Art. 281 – Codice di procedura civile – Rinnovazione di prove davanti al collegio
Quando ne ravvisa la necessità, il collegio, anche d'ufficio, può disporre la riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova.
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Cass. civ. n. 24410/2025
Nel procedimento di opposizione avverso i provvedimenti reiettivi dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rinvio operato dall'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al processo speciale per gli onorari di avvocato, disciplinato dall'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, che richiama il rito semplificato di cognizione, oggi regolato dagli artt. 281-decies e ss. cod. proc. civ., non esclude che trovino applicazione le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, da coordinare, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che le spese processuali non sono regolate dal criterio civilistico della soccombenza, ma dalle norme del codice di rito penale, per non pregiudicare l'effettività del diritto di difesa).
Cass. civ. n. 11711/2023
L'ordinanza declinatoria della competenza dev'essere preceduta, a pena di nullità, dall'invito alla precisazione delle conclusioni e dall'assegnazione ad entrambe le parti di un primo termine per il deposito di memorie e di un secondo termine per repliche; comporta la nullità dell'ordinanza anche l'assegnazione di termini "sfalsati" (cioè, di un primo termine concesso solo all'attore e di un successivo termine fissato al solo convenuto) per il deposito di memorie, perché è così permessa soltanto al difensore del convenuto la replica agli argomenti avversari, in violazione dei principî costituzionali di parità delle parti e del contraddittorio.
Cass. civ. n. 9322/2010
L'esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni previsto dall'art. 257 cod. proc. civ., esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359, involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione. (Rigetta, App. Bologna, 20/05/2005).
Cass. civ. n. 9598/2000
Non è configurabile un rapporto di litispendenza, ai fini della relativa declaratoria a norma dell'art. 39, primo comma, c.p.c. tra due cause pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario, anche se sussiste un impedimento alla loro riunione, dovuto ad una diversità di rito. (Impedimento peraltro non configurabile, secondo la S.C., nel caso in cui, come nella specie, si è attribuita una causa alla cognizione del tribunale in formazione collegiale e l'altra a quella del giudice monocratico, in quanto proposta, rispettivamente, anteriormente e successivamente al 30 aprile 1995, stante l'applicabilità anche in tale situazione del previgente art. 274 bis, c.p.c., cui corrisponde l'attuale art. 281 nonies, a seguito della istituzione del giudice unico di primo grado).
Cass. civ. n. 2085/1993
La facoltà che l'art. 281 c.p.c. attribuisce al collegio di ordinare la riassunzione davanti a sé di un mezzo di prova già assunto dal giudice istruttore può essere esercitata anche al fine di consentire la ripetizione, sulla stessa formula, del giuramento suppletorio, nel caso di riscontrate inesattezze nel processo verbale della precedente assunzione.
Cass. civ. n. 402/1950
L'apprezzamento sulla necessità di procedere alla rinnovazione di mezzi istruttori davanti al collegio a norma dell'art. 281 c.p.c. è incensurabile in cassazione.