Art. 407 – Codice di procedura civile – Sospensione dell’esecuzione

Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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