Art. 219 – Codice di procedura civile – Redazione di scritture di comparazione
Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico.
Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1288/2025
In tema di imposte sui redditi, le ritenute alla fonte, applicate dagli istituti di credito nei confronti dei Consorzi per l'area di sviluppo industriale sugli interessi maturati per i depositi bancari, sono a titolo di imposta e non a titolo di acconto di imposta, in quanto detti enti, esercitando funzioni pubblicistiche di interesse generale, sono classificabili tra gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Cass. civ. n. 34216/2024
In caso di pluralità di delitti di bancarotta, non è illegale la pena determinata mediante l'erronea applicazione della disciplina della continuazione fallimentare perché calcolata dapprima, correttamente, come aggravante, nel bilanciamento con le attenuanti generiche concesse, e successivamente, in maniera erronea, calcolando un aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che tale errore comporti l'applicazione di una pena eccedente i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie di reato. (Fattispecie in tema di patteggiamento in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 28009/2024
In tema di reati fallimentari, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo.
Cass. civ. n. 25401/2024
In tema di agevolazioni fiscali, ai fini della qualifica di ente non commerciale rileva l'esercizio, in via prevalente, di attività rese in conformità ai fini statutari non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 2195 c.c., svolte in mancanza di specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, con la conseguenza che va disconosciuto il regime di favore previsto dall'art. 143 (già 108) del d.P.R. n. 917 del 1986, per carenza di detti requisiti di "decommercializzazione", in caso di distribuzione degli utili, omessa compilazione del libro dei soci e mancata partecipazione degli associati alla vita dell'ente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto natura commerciale alla A.P.I.C.I. - Associazione Provinciale Invalidi Civili e Cittadini Anziani, poiché esercitava, in via prevalente e con modalità commerciali, l'attività di progettazione e ricerca di finanziamenti presso enti pubblici, mentre era del tutto assente l'aspetto associativo, non essendo noti i nominativi ed il numero dei soci).
Cass. civ. n. 19376/2024
Il periodo di sospensione provvisoria della patente di guida, che ha preceduto il provvedimento definitivo di revoca del titolo abilitativo, va scomputato dal triennio stabilito dall'art. 219, comma 3-ter, c.d.s. ai fini del conseguimento della nuova patente.
Cass. civ. n. 25034/2023
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili non consente l'applicazione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, prevista dall'art. 219, comma 3, legge fall., qualora, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, impedisca la stessa dimostrazione del danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che il danno causato fosse particolarmente tenue in ragione dell'elevato ammontare del passivo accertato, che lasciava intendere che le dimensioni dell'impresa non erano contenute).
Cass. civ. n. 22802/2023
In caso di revoca della patente ex art. 219, comma 3-ter, del d.lgs. n. 285 del 1992, l'esecutività della misura coincide con il momento dell'adozione del provvedimento da parte dell'Amministrazione (che presuppone una condanna penale definitiva) e non con la sua comunicazione all'interessato.
Cass. civ. n. 20907/2023
In tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 10 l.fall. l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta, fa presumere sino a prova contraria la continuazione dell'attività d'impresa, atteso che il rilievo di regola solo dichiarativo della pubblicità comporta che l'iscrizione del detto decreto rende opponibile ai terzi l'insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e determina altresì, con effetto retroattivo, il venir meno dell'estinzione della società per non essersi questa effettivamente verificata.
Cass. civ. n. 8594/2023
In tema di sgravi contributivi e fiscalizzazione degli oneri sociali, la domanda con la quale viene richiesto il pagamento degli interessi per il ritardato pagamento in sede amministrativa dell'INPS delle somme ricevute in eccesso, incontra il limite del giudicato esterno con il quale si è affermata la non fruibilità di tali benefici in ragione del carattere non industriale della società; giudicato rilevabile in ogni tempo che priva di un titolo valido la suindicata domanda e, rispetto al quale, nessun rilievo assume la scelta adottata dall'INPS in sede amministrativa.
