riconoscersi la competenza pretorile, nemmeno al limitato fine di adottare provvedimenti d'urgenza, considerando che l'intervento cautelare di cui all'art. 700 c.p.c. non è invocabile in presenza di altre misure tipiche, idonee a soddisfare le esigenze di tutela urgente.
Cass. civ. n. 3310/1990
Al socio di una cooperativa edilizia a contributo statale, il quale si sia reso assegnatario di alloggio ed abbia stipulato il mutuo individuale, deve riconoscersi la possibilità di adire il giudice ordinario, anche in via cautelare ed urgente, al fine di assicurare la propria partecipazione all'assemblea, atteso che la domanda non riguarda la fase della prenotazione od assegnazione degli alloggi, esauritasi con detta stipulazione, né le altre materie che l'art. 131 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 devolve alla cognizione delle commissioni di vigilanza (e quindi del giudice amministrativo, in sede di impugnazione dei provvedimenti delle commissioni medesime), ed è diretta a tutelare posizioni di diritto soggettivo.
Cass. civ. n. 3566/1990
La procura speciale al difensore, conferita, in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c., per tutti i gradi del giudizio, deve ritenersi estesa al processo di merito da instaurarsi dopo il provvedimento d'urgenza.
Cass. civ. n. 7552/1990
Il provvedimento disciplinare di sospensione dall'esercizio della professione, adottato da un consiglio provinciale dell'ordine degli architetti, è impugnabile dinanzi al consiglio nazionale di detto ordine, quale organo di giurisdizione speciale, anche con riguardo alle contestazioni inerenti all'immediata esecutività della sanzione. Deve pertanto escludersi che l'interessato, sia pure al limitato fine di rimuovere quell'esecutività, possa adire in via d'urgenza il pretore, ai sensi degli artt. 700 ss. c.p.c., considerando che i poteri attribuiti al giudice ordinario da tali norme non pongono deroghe ai principi sul riparto della giurisdizione, e, quindi, sussistono solo per la tutela di posizioni soggettive rientranti nella cognizione del medesimo giudice ordinario.
Cass. civ. n. 7636/1990
Rispetto ad un'asta pubblica, i soggetti privati non sono portatori di diritti soggettivi, ma solo di un interesse – al regolare svolgimento del procedimento di aggiudicazione – il quale, in presenza di una posizione «differenziata» del soggetto che intenda parteciparvi, assume la consistenza dell'interesse legittimo e riceve tutela attraverso l'osservanza delle norme «di azione», che disciplinano, nell'interesse pubblico, quel procedimento, con la conseguenza che appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo anche la cognizione della domanda con cui, sul presupposto dell'illegittimità del provvedimento di aggiudicazione dell'asta pubblica, dal detto soggetto vengono richiesti provvedimenti di urgenza miranti a prevenire il conseguente suo pregiudizio (nella specie, un ipotetico turbamento del mercato per l'emissione in esso di un determinato prodotto).
Cass. civ. n. 9640/1990
Il provvedimento di urgenza, per la sua intrinseca provvisorietà, esaurisce la sua funzione una volta emessa la decisione di merito, che ad esso si sostituisce, senza conservare effetto fino al passaggio in giudicato di tale decisione. Pertanto, nel caso in cui il giudice di appello abbia confermato la sentenza di primo grado, dichiarativa della legittimità del licenziamento del lavoratore, quest'ultimo non ha interesse a dolersi, in sede di legittimità, dell'omessa pronuncia, da parte del tribunale, della sua riammissione al lavoro ai sensi dell'art. 700 c.p.c., atteso che il provvedimento cautelare (ancorché, in ipotesi, a lui favorevole) risulterebbe comunque superato dalla pronuncia di rigetto della domanda di declaratoria dell'illegittimità del licenziamento.
Cass. civ. n. 2630/1989
Il pretore, che rigetti il ricorso ex art. 700 c.p.c., rifiutando il provvedimento d'urgenza richiestogli, per essere stata eliminata, dopo la proposizione del ricorso, la situazione pregiudizievole denunciata, non può condannare il ricorrente al pagamento, neppure parziale, delle spese del procedimento, ove ritenga che la sua richiesta fosse fondata al tempo della proposizione, dovendo tale soggetto essere considerato come parte vittoriosa.
Cass. civ. n. 3475/1989
La parte, che intende ottenere il ripristino della situazione di fatto, modificata dalla controparte in attuazione d'un provvedimento d'urgenza adottato con decreto e poi revocato con ordinanza, non ha interesse ad instaurare un giudizio di cognizione per la condanna dell'altra parte, potendo ottenere dal pretore, che ha prima adottato e poi revocato il provvedimento d'urgenza, così respingendo la domanda cautelare, la determinazione delle modalità per il ripristino dello stato di fatto anteriore.
