Art. 186 – Codice di procedura civile – Pronuncia dei provvedimenti
Sulle domande e sulle eccezioni delle parti, il giudice istruttore, sentite le loro ragioni, dà in udienza i provvedimenti opportuni; ma può anche riservarsi di pronunciarli entro i cinque giorni successivi.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25713/2024
In tema di COSAP, nel giudizio di opposizione all'avviso di accertamento, avente carattere impugnatorio sul modello di quello tributario, l'onere di dimostrare la titolarità del suolo grava sul Comune, attore in senso sostanziale ma convenuto in senso formale, in quanto la pretesa impositiva, sia per petitum che per causa petendi, è quella risultante dall'atto impugnato, sicché la valutazione della condotta processuale dell'occupante, attore in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, ai fini della non contestazione, va correlata all'esaurimento della fase in cui è consentito precisare e modificare quanto dedotto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile la contestazione sull'assenza di titolarità della strada in capo al Comune, invero tempestivamente sollevata dall'occupante con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.).
Cass. civ. n. 5355/2024
L'acquisto, da parte dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c., dell'efficacia di sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza può derivare tanto da un comportamento espresso dell'intimato che, come prevedeva il testo originario della norma, rinunci formalmente alla pronuncia della sentenza, quanto, nel testo attualmente vigente a seguito della modifica apportata dall'art. 2, comma 1, lett. m) della l. n. 263 del 2005, anche per effetto di una rinuncia tacita alla pronuncia della sentenza, derivante dalla mancata formulazione dell'istanza di emissione del provvedimento finale a opera dell'intimato.
Cass. civ. n. 4593/2024
In tema di accertamento del passivo, il credito fondato su ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. successivamente revocata non è suscettibile d'essere ammesso con riserva, ai sensi dell'art. 96, comma 2, della l.fall., non potendo considerarsi né un credito condizionato né, tanto meno, un credito accertato con sentenza non ancora passata in giudicato al momento dell'apertura della procedura concorsuale.
Cass. civ. n. 35032/2023
Al difetto del requisito della sottoscrizione del giudice, previsto dall'art. 132, n. 5, comma 2, c.p.c. (che deve ritenersi estendibile anche a quello della sottoscrizione – imposto dall'art. 134, comma 1, c.p.c. - delle ordinanze, incluse anche quelle di tipo decisorio, tra le quali rientra l'ordinanza di cui all' art. 186-quater c.p.c.) è equiparato anche il caso della sottoscrizione illeggibile, allorché dal contenuto del provvedimento, non rilevando eventuali elementi ab estrinseco, non emerga alcuna idonea indicazione della persona del giudice che l'abbia pronunciata, onde rimanga impedita ogni possibilità di identificabilità del decidente stesso.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto validamente sottoscritta l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. contenente la mera sigla illeggibile preceduta da una generica dicitura "il G.O.T.", senza che il provvedimento fosse risultato munito di un'intestazione con gli estremi identificativi del giudice o che altre indicazioni, idonee allo scopo, valorizzando ai fini della individuazione della paternità dell'atto le risultanze del registro storico della cancelleria).
Cass. civ. n. 34491/2023
La modifica o la revoca dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 186-ter c.p.c. deve essere chiesta allo stesso giudice del procedimento nel cui ambito è stata emanata.
Cass. civ. n. 19296/2023
L'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., se non è richiesta dalla parte intimata la pronuncia della sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che, ove abbia pronunciato solo su alcune domande o capi della domanda, implicitamente rigettando gli altri, le parti che si ritengano insoddisfatte hanno l'onere di impugnarla per evitare che la statuizione passi in giudicato, essendo, invece, inammissibile la prosecuzione del giudizio di primo grado, per essersi il giudice spogliato della relativa potestà decisionale, e nulla la sentenza da questi resa.
Cass. civ. n. 18016/2019
L'esaurimento dell'istruzione, previsto quale presupposto per l'emissione dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., si verifica allorquando il giudice ritenga la causa adeguatamente istruita alla stregua degli incombenti istruttori già compiuti, non essendo all'uopo necessario che le richieste avanzate dalle parti risultino tutte completamente espletate, né che queste ultime siano state preventivamente invitate a precisare le conclusioni.
