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Articolo 799 Codice di procedura civile — Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente

Articolo 799 Codice di procedura civile — Dichiarazione di efficacia in giudizio pendente

[ La sentenza straniera può essere fatta valere anche in corso di giudizio, quando il giudice di questo accerta che ricorrono le condizioni indicate nell’articolo 797. Tale accertamento produce effetti soltanto nel giudizio in cui la sentenza straniera è fatta valere. Ma, se vi procede la corte d’appello competente a norma dell’articolo 796, l’efficacia della sentenza può essere, su istanza di parte, espressamente dichiarata a tutti gli effetti. Se la parte contro la quale è fatta valere la sentenza domanda il riesame del merito a norma dell’articolo precedente, il giudice sospende il procedimento e fissa un termine perentorio per proporre la domanda di riesame davanti alla corte d’appello competente [ 796 ]. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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