Art. 700 – Codice di procedura civile – Condizioni per la concessione
Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 19368/2023
Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, se proposto a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione resa dal giudice del reclamo cautelare in un procedimento d'urgenza "ante causam" ai sensi dell'art. 700 c.p.c., è inammissibile finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito, nel quale si determina l'oggetto del procedimento e sorge l'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire; né è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, non avendo il predetto provvedimento carattere decisorio e definitivo, neppure in ordine alla giurisdizione.
Cass. civ. n. 13841/2023
In tema di acque pubbliche, ai sensi dell'art. 669-ter c.p.c., la competenza a conoscere delle domande cautelari proposte ex art. 700 c.p.c., nelle materie di cui all'art. 140 del r.d. n. 1775 del 1933 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), spetta al Tribunale Regionale delle acque pubbliche competente per territorio, che provvede con ordinanza reclamabile davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 10285/2023
In tema di impugnativa del licenziamento, il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto ai sensi degli artt. 669 bis e 669 ter c.p.c., è idoneo ad impedire la decadenza prevista dall'art. 6, comma 2, secondo periodo, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, poiché il procedimento d'urgenza, in tal caso, al pari di quello ordinario, assolve alla primaria funzione di emersione tempestiva del contenzioso e alla connessa finalità di superare l'incertezza suscettibile di incidere in modo significativo sull'organizzazione e sulla gestione dell'impresa, avuto anche riguardo alla particolare affinità sussistente tra i due procedimenti, in ragione della definitività - seppur condizionata ad una differente ed eventuale decisione assunta nel giudizio ordinario - che caratterizza il provvedimento conclusivo del procedimento cautelare d'urgenza.
Cass. civ. n. 16894/2016
Il provvedimento reso in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., avendo natura strumentale, provvisoria e non definitiva, in quanto destinato ad essere sostituito dalla decisione di merito, ovvero a decadere per effetto di essa o della mancata instaurazione del relativo giudizio, non è autonomamente impugnabile, neppure con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.; al contrario, qualora il giudice adito, "ante causam" o in corso di causa, con richiesta di provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., unifichi la fase cautelare e il giudizio di merito emanando, in luogo del provvedimento d'urgenza, un vero e proprio provvedimento definitivo di merito, questo, stante il suo carattere decisorio, ha natura sostanziale di sentenza ed è, pertanto, impugnabile mediante l'ordinario atto di appello.
Cass. civ. n. 10840/2016
Il rimedio cautelare, alla luce della nuova struttura del procedimento ex art. 700 c.p.c., e degli altri provvedimenti cautelari anticipatori, delineata nell'art. 669-octies, comma 6, c.p.c., aggiunto dal d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 80 del 2005, che ha introdotto una previsione di attenuata strumentalità rispetto al giudizio di merito, la cui instaurazione è facoltativa, ha assunto, ad ogni effetto, le caratteristiche di un'autonoma azione in quanto potenzialmente atto a soddisfare l'interesse della parte anche in via definitiva pur senza attitudine al giudicato, sicché la proposizione del ricorso è idonea ad impedire il maturare di termini di decadenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, che aveva pertanto ritenuto evitata la decadenza di cui all'art. 2553 c.c. per l'impugnazione di delibera di esclusione di un socio da una cooperativa).
Cass. civ. n. 1828/2015
Il carattere solo eventualmente bifasico del procedimento d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ., non esclude che l'elezione di domicilio effettuata per la fase cautelare e che contenga l'indicazione della sua validità oltre il detto ambito, possa valere anche per fasi processuali ulteriori rispetto a quella in cui è compiuta, atteso che l'art. 141 cod. proc. civ. individua nella volontà della parte la fonte della legittimità di una elezione di domicilio.
Cass. civ. n. 11778/2014
L'instaurazione di un procedimento ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., ai fini della reintegrazione nel posto di lavoro - in applicazione dell'art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300, nel regime "ratione temporis" applicabile prima dell'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n. 92 -, non determina il definitivo radicamento della competenza dell'ufficio giudiziario adito anche ai fini del successivo giudizio di merito, in quanto la regola di cui all'art. 39, terzo comma, cod. proc. civ., riferisce la prevenzione all'introduzione del giudizio di merito (nella specie avvenuta anche dinanzi ad altro giudice territorialmente competente, ai sensi dell'art. 413 cod. proc. civ., oltre che presso l'ufficio giudiziario che aveva concesso la misura cautelare, confermata in sede di reclamo) e non alla proposizione della domanda cautelare.
