Art. 804 – Codice di procedura civile – Atti pubblici ricevuti all’estero

[L'efficacia esecutiva nella Repubblica degli atti contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale in paese estero è dichiarata con sentenza della corte d'appello del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, previo accertamento che l'atto ha forza esecutiva nel paese estero nel quale è stato ricevuto e che non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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