Art. 787 – Codice di procedura civile – Vendita di mobili
Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite[c.c. 1861, 1872], il giudice istruttore o il notaio delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non se non sorge controversia sulla necessità della vendita.
Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 834/1980
Nei rapporti tra condividenti, l'azione di rescissione per lesione oltre il quarto prevista dall'art. 763 cod. civ. è improponibile, per difetto d'interesse, prima che la divisione sia compiuta e, pertanto, non è esperibile contro atti che, come la vendita dei beni ereditari, non hanno l'effetto di far cessare la comunione dei beni medesimi.