Cass. civ. n. 3568/1989
In tema di trattamento pensionistico a carico della c.p.d.e.l., come quello riservato ad un'infermiera che, in virtù di rapporto di pubblico impiego, sia stata alle dipendenze di un ospedale gestito dall'unità sanitaria locale, le liti promosse dall'assicurata nei confronti della predetta cassa di previdenza, che attengano al diritto, alla misura o alla decorrenza della pensione, spettano in via esclusiva alla giurisdizione della corte dei conti, ai sensi degli artt. 60 del R.D.L. n. 680 del 1938 e 13 del R.D. n. 1214 del 1934, e sono sottratte alla cognizione del giudice ordinario anche con riguardo alle domande di liquidazione di pensione provvisoria e di adozione di provvedimenti di urgenza, quand'anche questi siano richiesti per evitare l'asserito pregiudizio derivante da ritardo nell'erogare la pensione.
Cass. civ. n. 3659/1989
Con riguardo ad un provvedimento contingibile ed urgente, reso dal sindaco del comune ai sensi dell'art. 153 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (nella specie, chiusura di un bar-discoteca per ragioni di sicurezza e d'igiene), le posizioni del destinatario, in quanto degradate a meri interessi legittimi, sono tutelabili davanti al giudice amministrativo, non dinanzi al giudice ordinario, nemmeno in via cautelare a norma dell'art. 700 c.p.c. (il quale trova applicazione solo nell'ambito delle attribuzioni giurisdizionali del giudice ordinario).
Cass. civ. n. 4342/1989
Con riguardo ad ingiunzione fiscale emessa per il pagamento di una delle imposte contemplate dall'art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, (nella specie Iva), mentre deve essere affermata la giurisdizione delle commissioni tributarie sull'opposizione del contribuente, non essendo applicabili le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sull'opposizione davanti al giudice ordinario, deve essere affermato il difetto assoluto di giurisdizione, sull'istanza di sospensione dell'esecuzione o di adozione di altre analoghe misure cautelari, atteso che il potere di provvedere in proposito spetta esclusivamente in via amministrativa all'intendente di finanza (contro le cui determinazioni le posizioni del contribuente sono tutelabili dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità).
Cass. civ. n. 439/1989
La sospensione della procedura di riscossione esattoriale delle imposte può essere disposta esclusivamente dall'intendente di finanza, cioè dall'autorità amministrativa (con provvedimento discrezionale, rispetto al quale le posizioni del contribuente hanno natura di meri interessi legittimi), non anche, pertanto, dal giudice ordinario, nemmeno in via cautelare o d'urgenza, per difetto (assoluto) di giurisdizione (difetto di giurisdizione denunciabile con istanza di regolamento preventivo anche in relazione a procedimento promosso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., senza che sia ostativa l'adozione di provvedimenti urgenti).
Cass. civ. n. 5675/1989
In tema di rapporto di lavoro dei dipendenti da aziende di trasporto in concessione, le controversie relative a provvedimenti che infliggono sanzioni disciplinari, appartengono, ai sensi dell'art. 58, secondo comma, dell'all. A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualunque sia l'organo (anche diverso dal consiglio di disciplina) che abbia emesso detti provvedimenti, ed anche nel caso in cui il vizio fatto valere comporti la nullità o l'inesistenza giuridica dell'atto. Ne deriva che in materia disciplinare il giudice ordinario è privo di giurisdizione anche se adito con ricorso ex art. 700 c.p.c., atteso che il suo potere di provvedere in via d'urgenza sussiste soltanto nell'ambito delle controversie devolute alla sua cognizione relativamente al giudizio di merito.
Cass. civ. n. 652/1988
In relazione al procedimento promosso per la fissazione delle modalità di esecuzione di un obbligo di fare (nella specie, reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro, disposta in via d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c.), la questione della infungibilità di detto obbligo attiene non alla giurisdizione, ma al merito, anche sotto il profilo dell'assoluta improponibilità della domanda, e, pertanto, non può essere sollevata con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.
Cass. civ. n. 4013/1986
L'ordine di esecuzione di lavori edili, che venga adottato dal sindaco del comune, per ragioni di sicurezza pubblica, a carico del proprietario di un immobile, comporta, come ogni altro provvedimento contingibile reso a norma dell'art. 153 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, la degradazione del diritto di detto proprietario a mero interesse occasionalmente protetto, con la conseguenza che la domanda del medesimo, rivolta a denunciare l'illegittimità di detto ordine, spettando alla giurisdizione del giudice amministrativo, non può essere proposta davanti al giudice ordinario, nemmeno al fine di ottenere in via cautelare, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la sospensione dell'ordine stesso.
Cass. civ. n. 4204/1986
Il giudice competente a conoscere del giudizio di merito successivo alla procedura d'urgenza ex art. 700 c.p.c. va stabilito in base alle norme generali senza che una preclusione possa derivare dal provvedimento cautelare che contenga anche la determinazione di tale giudice, atteso che esso non è idoneo a formare giudicato sulla suddetta questione di competenza, essendo il giudizio di merito un nuovo ed autonomo processo e non già una continuazione di quello sommario (come nel caso dei procedimenti di nunciazione o dei procedimenti possessori).