Cass. civ. n. 6481/2019
In tema di imposta di registro, tra i provvedimenti giudiziari assoggettati all'imposta proporzionale, ai sensi degli artt. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 8 della tariffa (annesso A, parte prima), rientra anche l'ordinanza ingiuntiva di cui all'art. 186-ter c.p.c., non essendo richiesto che il provvedimento giudiziario sia passato in giudicato ma solo che sia conclusivo di un giudizio o di un suo grado, di una fase o sub-procedimento e che sia esecutivo, a nulla rilevando che nelle categorie di atti tassabili ex art. 37 cit. manchi il riferimento a quello contemplato dall'art. 186-ter c.p.c., sia perchè la norma processuale è sopravvenuta al d.P.R. n. 131 del 1986, sia per l'espresso riferimento alla normativa sul decreto ingiuntivo contenuto nella legge sull'imposta di registro. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 22/12/2014).
Cass. civ. n. 27984/2019
L'emissione dell'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. necessita di un'esplicita richiesta di parte e l'oggetto devoluto alla cognizione del giudice chiamato a rendere tale pronuncia anticipatoria è limitato alle domande formulate con l'istanza, non estendendosi alle altre pretese fatte valere dalla stessa parte istante ovvero ad altre domande, connesse a quella principale, proposte tra altre parti del processo, salvo che si tratti di giudizio a litisconsorzio necessario o di domande avvinte da un nesso di pregiudizialità-dipendenza o di incompatibilità-esclusione determinante l'inscindibilità dell'accertamento dei rapporti che ne formano oggetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto conforme a diritto la decisione del giudice di merito il quale, investito dell'istanza ex art. 186 quater c.p.c. avanzata dalla sola parte attrice al fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, aveva limitato la pronuncia anticipatoria a tale domanda, disponendo, in difetto di specifica istanza ex art. 186 quater c.p.c. delle parti convenute, l'implicita separazione della causa così definita dalle domande di garanzia da queste ultime proposte nei confronti degli assicuratori chiamati in causa). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/01/2015).
Cass. civ. n. 20789/2017
La revoca dell'ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate, emessa ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c. - in corso di causa o con la sentenza, definitiva o meno, in rito e/o nel merito, che decide la controversia - determina il venir meno di tutti gli effetti del provvedimento; conseguentemente, l'eventuale esecuzione forzata che sia stata intrapresa in forza di detto titolo (e che non si sia ancora conclusa) diviene, per la caducazione sopravvenuta del medesimo titolo, illegittima "ex tunc", in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa.
Cass. civ. n. 9194/2017
Nel caso in cui, nell’ambito di un processo che veda la proposizione cumulativa di domande, sia stata avanzata rituale istanza ex art. 186 quater c.p.c. solo su alcune delle stesse, ove il giudice erroneamente decida anche le domande per le quali l’istanza non era stata validamente o tempestivamente presentata, il giudice di appello dinanzi al quale sia stato denunciato l’errore, una volta dichiarata l’invalidità dell’ordinanza "in parte qua", è tenuto a decidere nel merito la controversia anche per le domande non interessate da valida richiesta di emissione di ordinanza post-istruttoria, senza che sia possibile disporre per le medesime la remissione al primo giudice.
Cass. civ. n. 23513/2016
I provvedimenti, diversi dalla sentenza, di revoca o modifica dell'ordinanza anticipatoria ex art. 186 ter c.p.c. ne condividono la natura, essendo inidonei ad assumere contenuto decisorio e ad incidere, con autorità di giudicato, su posizioni di diritto sostanziale e, pertanto, non sono ricorribili per cassazione.
Cass. civ. n. 20693/2016
L'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. che pronuncia su alcuni capi della domanda, se è fatta rinuncia alla sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che le parti possono impugnarla in ragione del loro interesse ad una diversa pronuncia ed il giudice di secondo grado, se richiesto, deve provvedere anche sui capi della domanda in relazione ai quali è mancata una decisione di merito mediante il provvedimento anticipatorio.
