Art. 378 – Codice di procedura civile – Deposito di memorie

Il pubblico ministero può depositare una memoria non oltre venti giorni prima dell'udienza.

Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell'udienza.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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