Cass. civ. n. 6874/2023
In tema di redditi d'impresa, il reddito del mercante d'arte - cioè, il soggetto che, a differenza dello speculatore occasionale e del collezionista, professionalmente e abitualmente esercita il commercio delle opere d'arte, ancorché in maniera non organizzata imprenditorialmente, al fine di trarre un profitto dall'incremento del loro valore - va tassato quale reddito d'impresa ex art. 55 del TUIR, poiché, ai fini delle imposte sui redditi, l'esercizio delle attività di cui all'art. 2195 c.c., se abituale, determina sempre la sussistenza di un'impresa commerciale, indipendentemente dall'assetto organizzativo scelto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva qualificato il contribuente come "mercante d'arte" e non quale "collezionista", in ragione del numero e della frequenza delle alienazioni di opere di artisti di rilievo per importi elevati).
Cass. civ. n. 3300/2023
In tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il termine dilatorio, di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, si applica anche alle società di fatto, essendo equiparate, ai fini delle imposte dirette, alle società in nome collettivo o alle società semplici, a seconda che esercitino o meno attività commerciali.
Cass. civ. n. 9631/2004
Nell'ambito della verifica dell'autenticità della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafica esige che l'autenticità della sottoscrizione dell'atto, ritenuta dalla consulenza, si valuti anche nel coordinato quadro della (pur elementare) coerenza logica con il contingente contesto in cui l'atto di inserisce. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva attribuito rilevanza probatoria decisiva ad una scrittura privata, risultata autentica alla consulenza grafologica, con la quale l'amministratore delegato di una società comunicava al dipendente in prova che al termine della prova sarebbe stato promosso ad un livello superiore, anche se il contenuto della scrittura si poneva in totale contrasto con il comportamento, precedente e successivo, sia del suo autore che del suo destinatario — ed in particolare con l'insufficiente prestazione lavorativa del dipendente e con la decisione del consiglio di amministrazione di recedere dal rapporto, precedente alla lettera, circostanze tutte comprovate da numerose testimonianze, — senza dar conto di come si coordinassero tali circostanze con il contenuto della scrittura).
Cass. civ. n. 5237/2003
Nel procedimento per la verifica di scrittura privata, le uniche eccezioni alla regola della libertà di prova concernono l'idoneità alla funzione di comparazione delle scritture private, la cui autenticità, in mancanza di accordo tra le parti, deve essere stata previamente riconosciuta o accertata giudizialmente o per autenticazione stragiudiziale; pertanto ben può il giudice ordinare alla parte che ha disconosciuto la scrittura di scrivere sotto dettatura con o senza la presenza del c.t.u., ancorché siano acquisite agli atti scritture di comparazione. Ad un tal riguardo la valutazione del giudice di merito sulla sussistenza o meno di un legittimo impedimento alla comparizione della parte per scrivere sotto dettatura, e quindi sulla configurabilità — ai sensi del secondo comma dell'art. 219 c.p.c. — del riconoscimento della scrittura sottoposta a verificazione, costituendo un giudizio di fatto non è sindacabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 129/2001
In tema di prova documentale, l'idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede non già il dato negativo della mancanza di un formale disconoscimento nei tempi e nei modi di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., bensì quello positivo del riconoscimento, espresso ovvero tacito (per non essere, cioè, mai stata contestata l'autenticità della scrittura), atteso che, dovendo fungere da fonte di prova della verità di altro documento, è indispensabile che sia certa la provenienza della scrittura da colui al quale quel documento, oggetto dell'accertamento giudiziale, si intende attribuire.
Cass. civ. n. 5648/1984
Nel giudizio di verificazione di scrittura privata, ai fini delle conseguenze previste dal capoverso dell'art. 219 c.p.c., la mancata comparizione deve necessariamente costituire espressione della volontà della parte medesima di sottrarsi all'incombente della redazione del documento comparativo, necessario per effettuare la verificazione della scrittura disconosciuta. Solo, infatti, a tale rifiuto può riconnettersi l'effetto di un implicito riconoscimento della scrittura disconosciuta. Pertanto, ciò non si verifica quando la mancata comparizione sia imputabile a diversa ragione che giustifichi, sul piano comportamentale, l'assenza della parte con la conseguenza che il giudice istruttore ben può fissare una nuova udienza di comparizione, ai fini dell'incombente di cui al citato art. 219 del codice di rito.