Art. 761 – Codice di procedura civile – Accesso nei luoghi sigillati

Il giudice o il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finché non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'articolo 762, salvo che il giudice disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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