Art. 813 – Codice di procedura civile – Accettazione degli arbitri
L'accettazione degli arbitri è data per iscritto, anche mediante sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione, ed è accompagnata, a pena di nullità, da una dichiarazione nella quale è indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell'articolo 815, primo comma, ovvero la relativa insussistenza. L'arbitro deve rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute. In caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la ricusazione, la parte può richiedere, entro dieci giorni dalla accettazione o dalla scoperta delle circostanze, la decadenza dell'arbitro nei modi e con le forme di cui all'articolo 813 bis.
Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 8177/1997
Il verbale di costituzione del collegio arbitrale è atto pienamente idoneo a soddisfare il requisito richiesto dall'art. 813 c.p.c. con riferimento a quanto stabilito dall'art. 820 dello stesso codice, atteso che la manifestazione della volontà di accettare la nomina non deve rivestire formule sacramentali né risultare necessariamente da apposito documento essendo sufficiente che essa emerga, sia pure per implicito, da un atto — quale il verbale di prima riunione — che, formalizzando la costituzione del collegio giudicante ai fini della decisione della controversia, postula chiaramente che la designazione ad arbitro viene accettata da quel momento, ove tale accettazione non sia già avvenuta con apposita dichiarazione scritta. Quanto poi al profilo per cui, anche se nulla dice in proposito l'art. 813 cit., si renda comunque necessario che le parti abbiano comunicazione di tale avvenuta accettazione atteso che è da tale momento che inizia a decorrere il termine per il deposito del lodo e che si instaura un rapporto di natura negoziale con i singoli arbitri, una tale comunicazione non richiede necessariamente formalità particolari, essendo sufficiente che le parti, anche per il tramite dei rispettivi difensori ne vengano a conoscenza.
Cass. civ. n. 3005/1987
Poiché nell'arbitrato irrituale deve ravvisarsi un'ipotesi di mandato con il quale le parti conferiscono agli arbitri il potere di comporre una lite, in via conciliativa o transattiva, mediante la creazione di un nuovo assetto d'interessi che esse si impegnano a riconoscere e rispettare, gli arbitri devono eseguire l'incarico con la diligenza richiesta dal primo comma dell'art. 1710 c.c. Se, pertanto, essi ritengono di valersi dell'opera di un consulente tecnico, il quale assume la veste di loro ausiliare, devono usare, nella scelta dello stesso e nel controllo della sua attività, la ordinaria diligenza, potendo essere chiamati a rispondere dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento determinati da colpa o dolo del loro ausiliare.
Cass. civ. n. 1519/1982
L'accettazione dell'arbitro, che è requisito necessario per l'instaurazione del giudizio arbitrale, costituisce, invece, elemento estraneo alla perfezione della clausola compromissoria, la quale trae la sua efficacia dall'incontro delle volontà delle parti (risultante da atto scritto) sul punto che la controversia debba essere decisa da arbitri, sicché chi eccepisce l'incompetenza del giudice ordinario, in presenza di una clausola compromissoria, nessuna prova deve dare in ordine all'accettazione dell'arbitro.