Art. 787 – Codice di procedura civile – Vendita di mobili

Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite[c.c. 1861, 1872], il giudice istruttore o il notaio delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non se non sorge controversia sulla necessità della vendita.

Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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