Cass. civ. n. 25246/2010
I provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. hanno di norma il carattere dell'atipicità, dovendo essere adottati, secondo le circostanze, allo scopo di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, ma non devono per ciò solo anticipare il prevedibile contenuto della medesima; ne consegue che il provvedimento d'urgenza con cui si ordina la reintegrazione nel posto di lavoro di un lavoratore il cui licenziamento appaia illegittimo non ha necessariamente contenuto ed efficacia analoghi a quelli di un ordine di reintegrazione emesso, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, con la sentenza di merito, non ricomprendendo il provvedimento cautelare l'accertamento dell'obbligo datoriale del pagamento della retribuzione maturata nel periodo dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione, ed essendo conseguentemente inidoneo a fondare la domanda di tali retribuzioni richieste dal lavoratore in sede monitoria.
Cass. civ. n. 24391/2008
Ai sensi degli artt. 1130, primo comma, n. 4), e 1131 cod. civ., l'amministratore del condominio è legittimato, senza necessità di una specifica deliberazione assembleare, ad agire in giudizio, nei confronti dei singoli condomini e dei terzi, per compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni di un edificio, ivi compresa la richiesta delle necessarie misure cautelari (nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che aveva ritenuto valida la procura alle liti conferita dall'amministratore di condominio ad un avvocato, senza previa autorizzazione dell'assemblea, affinché proponesse un ricorso ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. per impedire ai condomini l'uso della rampa garage e dell'autorimessa, dopo che i vigili del fuoco ne avevano accertato l'inidoneità all'uso per motivi di sicurezza).
Cass. civ. n. 17415/2004
Nel caso dell'ordine di cancellazione dal Bollettino di un protesto del quale si prospetti l'illegittima levata e del connesso ordine di pubblicazione della rettifica, il provvedimento d'urgenza si atteggia con un contenuto e una direzione tali che il destinatario del mezzo di tutela cautelare è un soggetto diverso da quello che dovrà essere convenuto nel giudizio di merito quale soggetto nei cui confronti è richiesta la tutela giurisdizionale finale e definitiva di accertamento dell'illecito e risarcitoria. (Enunciando il principio di cui in massima, in un caso nel quale la richiesta cancellazione era dipesa dall'illegittimità del protesto per fatto colposo del pubblico ufficiale responsabile della levata, la S.C., muovendo dal rilievo che le ragioni della partecipazione della Camera di commercio al procedimento erano destinate ad esaurirsi con l'emissione del provvedimento cautelare, senza alcuna altra necessità che la stessa fosse chiamata nel giudizio di merito, ha confermato l'impugnata sentenza, la quale da tale estraneità della Camera di commercio aveva tratto la non applicabilità, nei suoi confronti, della pronuncia di condanna alle spese).
Cass. civ. n. 12557/2003
Proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. per la impugnativa di un licenziamento, qualora il giudice, anziché definire il procedimento cautelare, dia corso al giudizio di merito in assenza della proposizione della relativa domanda, non si verifica un mero mutamento del rito, né una nullità suscettibile di sanatoria, ma una radicale irritualità del processo, di cui la domanda costituisce presupposto essenziale. (Nella specie, mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto che risultasse adeguata volontà della parte di chiedere, oltre alla tutela cautelare e di urgenza, anche la tutela di merito, il giudice di appello aveva negato tale ipotesi, escludendo ogni violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il petitum e la causa petendi erano rimasti immutati e il mutamento del rito operato dal giudice era stato sostanzialmente accettato dalle parti. La S.C., preso atto dell'accertata mancanza di una domanda di merito, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata).
