Art. 308 – Codice di procedura civile – Comunicazione e impugnabilità dell’ordinanza

L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata a cura del cancelliere se è pronunciata fuori dall'udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178, commi terzo, quarto e quinto.

Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile se l'accoglie [129, 130 disp. att.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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