Art. 308 – Codice di procedura civile – Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza

L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dall'udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178, commi terzo, quarto e quinto.

Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile se l'accoglie [129, 130 disp. att.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale