Art. 281 – Codice di procedura civile – Rinnovazione di prove davanti al collegio
Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d'ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 16039/2024
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio di revocazione avverso la sentenza di appello, non sussiste il diritto all'indennizzo ove non venga formulata istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'art.281-sexies c.p.c. - applicabile in forza dell'ultimo comma dell'art. 352 c.p.c. ratione temporis vigente e costituente rimedio preventivo ex art. 1-ter, comma 1, della l. n. 89 del 2001 - essendo richiesto alla parte, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 121 del 2020, un comportamento collaborativo con il giudicante, al quale manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo, restando di competenza del giudice verificare l'utilizzabilità del diverso modello decisorio.
Cass. civ. n. 9459/2024
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il rinvio al processo "speciale" per gli onorari di avvocato di cui all'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso contenuto al rito semplificato di cognizione, oggi regolato dagli artt. 281-decies e ss. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza ovvero di revoca o modificazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, da coordinare, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale.
Cass. civ. n. 28302/2023
L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta", equivalendo alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza, determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.
Cass. civ. n. 21874/2023
Nei processi civili davanti al giudice di pace, ai fini dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata, ex artt. 1-bis, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001, sussiste per la parte l'onere di esperire il rimedio preventivo della proposizione dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., in quanto, pur costituendo la "regola", in base al modello dell'art. 321 c.p.c. (nella formulazione antecedente alle modifiche operate dal d.lgs. 149 del 2022), che la decisione della causa in tali processi avvenga a seguito di discussione orale, tale istanza non è incompatibile strutturalmente con il rito davanti al giudice di pace, alla stregua dell'art. 311 c.p.c., e riveste comunque funzione acceleratoria in riferimento alle modalità di discussione della causa, redazione della sentenza e pubblicazione della stessa.
Cass. civ. n. 11711/2023
L'ordinanza declinatoria della competenza dev'essere preceduta, a pena di nullità, dall'invito alla precisazione delle conclusioni e dall'assegnazione ad entrambe le parti di un primo termine per il deposito di memorie e di un secondo termine per repliche; comporta la nullità dell'ordinanza anche l'assegnazione di termini "sfalsati" (cioè, di un primo termine concesso solo all'attore e di un successivo termine fissato al solo convenuto) per il deposito di memorie, perché è così permessa soltanto al difensore del convenuto la replica agli argomenti avversari, in violazione dei principî costituzionali di parità delle parti e del contraddittorio.
Cass. civ. n. 11116/2020
In tema di decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la facoltà delle parti di chiedere un differimento dell'udienza di discussione può essere esercitata esclusivamente dopo la pronuncia dell'ordine del giudice di discussione orale, poiché solo in tale momento e non prima si determina l'avvio del relativo subprocedimento e si attivano i corrispondenti poteri delle parti, i quali intanto hanno ragione di estrinsecarsi in quanto il magistrato si sia indotto a procedere con la definizione immediata. (Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 23/02/2017).
Cass. civ. n. 19338/2020
La sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla, ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 14/06/2016).
Cass. civ. n. 22094/2019
La scelta del procedimento decisorio previsto dal regime processuale applicabile al caso concreto rientra nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito e può essere da questo revocata, senza limiti e senza obbligo di specifica motivazione, sino al momento iniziale del procedimento individuato che, in caso di rinvio per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., coincide con l'inizio della discussione orale della causa all'udienza appositamente fissata per tale incombente o, quando le parti vi consentano, a seguito dell'invito del giudice a procedere alla discussione immediata.
Cass. civ. n. 22521/2018
In caso di decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la facoltà della parte di richiedere un differimento dell'udienza di discussione, che trova fondamento nella tutela del diritto di difesa, è parimenti soddisfatta dalla fissazione officiosa di apposita udienza per la trattazione orale, in esito alla quale la parte non ha diritto ad un ulteriore rinvio, a nulla rilevando la mancata acquisizione, all'udienza precedente, delle conclusioni rassegnate, in quanto l'omissione di tale attività processuale (che si compendia nella mera sintesi delle domande, delle difese e delle eccezioni proposte) può dar luogo ad una nullità processuale solamente qualora la parte interessata deduca la specifica lesione di un interesse sostanziale.