Cass. civ. n. 1782/1985
Sia il provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c. (nella specie, di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro) – che è revocabile, da parte dello stesso giudice che l'ha emesso, prima della definizione del giudizio di merito, per l'accertato venir meno di tutti o di alcuni degli elementi sui quali il rimedio cautelare si fondava – sia il successivo provvedimento che ne dispone la revoca non hanno contenuto decisorio e, pertanto, non sono impugnabili con ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 6192/1985
Gli artt. 700 e ss. c.p.c., nel conferire al giudice ordinario il potere di adottare provvedimenti d'urgenza con funzione cautelare e strumentale, non introducono deroghe ai principi generali sul riparto della giurisdizione, e non consentono pertanto che il suddetto potere possa essere esercitato a tutela di posizioni soggettive sottratte alla cognizione del medesimo giudice ordinario, quali quelle devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perché inerenti ad un rapporto di pubblico impiego.
Cass. civ. n. 2365/1983
I provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c., per la loro natura strumentale, sono vincolati al diritto che si vuol far valere e rimangono assorbiti dalla decisione della causa della quale seguono la sorte e che l'istante è tenuto ad iniziare nel termine perentorio fissato dal giudice. È, quindi, da escludere che per essi debba emettersi una pronuncia di convalida e, nel caso di rigetto della domanda di merito, il ristabilimento dell'ordine giuridico per il provvedimento cautelare incautamente richiesto può aversi sulla base del disposto del secondo comma dell'art. 96 c.p.c.
Cass. civ. n. 5157/1983
I provvedimenti d'urgenza innominati (art. 700 c.p.c.), in quanto rivolti ad evitare che la futura pronuncia resti pregiudicata dal tempo occorrente per la sua emissione, hanno carattere strumentale rispetto al successivo giudizio di merito, che non è mai di convalida del provvedimento interinale, ma di cognizione del tutto autonoma dell'esistenza del diritto controverso, il cui accertamento viene a sostituirsi alla pronuncia resa in sede di urgenza anche quando si conformi a questa. (Nella specie, in cui si trattava di attività rumorose esulanti dai limiti di tollerabilità fissati dall'art. 844 c.c., con il provvedimento d'urgenza ne era stata disposta la cessazione ad una data ora, nell'arco della giornata, mentre nel successivo giudizio di merito il responsabile delle medesime era stato condannato al compimento di opere di insonorizzazione).
Cass. civ. n. 5608/1983
Poiché il provvedimento d'urgenza è inseparabile dal procedimento nell'ambito del quale esso è pronunciato e rispetto a cui ha funzione strumentale, la sua esecuzione appartiene al giudice che lo ha emesso, onde garantire il conseguimento delle finalità del provvedimento stesso in relazione alle esigenze cautelari e conservative che l'hanno determinato. Conseguentemente, qualora sia stato emesso provvedimento ex art. 700 c.p.c. da parte del presidente della sezione specializzata agraria presso il tribunale, l'esecuzione di esso – e le relative opposizioni – vanno proposte davanti a detto giudice specializzato e non davanti al pretore, ancorché si tratti di esecuzione per consegna o rilascio.
Cass. civ. n. 3082/1982
A fronte del decreto di requisizione in uso di un immobile urbano, reso dal sindaco del comune per gravi necessità pubbliche, le posizioni soggettive del privato hanno natura e consistenza di meri interessi legittimi, in quanto il potere discrezionale di requisizione, disciplinato dalle norme che regolano le occupazioni temporanee e d'urgenza, deve ritenersi astrattamente conferito dall'ordinamento anche alla suddetta autorità comunale (sia pure in via sussidiaria rispetto al prefetto, per il caso di urgenza tale da non consentire alcun indugio). Pertanto, il sindacato sulla legittimità di quel decreto, traducendosi nel riscontro della conformità a legge dell'esercizio di detto potere nel caso concreto, è devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo ed è sottratto al giudice ordinario, al quale, correlativamente, resta preclusa anche la possibilità di provvedere in via d'urgenza a norma dell'art. 700 c.p.c.
Cass. civ. n. 5624/1982
Fino a che il giudizio di merito non sia stato iniziato il pretore adito a norma dell'art. 700 c.p.c. — che abbia pronunziato i richiesti provvedimenti d'urgenza con decreto inaudita altera parte, stabilendo contestualmente il termine per l'inizio del giudizio di merito senza fissare l'udienza di comparizione delle parti per la convalida del decreto — ha il potere di revocare il decreto stesso nella parte riguardante la determinazione del menzionato termine e di fissare l'udienza per confermare, modificare ovvero revocare i provvedimenti urgenti a seguito della costituzione del contraddittorio, secondo il disposto dell'art. 689 c.p.c.