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Articolo 787 Codice di procedura civile — Vendita di mobili

Articolo 787 Codice di procedura civile — Vendita di mobili

Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite[ c.c. 1861, 1872 ], il giudice istruttore o il notaio delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non se non sorge controversia sulla necessità della vendita.

Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 834/1980

Nei rapporti tra condividenti, l’azione di rescissione per lesione oltre il quarto prevista dall’art. 763 cod. civ. è improponibile, per difetto d’interesse, prima che la divisione sia compiuta e, pertanto, non è esperibile contro atti che, come la vendita dei beni ereditari, non hanno l’effetto di far cessare la comunione dei beni medesimi.

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