Cass. civ. n. 24185/2014
L'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione ex art. 186 quater cod. proc. civ., acquista natura decisoria, divenendo pertanto, impugnabile a seguito della sopravvenuta estinzione del processo nel corso del quale è stata pronunciata, sicché, in tal caso, il termine di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., decorre dal momento in cui si perfeziona la fattispecie estintiva e non dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'estinzione, in quanto la sua decorrenza non può essere rimessa alla mera volontà della parte, consentendo alla stessa la proposizione di una tardiva riassunzione, finalizzata a provocare la dichiarazione di estinzione, al solo scopo di prorogare, in questo modo, il termine di impugnazione.
Cass. civ. n. 26937/2013
L'ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., ancorché recante una pronuncia sulla giurisdizione, non può considerarsi come decisione sul merito, essendo soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, c.p.c., sicché non preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione.
Cass. civ. n. 2166/2011
L'ordinanza anticipatoria prevista dall'art. 186 quater c.p.c., può essere emessa, in caso di proposizione di domanda principale e domanda riconvenzionale, solo sulla domanda principale che si presenti, sulla base degli atti, priva di esigenze istruttorie, attesa la "ratio" di semplificazione ed accelerazione del processo sottesa alla norma, salva la necessità di disporre contestualmente un provvedimento di separazione dei procedimenti finalizzato alla prosecuzione della trattazione e dell'istruzione in ordine alla domanda riconvenzionale.
Cass. civ. n. 5423/2010
L'accoglimento, con l'ordinanza prevista dall'art. 186 quater c.p.c. (nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. m, della legge 28 dicembre 2005, n. 263), della domanda principale, nei casi di incompatibilità con la domanda riconvenzionale (la cui dichiarazione di fondatezza avrebbe richiesto una valutazione in senso diametralmente opposto degli stessi fatti accertati dal giudice), comporta implicitamente il rigetto di quest'ultima, con la conseguenza che la rinunzia alla pronuncia della sentenza ad istanza della parte diversa da quella che aveva proposto la richiesta ai sensi dell'art. 186 quater fa sì che la suddetta ordinanza assuma gli effetti della sentenza impugnabile non solo in relazione alla domanda accolta, ma anche in ordine a quella riconvenzionale implicitamente disattesa. (In applicazione dell'affermato principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale era stato ritenuto ammissibile l'appello - con il conseguente accoglimento nel merito della domanda proposta come riconvenzionale in primo grado - avverso un'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c., in ordine alla quale era intervenuta la rinuncia all'emissione della sentenza da parte dei convenuti, a carico dei quali dovevasi ritenere conseguita l'implicita reiezione della riconvenzionale, siccome relativa alla formulazione di una domanda di risoluzione e risarcimento danni in tema di contratto di appalto, incompatibile con quella principale dell'attore appaltatore di risoluzione e di pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti).
Cass. civ. n. 6042/2009
L'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-quater c.p.c. che venga annullata dal giudice di secondo grado con rinvio al primo giudice, perde efficacia di titolo esecutivo sia in ordine alle statuizioni di merito che a quelle relative alle spese in essa contenute, in applicazione dell'art. 336 c.p.c., con la conseguenza che il giudice dell'opposizione all'esecuzione deve dichiarare l'improseguibilità del processo esecutivo e la caducazione dei relativi atti. Coerentemente con l'effetto integralmente sostitutivo della pronuncia di grado successivo, il successivo nuovo accoglimento della domanda creditoria originaria, pronunciato dal giudice del rinvio a seguito della cassazione della sentenza di secondo grado, non è idoneo a rendere nuovamente efficace il titolo esecutivo definitivamente caducato, potendo soltanto fondare il diritto ad una nuova esecuzione forzata.
