Art. 836 – Codice di procedura civile – Ricusazione degli arbitri

[La ricusazione degli arbitri è regolata dall'articolo 815, se le parti non hanno diversamente convenuto.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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