Cass. civ. n. 12193/2001
I provvedimenti ex art. 700 c.p.c. hanno natura strumentale e provvisoria, e sono privi dei requisiti propri della sentenza, o, comunque, di un provvedimento decisorio atto a produrre effetti di diritto sostanziale o processuale con autorità di giudicato. Ne consegue che il relativo procedimento non provoca preclusioni o decadenze, e nel successivo giudizio di merito possono essere fatte valere tutte le eccezioni e decadenze anche non opposte nel giudizio cautelare o sulle quali il giudice adito non abbia assunto alcuna decisione. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione del tribunale che aveva rigettato l'appello avverso la decisione pretorile con la quale era stata dichiarata inammissibile, per inosservanza del termine ex art. 6 della legge n. 604 del 1966, la domanda diretta alla impugnativa di licenziamento senza preavviso in virtù dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non attribuendosi alcun rilievo preclusivo alla circostanza che tale decadenza non fosse stata eccepita nella fase cautelare, in cui era stato richiesto un provvedimento ex art. 700 c.p.c.).
Cass. civ. n. 2051/2000
A seguito di notifica di precetto, è ammissibile il ricorso al procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere, prima della instaurazione del giudizio di opposizione a precetto, un provvedimento che inibisca l'attivazione della esecuzione forzata, dato il carattere residuale di tale procedimento e la impraticabilità, in mancanza di pignoramento, dell'opposizione all'esecuzione, che rende possibile la sospensione ai sensi dell'art. 624 c.p.c.
Cass. civ. n. 8044/1999
Il ricorso introduttivo di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. presentato in data successiva al primo gennaio 1993 soggiace alla disciplina di cui all'art. 669 «septies e terdecies» c.p.c., con la conseguenza che il provvedimento negativo eventualmente pronunciato dal giudice adito è soggetto, rispettivamente, al rimedio del reclamo (per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 253 del 1994), ovvero a quello dell'appello (nella ipotesi in cui il Pretore abbia deciso nel merito, con provvedimento della sostanziale natura di sentenza), e non anche a quello del ricorso per cassazione (da dichiararsi, nella specie, inammissibile).
Cass. civ. n. 5925/1999
Al fine di valutare l'ammissibilità dell'azione proposta ex art. 700 c.p.c. occorre verificare se, in astratto (e, quindi, indipendentemente dalle ragioni che in concreto ostino all'esercizio dell'azione o la rendano infondata nel merito), l'ordinamento appresti una forma di tutela tipica tale da consentire il conseguimento, in via d'urgenza, della tutela innominata prevista dagli artt. 700 e ss. c.p.c.
Cass. civ. n. 551/1997
I provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. hanno di norma il carattere dell'atipicità, nel senso che vanno adottati, secondo le circostanze, allo scopo di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito ma non devono necessariamente anticipare il prevedibile contenuto della medesima. Ne consegue che il provvedimento di urgenza con cui si ordina la reintegrazione nel posto di lavoro di un lavoratore il cui licenziamento appaia illegittimo non ha necessariamente contenuto ed efficacia analoghi a quelli di un ordine di reintegrazione emesso ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 con la sentenza di merito e può invece escludere, discostandosi dalle previsione di tale articolo, la concessione a favore del lavoratore di un termine (cosiddetto spatium deliberandi per l'adesione ad un invito del datore di lavoro a riprendere servizio. (Nella specie, ordinatasi con provvedimento di urgenza la reintegrazione del lavoratore con decorrenza da una data specificata, poiché il lavoratore non si era ripresentato il servizio, il datore di lavoro dopo alcuni giorni lo aveva licenziato per assenza ingiustificata; il giudice di merito, con sentenza confermata dalla S.C., ha rigettato l'impugnativa di tale licenziamento, ritenendo che il provvedimento in questione aveva fissato la data dell'effettiva ripresa del lavoro).
Cass. civ. n. 8373/1997
Il provvedimento di urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. – benché finalizzato a tutelare diritti concernenti un bene infungibile (quale non è il denaro) – è ammissibile a tutela dei crediti (pecuniari) di lavoro (nella misura in cui i relativi proventi siano necessari ad assicurare il bene della «esistenza libera e dignitosa» presidiato dall'art. 36 Cost.), potendo derivare dal loro ritardato soddisfacimento un pregiudizio non riparabile altrimenti. Né tale forma di tutela può ritenersi esclusa per effetto dell'introduzione (con la legge n. 533 del 1973) dell'ordinanza di pagamento di una somma a titolo provvisorio ex art. 423, secondo comma, c.p.c. giacché questa (definibile come provvedimento decisorio solo lato sensu cautelare) ha presupposti diversi, potendo, in particolare, prescindere dal suddetto periculum in mora.
Cass. civ. n. 10756/1996
Il provvedimento emesso ante causam in sede di procedura d'urgenza di cui all'art. 700 c.p.c., sia che accolga sia che respinga l'istanza, è del tutto inidoneo ad assumere valenza di giudicato tra le parti, anche nel caso in cui il giudice adito, prima di emettere il provvedimento, abbia svolto approfondite indagini al fine di accertare la esistenza del diritto e lo abbia dichiarato sussistente ovvero insussistente, poiché in tal caso la declaratoria è pur sempre espressa in sede di cognizione sommaria e nell'ambito di quell'indagine sul fumus boni iuris che è propedeutica alla concessione della misura cautelare invocata. A una diversa conclusione può pervenirsi solo nel caso eccezionale in cui il giudice adito in sede di tutela urgente manifesti nel corso del procedimento il proposito di passare dalla cognizione sommaria alla cognizione piena della controversia e pervenga a definire la lite in ogni suo aspetto (ivi compreso quello della ripartizione delle spese tra le parti), negando quindi univocamente il carattere di precarietà delle statuizioni adottate e astenendosi dal fissare il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito (ai sensi dell'art. 702, secondo comma, abrogato e del vigente art. 669 octies).
Cass. civ. n. 7921/1996
Il provvedimento cautelare richiesto al giudice istruttore della causa pendente nel merito concreta un subprocedimento incidentale inserito nel procedimento principale e pertanto la regolamentazione delle spese processuali del primo, essendo questo privo di autonomia, non può che essere disposta, come per tutte le altre spese processuali che si sostengono nel corso del procedimento principale, con il provvedimento che chiude quest'ultimo. Di conseguenza, il provvedimento sulle spese adottato in siffatta ipotesi dal giudice istruttore della causa di merito deve essere considerato abnorme, in quanto emesso in difetto del relativo potere giurisdizionale, ed il relativo vizio può essere fatto valere anche nel corso del giudizio nel quale il provvedimento stesso è stato emesso, sulla base del principio del potere revisionale spettante al collegio sulle ordinanze del giudice istruttore.
Cass. civ. n. 80/1996
Poiché l'esecuzione del provvedimento d'urgenza (o del provvedimento possessorio), anche nella normativa in vigore prima della riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, spetta allo stesso giudice che lo ha emesso, l'attuazione e la regolarità formale di detta esecuzione può essere contestata solo nell'ambito di quel giudizio e non con opposizione agli atti esecutivi. Ne consegue che allorché chi abbia ottenuto la tutela d'urgenza invochi erroneamente, per l'esecuzione del provvedimento, l'art. 612 c.p.c, spetta al giudice l'esatta qualificazione giuridica dell'azione e le eccezioni proposte dalla controparte, tenuta all'osservanza del provvedimento, non assumono natura di opposizione agli atti esecutivi, ma mantengono la loro natura di eccezioni che si inseriscono nel giudizio di merito. Tuttavia, ove l'intimato abbia proposto opposizione agli atti esecutivi ed il giudice abbia qualificato come tale l'opposizione, la qualificazione attribuita, sia pure erroneamente, rimane determinante ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, sicché la relativa decisione deve ritenersi impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Cass. civ. n. 10353/1995
Il pretore, adito ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non deve provvedere sulle spese del procedimento, in caso di accoglimento dell'istanza di misure d'urgenza, alla luce della provvisorietà della relativa pronuncia, la quale ha efficacia subordinata all'instaurazione del giudizio di merito, ed inoltre è destinata ad essere superata od assorbita dall'esito dello stesso, mentre deve statuire su tali spese, in applicazione analogica degli artt. 91 e ss. c.p.c., quando respinga detta istanza, così spogliandosi del processo. Questa pronuncia sulle spese, al pari della omissione della pronuncia medesima, si sottrae ad appello, inserendosi in un atto non riconducibile nelle previsioni dell'art. 339 c.p.c., ma è sindacabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, avendo natura decisoria su posizioni di diritto soggettivo.