Cass. civ. n. 502/2017
Il modulo decisorio a trattazione mista, stabilito, per il procedimento di cognizione di primo grado, dall'art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c., è stato esteso anche al giudizio di secondo grado, ancorché con una diversa articolazione endoprocedimentale, a seconda che il giudizio si svolga davanti al giudice monocratico (art. 352, comma 5, c.p.c.) o alla corte d'appello (art. 352, comma 2, c.p.c.), laddove la discussione orale - fissata per un’udienza stabilita con decreto presidenziale comunicato alle parti - segue alla concessione del termine sia per il deposito delle comparse conclusionali che per le repliche. In tale ultima ipotesi, nonostante la completezza delle difese scritte che caratterizzano l'assunzione del modello a trattazione mista davanti la corte suddetta, l'equipollenza tra i due moduli decisori e l'irrilevanza, ai fini dell'effettività del diritto di difesa, dell'omessa fissazione d'udienza, deve ritenersi che una volta stabilita con decreto l'udienza di discussione, l'omesso avviso ad una delle parti costituisce un “vulnus” insanabile all'esercizio del diritto di difesa - in quanto produttivo di un'oggettiva alterazione della parità delle armi - con conseguente nullità della sentenza.
Cass. civ. n. 22120/2016
La discussione orale della causa immediatamente dopo la precisazione delle conclusioni, giusta l'art. 281 sexies c.p.c., non è subordinata all'istanza di parte, mentre può risultare inibita qualora una di esse abbia richiesto lo scambio delle comparse conclusionali con fissazione di altra udienza di discussione.
Cass. civ. n. 5689/2016
La sentenza pronunciata a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo in udienza ma senza contestuale motivazione, benché viziata, in quanto non conforme al modello previsto dalla norma, conserva la sua natura di atto decisionale, dovendosi escludere la sua conversione in valida sentenza ordinaria per essersi consumato il potere decisorio del giudice al momento della sua pubblicazione. Ne consegue che il termine lungo per l'impugnazione decorre dalla sottoscrizione del verbale di udienza, "ex lege" equiparato alla pubblicazione della sentenza, restando invece irrilevante, anche ai fini della tempestività dell'impugnazione, la successiva ed irrituale pubblicazione della motivazione, in quanto estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto.
Cass. civ. n. 18324/2015
Il potere officioso del giudice di disporre l'assunzione del teste di riferimento ai sensi dell'art. 257, comma 1, c.p.c., comportando una deroga al potere di deduzione probatoria della parte, può essere esercitato soltanto ove la conoscenza del fatto da parte del terzo si sia palesata nel corso di una testimonianza e non anche quando la stessa emergeva già dalle allegazioni di una delle parti.
Cass. civ. n. 12203/2015
L'adozione del modello "semplificato" di decisione, di cui all'art. 281 sexies cod. proc. civ., non esonera comunque il giudice dall'obbligo di fornire alle parti una motivazione che consenta di ricostruire, sia pur sinteticamente, i fatti di causa, ed offra alla fattispecie concretamente esaminata una soluzione corretta sul piano logico-giuridico.
Cass. civ. n. 11176/2015
La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, deve ritenersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla nel caso in cui il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l'udienza. Invero, la previsione normativa dell'immediato deposito in cancelleria del provvedimento è finalizzata a consentire, da un lato, al cancelliere il suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, con l'attribuzione del relativo numero identificativo, e, dall'altro, alle parti di chiederne il rilascio di copia (eventualmente, in forma esecutiva).
Cass. civ. n. 7104/2015
La sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la cui pronuncia - sebbene avvenuta all'esito di udienza all'uopo appositamente fissata - non sia stata preceduta dalla discussione orale delle parti, bensì dallo scambio di comparse conclusionali (senza, peraltro, che il giudice abbia neppure esplicitato che tale adempimento dovesse intendersi, quantunque irritualmente, sostitutivo della discussione), è affetta da nullità, destinata tuttavia a sanarsi se non tempestivamente eccepita nel corso dell'udienza in cui la sentenza sia stata pronunciata, donde la necessità del rigetto dell'impugnazione al riguardo proposta.