Cass. civ. n. 30054/2008
In tema di impugnazione dell'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione di cui all'art. 186 "quater" c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 7 del d.l. 18 ottobre 1995, n. 423, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534 - interpretato, alla luce dell'art. 111 Cost., in modo che la giusta durata del processo attraverso termini di decadenza rispetti la garanzia costituzionale del diritto di difesa - l'adempimento, da parte dell'intimato, degli oneri di notifica e di deposito della rinuncia alla sentenza, ai sensi del quarto comma dell'anzidetta disposizione, comporta che l'ordinanza stessa acquisti, dal momento del deposito, efficacia della sentenza impugnabile pubblicata, con conseguente decorrenza del termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c.; mentre, perché decorra anche il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., è necessaria una nuova notifica dell'ordinanza con l'attestazione del deposito in cancelleria della notifica della rinuncia all'emanazione della sentenza.
Cass. civ. n. 24278/2007
In tema di provvedimenti del giudice, con riferimento alla riserva di pronuncia di cui all'art. 186 c.p.c. (nella specie nel corso del procedimento di esecuzione forzata), non costituisce un vincolo all'ambito della decisione da assumersi l'individuazione dell'oggetto della riserva di decisione. Infatti, la suddetta norma riferisce genericamente ai «provvedimenti opportuni» l'oggetto della riserva; inoltre, qualora il giudice estenda l'ambito del provvedimento riservato al di là dell'oggetto della riserva che eventualmente abbia individuato prima di riservarsi, si può porre, avendo egli provveduto oltre quell'oggetto, soltanto un problema di violazione del contraddittorio in danno delle parti, per non avere esse avuto la possibilità di interloquire, e tale violazione andrà fatta valere con i mezzi di tutela eventualmente possibili secondo la natura e lo stato del procedimento. Pertanto, in relazione all'esecuzione forzata, nel caso in cui si configuri la suddetta eventualità, il rimedio da esperire sarà quello dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., mentre con riferimento all'opposizione all'esecuzione vengono in rilievo i mezzi di tutela normalmente esercitabili in qualsiasi procedimento di cognizione.
Cass. civ. n. 1820/2007
La disciplina contenuta nell'art. 186 ter c.p.c., con riferimento all'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna in corso di causa, non contempla l'apertura di una fase autonoma di opposizione, svincolata dal giudizio di merito pendente nel quale è stata emessa, né la sua definitività con gli effetti del giudicato in caso di omessa opposizione, prevedendo piuttosto che il processo debba proseguire regolarmente, affinché la condanna provvisoria venga revocata, modificata o confermata dalla sentenza conclusiva, dalla quale è necessariamente destinata ad essere sostituita o assorbita. Infatti, detto provvedimento anticipatorio è assoggettato al regime delle ordinanze revocabili di cui agli artt. 177 e 178, primo comma, c.p.c., e, come tale, è inidoneo ad assumere contenuto decisorio e ad incidere con l'autorità del giudicato su posizioni di diritto sostanziale. Di conseguenza, poiché gli eventuali vizi di tale ordinanza devono essere fatti valere nel giudizio di merito nel corso del quale viene adottata, la costituzione in giudizio del contumace a seguito dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza medesima nei suoi confronti deve intendersi necessariamente come accettazione del contraddittorio in ordine alla controversia nel suo complesso.(Nella specie, la S.C. ha enunciato il riportato principio rigettando il motivo proposto da una società straniera che aveva eccepito l'inesistenza della notificazione della citazione per mancata sua traduzione nella lingua tedesca, invece da ritenersi meramente nulla sulla scorta della Convenzione tra l'Italia e l'Austria conclusa a Vienna il 30 giugno 1975, e che aveva sostenuto di essersi costituita in giudizio al solo scopo di contrastare l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa nei suoi riguardi al fine di ottenerne la revoca, senza però che tale costituzione potesse implicare l'accettazione del contraddittorio sulla domanda complessiva dedotta con lo stesso atto di citazione).
