Art. 793 – Codice di procedura civile – Convocazione dei creditori

Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell'articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l'udienza di comparizione dell'acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti [c.c. 2890], e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell'acquirente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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