Cass. civ. n. 1089/1995
I provvedimenti di urgenza, essendo volti ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla, esauriscono la loro funzione con la decisione emessa nel successivo giudizio di merito, sicché la loro efficacia cessa se l'esistenza del diritto viene esclusa, ancor prima che suddetta esclusione si formi in giudicato, mentre se viene accertata l'esistenza del diritto i provvedimenti di urgenza vengono sostituiti dalla pronuncia di merito. Ne consegue che il contratto (sic) su di essi deve svolgersi nello stesso giudizio di merito, essendo esclusa la loro autonoma impugnabilità.
Cass. civ. n. 2903/1995
Nel caso in cui il ricorrente, nella richiesta del provvedimento ex art. 700 c.p.c., non abbia nominato un terzo che sia il destinatario effettivo del provvedimento, in quanto si trovi in condizione tale che dalla concessione della tutela provvisoria possa subire pregiudizio, al terzo medesimo va riconosciuta la possibilità della tutela immediata della sua posizione giuridica attraverso l'intervento, non necessariamente nella seguente causa di merito, ma nello stesso procedimento d'urgenza.
Cass. civ. n. 5803/1995
La tutela giurisdizionale delle ragioni di colui che chieda l'ammissione alla sessione speciale dell'esame di Stato per titoli, per l'iscrizione all'albo degli psicologi (nell'ipotesi, a seguito di rigetto della domanda d'ammissione da parte della commissione esaminatrice) spetta, anche in via d'urgenza, al giudice ordinario – il quale può provvedere al riguardo con pienezza di poteri e, quindi, anche con pronunzie di condanna ad ammettere al concorso – essendo l'indicata tutela attinente a posizioni di diritto soggettivo dell'interessato, non essendo configurabile alcuna discrezionalità dell'amministrazione in ordine all'accertamento dei requisiti e delle condizioni di ammissione al descritto concorso.
Cass. civ. n. 1272/1994
L'ordinanza con la quale il pretore rigetta l'istanza del lavoratore licenziato, proposta col ricorso introduttivo del giudizio di merito per ottenere in via urgente, ex art. 700 c.p.c., la reintegrazione nel posto di lavoro, e fissa nel contempo l'udienza per la trattazione del merito stesso, è provvedimento che non può contenere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese afferenti all'incidente cautelare, atteso che non chiude il procedimento davanti al giudice adito e, in ipotesi opposta, è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., quale rimedio idoneo a far valere l'illegittimità di siffatta pronuncia di condanna, avente contenuto decisorio.
Cass. civ. n. 1435/1994
I provvedimenti di urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. non possono essere richiesti al giudice civile in materie devolute a giurisdizioni speciali; pertanto, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in materia d'iscrizione nell'albo professionale dei geometri comporta il difetto di giurisdizione dello stesso giudice a provvedere in via cautelare all'accertamento delle condizioni per tale iscrizione e ad ordinare al consiglio provinciale dell'ordine, competente in via amministrativa (le cui determinazioni sono suscettibili di ricorso in sede giurisdizionale al Consiglio nazionale geometri), di provvedere all'iscrizione stessa.
Cass. civ. n. 4716/1994
In tema di provvedimenti di urgenza, nel caso di rigetto dell'istanza ex art. 700 c.p.c. la pronuncia in ordine alle spese processuali può essere emessa dal giudice adito anche successivamente all'ordinanza contenente la decisione cautelare con un ulteriore distinto provvedimento, la cui legittima riserva, anche implicita, comporta la persistenza della controversia in ordine alla necessaria pronuncia ex art. 91 c.p.c.
Cass. civ. n. 5279/1994
Il giudice, che dopo aver emesso l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. provveda sulle questioni insorte in sede esecutiva, rigettando l'istanza della parte di integrazione del provvedimento di urgenza, non può provvedere sulle spese del procedimento instaurato con detto ricorso, essendo competente al riguardo il giudice della causa di merito.
