Art. 261 – Codice di procedura civile – Riproduzioni, copie ed esperimenti
Il giudice istruttore può disporre che siano eseguiti rilievi, calchi e riproduzioni anche fotografiche di oggetti, documenti e luoghi e, quando occorre, rilevazioni cinematografiche o altre che richiedono l'impiego di mezzi, strumenti o procedimenti meccanici.
Egualmente, per accertare se un fatto sia o possa essersi verificato in un dato modo, il giudice può ordinare di procedere alla riproduzione del fatto stesso, facendone eventualmente eseguire la rilevazione fotografica o cinematografica.
Il giudice presiede all'esperimento e, quando occorre, ne affida l'esecuzione a un esperto che presta giuramento a norma dell'articolo 193.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20862/2024
In tema di liquidazione coatta amministrativa, i riparti parziali sono impugnabili facendo applicazione analogica della procedura prevista per il riparto finale, secondo le modalità previste dall'art. 213, comma 3, l.fall., mentre nella liquidazione coatta amministrativa delle assicurazioni i riparti parziali sono impugnabili secondo le modalità previste dagli artt. 98 e 99 l.fall., in ragione del combinato disposto degli artt. 261, comma 3, e 254, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005.
Cass. civ. n. 24703/2023
Ai fini dell'imposizione IVA e per determinare se un consorzio agisce, nei rapporti con i terzi, in rappresentanza o meno dei consorziati, il giudice deve innanzitutto verificare se l'atto costitutivo e lo statuto prevedono la spendita del nome dei consorziati, i quali, in tal caso, rivestono la qualifica di soggetti passivi dell'imposta ai sensi degli artt. 3 e 15, comma 1, n. 3, d.P.R. n. 633 del 1972; nel silenzio di atto costitutivo e statuto, invece, occorre prendere in esame i singoli negozi a cui ha partecipato il consorzio allo scopo di individuare i poteri concretamente esercitati, in base ad un complessivo apprezzamento degli interessi perseguiti e tenendo conto del comportamento del consorzio e dei consorziati anche sui piani civilistico e fiscale.
Cass. civ. n. 17570/2023
In materia di assegno di mantenimento per i figli, la relativa domanda proposta da uno dei genitori nei confronti dell'altro, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza.
Cass. civ. n. 15098/2023
In tema di spese di mantenimento dei minori, la domanda di rimborso delle somme anticipate in via esclusiva da uno dei genitori ha natura di azione di regresso fra condebitori solidali ex art. 1299 c.c., sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. (oggi art. 316 bis c.c.); a tale domanda si applica, pertanto, la prescrizione decennale decorrente dalla nascita del minore e non quella quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 2 c.c. per i contributi alimentari.
Cass. civ. n. 7179/2023
La cancellazione dal registro delle imprese del consorzio con attività esterna produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile dell'ente, anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti, irrilevante essendo la protrazione di fatto dell'esercizio dell'attività dopo l'annotamento camerale.
Cass. civ. n. 9551/2009
L'ammissione dei mezzi di prova di cui all'art. 261 cod. proc. civ. è rimessa alla iniziativa ed alla discrezionale valutazione del giudice di merito, onde non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia ammesso e non abbia indicato le ragioni della mancata ammissione di detti mezzi, dovendosi ritenere per implicito che non se ne sia ravvisata la necessità. (Rigetta, Giud. pace Nicosia, 28/05/2005).
Cass. civ. n. 3710/1995
L'ammissione dei mezzi di prova di cui all'art. 261 c.p.c. è rimessa all'iniziativa e alla discrezionale valutazione del giudice di merito, onde non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia emesso e non abbia indicato le ragioni della mancata ammissione di detti mezzi, dovendosi ritenere per implicito che non se ne sia ravvisata la necessità.
Cass. civ. n. 11687/1993
L'esperimento giudiziario è rimesso alla iniziativa e discrezionale valutazione del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 2386/1967
Le riproduzioni meccaniche, prodotte dalla parte, sono precostituite al processo e formano piena prova, in analogia a quanto disposto per le scritture private, se la parte contro cui sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti da esse rappresentati. Esse non vanno confuse con le riproduzioni e gli esperimenti disposti dal giudice istruttore, a norma dell'art. 261 del codice di procedura civile, che sono prove che si formano nel corso dello stesso processo e vanno assunte con le forme e le garanzie previste dalla legge processuale. (Nella specie, in cui si discuteva delle modalità di un incidente stradale occorso durante lo svolgimento di una corsa automobilistica, i giudici di merito avevano visionato in Camera di Consiglio un film dell'incidente, ripreso da uno spettatore e regolarmente prodotto in giudizio. La Corte Suprema ha ritenuto che, avendo le parti ed i loro consulenti avuto modo di esaminare il film, non era necessario che la visione dello stesso da parte dei giudici avvenisse con le forme degli esperimenti giudiziali).