Cass. civ. n. 6394/2015
La sentenza pronunciata a norma dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., con la lettura del dispositivo in udienza ma senza il contestuale deposito della motivazione, è nulla in quanto non conforme al modello previsto dalla norma, dovendosi altresì escludere la sua conversione in una valida sentenza ordinaria poiché la pubblicazione del dispositivo consuma il potere decisorio del giudice, sicché la successiva motivazione è irrilevante in quanto estranea alla struttura dell'atto processuale ormai compiuto.
Cass. civ. n. 2736/2015
La sentenza con motivazione contestuale, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., non è nulla nel caso in cui il giudice non provveda alla lettura del dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito immediato ed integrale del dispositivo e della motivazione.
Cass. civ. n. 24842/2014
Nel caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., qualora dall'intestazione del processo verbale d'udienza risulti il nominativo di un giudice, mentre la motivazione ed il dispositivo rechino la sottoscrizione di un giudice diverso, la sentenza è nulla, perché, costituendo essa parte integrante del processo verbale in cui è contenuta ed in cui il giudice ha inserito la redazione della motivazione e del dispositivo, la formulazione dell'atto, complessivamente considerato, non consente di individuare con certezza quale giudice, raccolta la precisazione delle conclusioni, abbia contestualmente pronunciato la sentenza.
Cass. civ. n. 11259/2014
La predisposizione ad opera del giudice, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e della discussione orale, di una bozza di decisione da rendere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., non è nulla, né lesiva del diritto di difesa delle parti, in quanto attività prodromica alla decisione, destinata ad integrare una ipotesi di soluzione, suscettibile di conferma o di modifica all'esito della discussione delle parti.
Cass. civ. n. 10453/2014
In caso di sentenza pronunciata ex art. 281 sexies cod. proc. civ., non è causa di nullità la predisposizione, da parte del giudice, dopo il doveroso studio preliminare della causa, ma prima dell'udienza, di un testo provvisorio del provvedimento, salvo che ciò si traduca nel mancato esame delle questioni di fatto e di diritto prospettate nella discussione, compatibili con le posizioni assunte dalle parti e rilevanti ai fini della decisione, ovvero in un pregiudizio per la difesa.
Cass. civ. n. 22190/2013
La decisione a seguito di trattazione orale, prevista dall'art. 281 sexies c.p.c., può essere adottata dalla corte di appello, come è confermato dall'art. 352 c.p.c., nella nuova formulazione, introdotta dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, che, seppure inapplicabile "ratione temporis", dimostra il "favor" del legislatore per la massima estensione di tale modello deliberativo. (Nella specie, la corte d'appello era giudice di unico grado sull'impugnazione di lodo arbitrale ed il ricorrente, all'udienza di discussione, non aveva chiesto un termine per deduzioni difensive, né invocato l'applicazione dell'art. 190 c.p.c.).
Cass. civ. n. 14136/2013
Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assuma in sé le funzioni di istruzione e di decisione, può stabilire di decidere separatamente dal merito le questioni di giurisdizione e di competenza ovvero altre questioni pregiudiziali di rito, ma è tenuto - ai sensi degli artt. 187 e 281 bis cod. proc. civ. - ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in quanto una decisione sulla competenza, ancorché implicita, può essere contenuta solo in provvedimenti che abbiano natura di sentenza. Ne deriva che, quando ci si trovi davanti ad un provvedimento relativo all'ordine del processo e, tuttavia, contenente affermazioni relative alla competenza (come quella secondo cui "l'eccezione pregiudiziale non è idonea a definire il giudizio"), alle stesse si deve attribuire un valore di mero provvedimento sulla gestione dell'istruttoria, con conseguente esclusione della sua impugnabilità.