Cass. civ. n. 7262/1994
Il potere del giudice ordinario di adottare provvedimenti di urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. sussiste con limitato riguardo alla tutela in via cautelare di posizioni soggettive devolute alla cognizione del medesimo giudice e pertanto non può essere riconosciuto in relazione a pretese di un pubblico dipendente inerenti al rapporto d'impiego, spettante alla giurisdizione del giudice amministrativo, senza che rilevi in contrario la circostanza che il difetto di rapporto gerarchico fra l'organo che ha emesso il provvedimento contestato e quello cui può essere proposto ricorso in via amministrativa (nella specie, il Ministro delle finanze ed il Consiglio di amministrazione del ministero, rispetto ad un provvedimento di trasferimento) esclude la possibilità che il secondo possa sospendere il provvedimento medesimo, in quanto ciò non elimina il potere di sospensione cautelare da parte del giudice competente, la sussistenza del quale rende, poi, le norme di previsione del procedimento amministrativo (art. 1 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 ed art. 32, comma 5, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) manifestamente non contrastanti con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Cass. civ. n. 10994/1993
La pronuncia sulle spese del giudizio compete esclusivamente al giudice della causa, il quale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., deve provvedervi, anche di ufficio, con il provvedimento che chiude il processo dinnanzi a sé, anche quando, trattandosi di procedimento sommario o cautelare, questo provvedimento abbia la forma di ordinanza o di decreto; nel caso, pertanto, in cui il giudice adito con la richiesta di provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., abbia rigettato l'istanza omettendo provvedere sulle spese, la parte, che avrebbe potuto impugnare tale provvedimento con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Cost., al fine di denunciare il vizio di omessa pronuncia sulle spese, non può far valere in separato ed autonomo giudizio la sua pretesa alla rifusione delle spese nei confronti del soccombente, sotto il profilo di una domanda risarcitoria, ostandovi, per altro, il principio che esclude la possibilità di configurare una responsabilità senza colpa (nei casi non espressamente previsti dalla legge).
Cass. civ. n. 1151/1993
Ai sensi dell'art. 22, L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, qualora l'accesso di una strada privata a quella comunale sia oggetto di uno specifico diritto del proprietario della prima, la chiusura dello stesso può essere disposta dal comune, per la tutela del pubblico interesse, ma – a differenza di quanto accade con riguardo ai casi di disposta chiusura di passaggi aperti senza le licenze di cui all'art. 4, R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, nei quali il comportamento dell'amministrazione integra gli estremi di un atto di autotutela – è, a tal fine, sempre necessario un apposito provvedimento di carattere ablatorio (e quindi con tutte le garanzie previste a tutela del diritto soggettivo sacrificato) oppure un provvedimento contingibile ed urgente, in mancanza del quale il comportamento dell'amministrazione che abbia determinato la rimozione o l'alterazione della posizione del privato si risolve in attività materiale assoggettata alle norme di diritto comune, così da essere perseguibile davanti al giudice ordinario, anche con azioni di nunciazione o cautelari ex art. 700 c.p.c.
Cass. civ. n. 1164/1993
La sospensione del provvedimento di esclusione del socio rientra nella competenza del tribunale davanti al quale è impugnata la relativa deliberazione, in base all'espressa previsione dell'art. 2527, terzo comma, c.c., e, quindi, esula dalle attribuzioni del pretore ex art. 700 c.p.c., in considerazione dell'applicabilità di tale ultima norma solo con riguardo ad ipotesi di tutela cautelare non già assicurata da altra specifica disposizione.
Cass. civ. n. 11717/1993
Nel sistema del contenzioso tributario anteriore alla riforma attuata con D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546 – il cui art. 47 attribuisce alle commissioni tributarie il potere di sospendere in via di urgenza l'esecuzione dell'atto impugnato –, un potere siffatto esula dalle attribuzioni sia del giudice ordinario, sia di alcun altro giudice, e spetta esclusivamente in sede amministrativa all'intendente di finanza, contro le cui determinazioni le posizioni soggettive del contribuente sono tutelabili davanti al giudice amministrativo. Ne consegue, senza che ciò ponga dubbi di illegittimità costituzionale, che sussiste difetto assoluto di giurisdizione in ordine alla domanda del contribuente intesa ad ottenere la detta sospensione dal giudice ordinario con le modalità di cui agli artt. 700 e ss. c.p.c.