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Articolo 341 Codice di procedura civile — Giudice dell’appello

Articolo 341 Codice di procedura civile — Giudice dell’appello

L’appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale ed alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5092/2018

In materia di giudizio di impugnazione, l’appello erroneamente proposto ad un giudice diverso da quello legittimato a riceverlo esula dalla nozione di competenza dettata dal codice di procedura civile per il giudizio di primo grado, pertanto l’ipotesi non e` riconducibile all’art. 50 c.p.c. e alla regola della “translatio udicii”, ponendosi, l’erronea individuazione del giudice dell’impugnazione, non come questione attinente ai poteri cognitivi dell’organo giudicante adito, bensì alla mera valutazione delle condizioni di proponibilita` o ammissibilita` del gravame che, pertanto, va dichiarato precluso se prospettato ad un giudice diverso da quello individuato per legge.

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Cass. civ. n. 26375/2011

Nel nostro ordinamento processuale civile non ha fondamento l’assunto secondo cui la regola d’individuazione dell’ufficio giudiziario legittimato a essere investito dell’impugnazione sia riconducibile alla nozione di competenza adoperata dal codice di procedura civile nel Capo I del Titolo I del Libro I, in quanto, se anche la normativa in parola assolve a uno scopo simile, sul piano funzionale, a quello che ha la disciplina dell’individuazione del giudice competente in primo grado, l’una e l’altra afferendo a regole che stabiliscono davanti a quale giudice debba svolgersi un determinato processo civile, tuttavia non è possibile ravvisare tra le due fattispecie una stessa “ratio” sufficiente, quindi, a giustificare l’estensione analogica anche parziale di aspetti applicativi della seconda alla prima. Ne deriva che l’erronea individuazione del giudice legittimato a decidere sull’impugnazione non si pone come questione di competenza, ma riguarda la valutazione delle condizioni di proponibilità o ammissibilità del gravame, che deve, pertanto, dichiararsi precluso se prospettato a un giudice diverso da quello individuato dall’art. 341 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con cui la corte d’appello, invece di limitarsi a dichiarare inammissibile l’appello, aveva dichiarato la propria incompetenza, in favore del tribunale, a decidere il gravame avverso una sentenza del giudice di pace, e ha escluso la conversione del ricorso per cassazione, con cui si era dedotta la nullità della sentenza per vizio “in procedendo”, in regolamento di competenza).

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Cass. civ. n. 23594/2010

L’individuazione del giudice di appello, ai sensi dell’art. 341 c.p.c., attiene ad una competenza territoriale “sui generis”, che prescinde dai comuni criteri di collegamento tra una causa e un luogo, né è al riguardo applicabile la norma di cui all’art. 38 c.p.c., che si riferisce esclusivamente al giudizio di primo grado, dipendendo tale competenza indefettibilmente dal luogo in cui ha sede il giudice “a quo”. Ne consegue il carattere funzionale della competenza, che impedisce il definitivo suo radicamento presso un giudice diverso per il solo fatto che la relativa questione non sia stata posta “in limine litis”.

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Cass. civ. n. 12788/2003

In caso di appello proposto dinanzi ad un organo della giurisdizione ordinaria diverso da quello che sarebbe competente secondo legge, può riconoscersi al medesimo un effetto conservativo alla sola condizione che l’organo adito, pur territorialmente competente, sia ugualmente giudicante in secondo grado e possa quindi disporre la remissione della causa al giudice competente, davanti al quale dovrà essere effettuata apposita riassunzione, a norma dell’art. 50 c.p.c., mentre l’effetto conservativo deve escludersi ove l’appello sia stato proposto dinanzi allo stesso giudice che abbia pronunziato la sentenza oggetto del gravame, oppure davanti ad altro giudice di primo grado, mancando in questi casi uno strumento legislativo che legittimi il passaggio del rapporto processuale dal primo al secondo grado, senza che possa spiegare effetti sananti l’eventuale costituzione in giudizio dell’appellato.

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