Cass. civ. n. 5929/2012
In tema di istanza di verificazione della scrittura privata in via incidentale, poichè l'art. 220 cod. proc. civ. è norma che, in quanto compresa nella disciplina del procedimento davanti al tribunale in sede collegiale, quando impone la decisione del collegio vuole solo stabilire che si applica la regola comune a quel procedimento per i poteri decisori, che è quella della sua spettanza non all'istruttore, ma al collegio, mentre la regola di competenza sull'istanza è quella implicitamente desumibile dal primo comma dell'art. 216 cod. proc. civ., laddove sottende che la decisione deve farsi dallo stesso tribunale investito della causa in cui la verificazione viene chiesta. Ne deriva che, quando l'incidente di verificazione insorga davanti al tribunale in composizione monocratica o davanti al giudice di pace, la regola di competenza resta identica, in forza dei rinvii di cui all'art. 281 bis e 311 cod. proc. civ., e, pertanto, il tribunale in composizione monocratica o il giudice di pace non possono rimettere la decisione sull'incidente al tribunale in composizione collegiale invocando l'art. 220 cod. proc. civ., che non esprime una regola di competenza.
Cass. civ. n. 5186/2012
Il tribunale in composizione monocratica può emettere un provvedimento di sospensione del processo anche dopo avere trattenuto la causa in decisione, atteso che, per effetto del richiamo compiuto dall'art. 281 bis c.p.c., anche nel procedimento davanti ad esso è applicabile l'art. 279, primo comma, c.p.c., ai sensi del quale, nel testo anteriore come in quello successivo alla modifica operata dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, deve ritenersi consentito al giudice di emettere in sede decisoria ordinanza di sospensione, costituendo questa un provvedimento non decisorio, e che attiene "lato sensu" all'istruzione della causa.
Cass. civ. n. 22737/2012
Ai fini dell'ammissibilità del regolamento di competenza, il principio secondo il quale, nelle cause attribuite al tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, assommando le funzioni di istruzione e decisione, ove ritenga di emettere una pronuncia definitiva sulla competenza, è tenuto, ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ., ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella decisoria, trova applicazione anche quando egli intenda pronunciare sulla litispendenza, sicché, in mancanza dell'invito alla precisazione delle conclusioni, l'ordinanza assunta in tema di litispendenza non esaurisce la "potestas iudicandi" sul punto e non è impugnabile con regolamento di competenza. (Dichiara inammissibile, Trib. Nola, 20/10/2011).
Cass. civ. n. 21216/2011
Nel giudizio di gravame dinanzi alla corte d'appello non è applicabile l'art. 281 sexies c.p.c., che disciplina la decisione a seguito di trattazione orale nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, dovendosi invece fare riferimento esclusivo a quanto dettato dal secondo comma dell'art. 352 c.p.c.. Tuttavia, qualora la corte d'appello abbia applicato l'art. 281 sexies citato, seguendo la relativa disciplina, la nullità del procedimento è sanata, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, c.p.c., ove, a fronte dell'invito rivolto alle parti di discutere oralmente la causa nella stessa udienza, quest'ultime non si oppongano, né richiedano il termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, in tal modo omettendo di tenere il comportamento processuale necessario per indurre il Collegio a procedere nelle forme ordinarie, restando altresì esclusa la violazione dei principi regolatori del giusto processo, ex art. 360-bis, primo comma, n. 2, c.p.c., là dove le stesse parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese.
Cass. civ. n. 2024/2011
La norma dell'art. 281 sexies c.p.c. - che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza - in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello.
Cass. civ. n. 4986/2011
In tema di regolamento di competenza, anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza per effetto della l. 18 giugno 2009 n. 69, la decisione affermativa della competenza presuppone sempre la rimessione in decisione della causa ai sensi degli artt. 189 e 275 cod. proc. civ. (ed ai sensi dello stesso art. 189 cod. proc. civ. in relazione all'art. 281 quinquies cod. proc. civ. per il procedimento di decisione del giudice monocratico) preceduta dall'invito a precisare le conclusioni. Ne discende che, ove nel procedimento davanti al giudice monocratico quest'ultimo esterni espressamente od implicitamente in un'ordinanza, senza aver provveduto agli adempimenti sopra indicati, un convincimento sulla competenza e dia provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, tale ordinanza non ha natura di decisione affermativa sulla competenza impugnabile ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., sicchè il ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve ritenersi inammissibile. (Dichiara inammissibile il regolamento di competenza).