Cass. civ. n. 23313/2007
È manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale relativa all'art. 186 quater c.p.c. inquadrata come norma contemplante uno strumento processuale che determinerebbe la soppressione del diritto ad ottenere una pronuncia, in violazione degli art. 24 e 25 Cost., nel caso in cui le domande siano parzialmente accolte o respinte, avendo tale provvedimento anticipatorio esclusivamente la funzione d'introdurre una forma di giudizio abbreviato ispirata a fini deflattivi che si realizza mediante il meccanismo di fare acquistare all'ordinanza (esecutiva ex lege) l'efficacia di sentenza a seguito di rinuncia alla pronuncia di merito da parte dell'intimato e rappresentando questa forma di giudizio l'estrinsecazione della potestà discrezionale del legislatore di conformare gli istituti processuali, razionalmente spiegabile in rapporto alla previsione dell'assorbimento dell'ordinanza nella sentenza o nell'acquisto dell'efficacia di sentenza impugnabile.
Cass. civ. n. 22401/2006
Nell'ipotesi di cause inscindibili (nella specie, in materia di responsabilità civile conseguente alla circolazione stradale), qualora il giudice abbia adottato l'ordinanza anticipatoria di condanna per il pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., nei confronti di tutti i convenuti, la rinuncia alla sentenza ritualmente effettuata anche da uno solo di essi deve ritenersi sufficiente a determinare la trasformazione dell'ordinanza in sentenza impugnabile per tutti gli intimati, anche qualora gli altri convenuti siano rimasti contumaci, rilevando a tal fine la finalità acceleratoria del processo, l'esigenza di unitaria trattazione delle cause inscindibili e l'inammissibile limitazione della facoltà di contrastare l'esecuzione dell'ordinanza, per le parti che vogliano rinunciare alla sentenza per proporre appello avverso l'ordinanza trasformata in sentenza, con contestuale richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c.
Cass. civ. n. 28419/2005
In tema di impugnazione dell'ordinanza anticipatoria di condanna, con il deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia alla pronuncia della sentenza notificato dall'intimato all'altra parte, l'ordinanza si converte in sentenza direttamente appellabile; qualora non si verifichi detta sequenza procedimentale, l'ordinanza mantiene il carattere di provvedimento di natura non decisoria, revocabile con la sentenza conclusiva del giudizio. Pertanto, in nessun caso essa acquista natura di sentenza non definitiva, rispetto alla quale sia ammissibile eventuale riserva di impugnazione, la quale, se effettuata dall'intimato all'atto della rinunzia, resta senza effetto, con la conseguenza che, se il gravame avverso l'ordinanza anticipatoria non è proposto tempestivamente, essa non è più soggetta ad appello. (Nella specie, il deposito dell'atto di rinunzia alla sentenza, notificatogli dagli intimati, era stato effettuato dall'intimante e la causa davanti al tribunale si era conclusa con il rigetto in sentenza delle domande riconvenzionali dei convenuti intimati).
Cass. civ. n. 19602/2004
In tema di impugnazione dell'ordinanza anticipatoria di condanna ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., l'attività posta in essere dall'intimato con la notificazione alla controparte dell'atto di rinuncia alla pronuncia della sentenza e con il deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia notificato, cui consegue l'acquisto, per l'ordinanza, dell'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza, costituisce adeguata dimostrazione della legale conoscenza del provvedimento da parte dell'intimato nonché della specifica volontà dello stesso di far acquisire all'ordinanza medesima l'efficacia della sentenza impugnabile; ne deriva che, esclusa l'applicabilità, per l'intimato, del termine lungo di impugnazione, dal momento in cui detta attività si perfeziona - ossia dal deposito in cancelleria dell'atto di rinuncia, notificato, alla sentenza - decorre, per il medesimo intimato, il termine breve di impugnazione. Per la controparte, invece, il termine breve di impugnazione decorre soltanto dal momento in cui sia stata ad essa notificata anche l'ordinanza-sentenza, restando fermo che, ove poi la stessa controparte riceva dall'intimato la notificazione, in luogo dell'ordinanza-sentenza, dell'atto di impugnazione dallo stesso proposto, essa potrà, a sua volta, proporre impugnazione con le forme e nei termini dell'impugnazione incidentale.
Cass. civ. n. 17807/2004
L'art. 186 quater c.p.c., nel prevedere che il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, possa disporne con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, non subordina la pronunzia al fatto che, in ipotesi di pluralità domande, l'istruttoria debba considerarsi per tutte esaurita, sicché è ben possibile che, trattandosi di cause scindibili (ed in conformità con l'intento acceleratorio sotteso a questo come agli altri provvedimenti interinali previsti agli artt. 186 bis e 186 ter c.p.c.) l'ordinanza venga emessa in ordine ad una soltanto di esse, sempre che ne sussistano i presupposti, tra i quali vi è in effetti l'esaurimento dell'istruzione, il quale non implica — a sua volta — che le richieste formulate dalle parti risultino tutte completamente espletate, ben potendo la causa essere ritenuta dal giudice adeguatamente istruita alla stregua degli incombenti istruttori già compiuti e senza necessità (ovvero impossibilità, in caso di mancanza inammissibilità o irrilevanza) di assumerne altri.
Cass. civ. n. 13113/2004
Il termine «intimato» di cui al quarto comma dell'art. 186 quater c.p.c. va inteso in senso atecnico, ossia nel senso di destinatario dell'ordinanza di pagamento, non anche di destinatario del precetto di cui all'art. 480 c.p.c., notificato dalla controparte; la notifica del precetto, pertanto, non costituisce presupposto del procedimento che, con la notifica e il deposito dell'atto di rinuncia alla sentenza, porta ad attribuire all'ordinanza predetta l'efficacia della sentenza impugnabile.
Cass. civ. n. 11611/2004
Nei processi cumulativi, qualora il giudice emetta l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. pronunciando, oltre che sulla domanda della parte richiedente, su quella connessa proposta da altra parte e l'ordinanza venga impugnata sul presupposto che si è trasformata in sentenza, il giudice di appello non può verificare se sussistessero le condizioni per la pronunzia, ove tale questione non sia stata oggetto di censura. Per contro il giudice d'appello deve verificare, anche d'ufficio, se concorrano le condizioni in presenza delle quali l'ordinanza si trasforma in sentenza e diventa impugnabile, trattandosi di verifica relativa all'ammissibilità del gravame.
Cass. civ. n. 8962/2004
In tema di ordinanza anticipatoria di condanna, emessa dal giudice una volta esaurita l'istruzione, l'espressione «parte intimata» usata dall'ultimo comma dell'art. 186 quater c.p.c., non sta a designare la posizione della parte in quanto e se fatta destinataria, sulla base dell'ordinanza in questione, dell'atto di precetto ma indica la parte destinataria dell'ordinanza di condanna prevista dal primo comma, tenuta al pagamento per l'efficacia esecutiva del titolo e non per la sua definitività, stante la revocabilità dell'ordinanza con la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero nel giudizio di appello in caso di rinunzia all'emanazione della sentenza. Ne consegue che la parte alla quale, nel provvedimento del giudice emesso ai sensi del primo comma dell'art. 186 quater viene intimato il pagamento di una somma di denaro, è legittimata immediatamente, senza che si renda necessario che le sia notificato il precetto, ad effettuare la dichiarazione di rinuncia alla pronuncia della sentenza, così determinando la trasformazione quoad effectum dell'ordinanza in sentenza impugnabile.
Cass. civ. n. 1007/2004
Qualora il processo sia caratterizzato dal cumulo della domanda principale e di quella riconvenzionale, l'autonomia e la compatibilità delle rispettive domande rende ammissibile che le istanze proposte dalle parti, ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., in collegamento con le rispettive domande, abbiano esiti separati ed autonomi, come nel caso in cui l'una sia accolta e l'altra venga rigettata. Ne consegue che, mentre nella prima ipotesi potrà verificarsi, in presenza dei presupposti di cui all'art. 186 quater c.p.c. il meccanismo della conversione in sentenza impugnabile dell'ordinanza di accoglimento dell'istanza, nel secondo caso il processo dovrà necessariamente proseguire per concludersi con la sentenza, realizzandosi così la separazione delle cause anche senza un provvedimento formale del giudice.
Cass. civ. n. 14097/2003
È inammissibile l'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. prima del deposito della rinunzia dell'intimato alla sentenza, ancorché detto deposito intervenga nel termine per la iscrizione a ruolo dell'impugnazione già proposta, in quanto l'effetto della conversione dell'ordinanza in sentenza impugnabile si determina soltanto a seguito del deposito dell'atto di rinunzia, ai sensi del quarto comma del citato art. 186 quater, e dunque prima di tale momento non esiste un provvedimento impugnabile.
Cass. civ. n. 4145/2003
Il giudice istruttore, ad esaurimento dell'istruzione, l'ordinanza anticipatoria di condanna di cui all'art. 186 quater c.p.c., decide con cognizione piena, senza che il suo potere decisorio possa pertanto ritenersi limitato alle situazioni di chiara, lineare ed incontestabile soluzione, ossia di prova evidente.
Cass. civ. n. 10748/2002
In tema di ordinanza anticipatoria di condanna emessa dal giudice ad esaurimento dell'istruzione, la dichiarazione di rinunzia alla pronunzia della sentenza, che ha finalità di semplificare le forme decisorie, non è necessariamente esercizio dello jus postulandi. Pertanto se la parte intimata è contumace, è rituale la rinuncia compiuta da essa personalmente.
Cass. civ. n. 9379/2002
In materia di procedimento civile, la norma posta dall'art. 186 quater c.p.c., nel richiedere che per la pronunzia dell'ordinanza anticipatoria sia esaurita l'istruzione, non fa riferimento ad un formale provvedimento di chiusura dell'attività istruttoria, onde è da ritenersi sufficiente che il giudice istruttore abbia ritenuto chiusa la fase istruttoria rinviando per la precisazione delle conclusioni, così implicitamente disattendendo istanze istruttorie formulate (come nella specie) in precedenti note autorizzate.
Cass. civ. n. 3434/2002
In caso di emanazione, successivamente alla chiusura dell'istruzione, dell'ordinanza anticipatoria di condanna prevista dall'art. 186 quater c.p.c., la rinuncia dell'intimato alla pronuncia della sentenza, di cui all'ultimo comma del citato articolo, non rientra tra gli atti espressamente riservati alla parte o ad un suo procuratore speciale ex art. 306, secondo comma, dello stesso codice, onde può essere compiuta dal difensore non munito di procura speciale, giacché detta rinuncia si configura, non come un atto di dismissione di un diritto sostanziale, ma come uno strumento di difesa che, determinando la trasformazione della stessa ordinanza in sentenza impugnabile, apre la via alla proposizione immediata dell'appello e dell'istanza di sospensione dell'ordinanza, costituente titolo esecutivo.
Cass. civ. n. 3194/2002
In tema di ordinanza anticipatoria di condanna emessa dal giudice ad esaurimento dell'istruzione, la dichiarazione di rinuncia alla pronuncia della sentenza, che la parte intimata può effettuare ai sensi dell'art. 186 quater, quarto comma, c.p.c., è espressione di una scelta difensiva, diretta a determinare la trasformazione dell'ordinanza in sentenza immediatamente impugnabile, come tale rientrante tra i poteri del difensore a norma dell'art. 84, primo comma, c.p.c., mentre resta escluso che la parte, la quale stia in giudizio col ministero del difensore, possa validamente compiere di persona detta rinuncia, non essendo configurabile, là dove detto patrocinio sia obbligatorio, una fungibilità tra il potere del difensore e quello della parte personalmente né l'invalidità dell'atto di rinuncia alla pronuncia della sentenza, in quanto proveniente dalla parte intimata personalmente, può ritenersi sanata, per conseguimento dello scopo, a seguito della interposizione dell'appello ad opera del difensore della parte stessa munito di apposita procura ad litem, difettando in tal caso l'impugnazione del necessario presupposto, perché rivolta contro una ordinanza che non ha ancora acquistato l'efficacia della sentenza, efficacia conseguibile solo ed esclusivamente in conseguenza di una valida rinuncia.