Cass. civ. n. 22659/2010
In tema di impugnazioni, nel caso in cui il giudice abbia ordinato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la discussione orale della causa e abbia pronunciato, al termine della discussione, sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il termine lungo per proporre impugnazione decorre dalla data della pronuncia. Né a diversa conclusione può giungersi ove il verbale d'udienza non risulti sottoscritto dal giudice, perché la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. non è atto distinto dal verbale che la contiene, sicché la sottoscrizione dell'una da parte del giudice equivale a sottoscrizione anche del relativo verbale.
Cass. civ. n. 9322/2010
L'esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni previsto dall'art. 257 cod. proc. civ., esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359, involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione. (Rigetta, App. Bologna, 20/05/2005).
Cass. civ. n. 25883/2010
Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione. Pertanto, il provvedimento col quale detto giudice - ritenendo che la prospettata eccezione di incompetenza sia inidonea a definire il giudizio - assegni alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., non integra una decisione sulla competenza, avendo soltanto il valore di una giustificazione della scelta del giudice di risolvere la questione di competenza unitamente al merito; ne consegue che avverso tale provvedimento non è esperibile il regolamento di competenza, né può profilarsi, al riguardo, alcun dubbio di legittimità costituzionale, posto che il sistema delineato dall'art. 187 cod. proc. civ. è in armonia con il criterio della celerità del giudizio e con la necessità di evitare inutili stasi nello svolgimento del processo. (Dichiara inammissibile il regolamento di competenza, Trib. Avellino, 12/08/2009).
Cass. civ. n. 20859/2009
Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, costituisce corollario dell'art. 281 quinquies c.p.c. la regola dell'immutabilità del giudice davanti al quale vengono precisate le conclusioni, con conseguente necessità di rinnovazione di tale udienza ove vi sia una successiva sostituzione del giudice già designato. Il vizio che deriva dall'inosservanza di tale regola, però, non rientra nella fattispecie di cui all'art. 161, secondo comma, c.p.c., onde la relativa sentenza - ancorché affetta da nullità assoluta ed insanabile - è idonea a passare in giudicato; ne consegue che, ove il giudice d'appello rilevi detta nullità, è tenuto a decidere la causa nel merito, non potendo rimetterla al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 del codice di rito.
Cass. civ. n. 6205/2009
Nel procedimento d'appello davanti al tribunale, in composizione monocratica, non può procedersi alla discussione orale della causa cui segua la lettura del dispositivo ex art. 281-sexies c.p.c., se una delle parti richieda, all'udienza di discussione, di disporre lo scambio delle conclusionali ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ, essendo tenuto il giudice, per espressa previsione dell'art. 352, ultimo comma, c.p.c., a provvedere a tale adempimento e a fissare una nuova udienza di discussione nel termine previsto dalla norma, a pena di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa. (Nel caso di specie, il giudice d'appello, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, di discussione orale e di lettura della sentenza, a tale udienza non aveva concesso il termine per lo scambio delle comparse, nonostante la richiesta di una delle parti).
Cass. civ. n. 18743/2007
Nel caso di sentenza redatta a verbale o allegata allo stesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la sua pubblicazione, al fine della decorrenza dei termini ad opponendum esige che la pronuncia sia stata letta in udienza e che di tale lettura, concernente motivazione e dispositivo, si dia atto nel verbale immediatamente sottoscritto dal giudice; dal difetto di tale adempimento consegue il mancato esonero per il cancelliere dall'osservanza delle attività comunicatorie ex art. 133 c.p.c. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che, in caso di non riscontro nel verbale d'udienza dell'avvenuta lettura di dispositivo e motivazione, sussisteva la tempestività del ricorso per regolamento di competenza, anche se proposto oltre il termine di trenta giorni dall'udienza ma prima del decorso di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte del cancelliere).