Art. 423 – Codice di procedura civile – Ordinanze per il pagamento di somme
Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate art. 186 bis del c.p.c..
Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.
Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.
L'ordinanza di cui al secondo comma è revocabile con la sentenza che decide la causa.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 19109/2024
La restituzione degli atti al pubblico ministero, prevista dall'art. 423, comma 1 bis, cod. proc. pen. come rimedio alla permanente difformità fra l'imputazione formulata dalla pubblica accusa e quella ritenuta dal giudice dell'udienza preliminare, prevale sulla possibilità per il medesimo giudice di riqualificare il fatto all'atto dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tal modo garantendosi, fin da subito, la corretta instaurazione del giudizio e il pieno esplicarsi del diritto di difesa dell'imputato, anche in relazione all'accesso ai riti deflattivi.
Cass. civ. n. 17532/2024
In tema di reati divenuti perseguibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine per proporre la querela di cui all'art. 85 del d.lgs. citato, è consentito al pubblico ministero di modificare l'imputazione mediante la contestazione, in udienza, di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (In motivazione la Corte ha precisato che non si è realizzato alcun effetto preclusivo definitivo che imponga al giudice una pronuncia "ora per allora", dato che, nel caso di declaratoria di improcedibilità, a differenza dell'ipotesi di estinzione del reato, anche i fatti sopravvenuti assumono rilievo e i requisiti della pronuncia vanno accertati nel momento in cui la stessa deve essere resa).
Cass. civ. n. 30165/2023
In tema di incendio colposo, il camino deve essere qualificato, ai sensi del punto 8.2.1., come richiamato dal punto 21 del d.m. 9 aprile 1994, quale "impianto di produzione di calore", assimilabile, anche per quanto stabilito dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m., agli impianti termici, "quando la somma delle potenze nominali del focolare è maggiore o uguale a 5 KW". (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità di un albergatore che aveva utilizzato un camino la cui condotta di incanalamento del fumo non era stata correttamente manutenuta, in violazione della menzionata disciplina).
Cass. civ. n. 30145/2023
In tema di giudizio abbreviato, nel caso di contestazione "aperta" di un reato permanente, estendendosi la cognizione giudiziale all'intero sviluppo della fattispecie criminosa temporalmente non delimitata, non è necessaria alcuna contestazione suppletiva, né all'imputato spettano le correlate facoltà processuali, in relazione al protrarsi della condotta fino alla sentenza, essendo invece la modifica dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen. necessaria nell'opposto caso di contestazione "chiusa". (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento a contestazione di maltrattamenti "aperta", ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la condanna per le condotte maltrattanti oggetto di una querela integrativa).
Cass. civ. n. 17208/2023
In caso di incendio colposo per violazione delle norme di sicurezza degli impianti, la nomina di un responsabile tecnico preposto, in ragione delle proprie competenze, all'attività di installazione, di trasformazione e di manutenzione degli impianti di riscaldamento in abitazione, che assume una autonoma posizione di garanzia ai sensi degli artt. 2, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46 e 3, comma 1, del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, non consente di configurare una corresponsabilità del titolare dell'impresa che, privo delle necessarie competenze tecniche, si sia limitato a sottoscrivere la dichiarazione di conformità dell'impianto.
Cass. civ. n. 20570/2013
Integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. l), del d.l.vo 23 febbraio 2006, n. 109, il comportamento di un magistrato che abbia omesso di motivare, anche solo in forma succinta (come richiesto dall'art. 134, primo comma, c.p.c.), un'ordinanza di ingiunzione di pagamento di somme non conteste emessa a norma dell'art. 423, secondo comma, c.p.c., privando così le parti della possibilità di cogliere la ragione di fondo che sorregge il provvedimento giurisdizionale, destinato a risolversi nell'espressione di un immotivato comando.
Cass. civ. n. 11919/1998
Il sistema di preclusioni su cui è fondato il rito del lavoro, tendente a consentire all'attore di conseguire rapidamente il bene della vita reclamato, comporta che divengano incontestabili tutte le situazioni di fatto in ordine alle quali non sussistono divergente tra le parti, secondo una tendenza generale, volta a favorire la «determinazione del concreto», che trova espressione, in materia di quantificazione di spettanze, nella possibilità per il giudice di disporre, con ordinanza ai sensi dell'art. 423 c.p.c., il pagamento delle somme non contestate; ne consegue che deve ritenersi tardiva e perciò inammissibile in appello qualunque doglianza in ordine ai conteggi relativi a spettanze lavorative, una volta che detti conteggi siano stati accettati in primo grado.
Cass. civ. n. 9479/1997
L'ordinanza di pagamento delle somme non contestate emessa dal giudice del lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 423 c.p.c. (come pure l'ordinanza di pagamento per la somma nei cui limiti ritenga accertato il corrispondente diritto, emessa dallo stesso giudice, a norma del comma successivo) non è suscettibile di appello, trattandosi in entrambi i casi di un provvedimento a cognizione sommaria, privo di decisorietà (e quindi non assimilabile alla sentenza di condanna generica), non preclusivo del riesame delle questioni in esso affrontate, e revocabile con la sentenza che definisce il giudizio, non rilevando ai fini della impugnabilità che esso contenga una implicita o esplicita pronunzia sulla giurisdizione del giudice adito, atteso che tale pronunzia non comporta l'attribuzione di carattere di decisorietà al provvedimento che eventualmente la contenga.
Cass. civ. n. 880/1989
L'ordinanza con cui il pretore, quale giudice del lavoro, dispone a titolo provvisorio, ai sensi dell'art. 423, secondo comma, c.p.c. il pagamento di somme in favore del lavoratore costituisce un provvedimento giurisdizionale di carattere sommario — destinato ad essere assorbito, ove non revocato, nella sentenza che definisce il giudizio o a divenire inefficace nell'ipotesi di estinzione del processo — che è privo del contenuto sostanziale della sentenza e, pertanto, non è suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, che concerne provvedimenti di carattere decisorio in relazione ai quali l'ordinamento non apporti altri rimedi.
Cass. civ. n. 10/1986
È inammissibile il regolamento di competenza nei confronti del provvedimento con cui il pretore, adito in funzione di giudice del lavoro, abbia respinto la richiesta di ordinanza di condanna del datore di lavoro al pagamento delle somme non contestate ovvero già provate (ordinanza prevista dall'art. 423 c.p.c.) e rinvii la causa per l'espletamento o la prosecuzione della prova, atteso che un tale provvedimento non contiene alcuna pronuncia sulla competenza, ma ha funzione meramente ordinatoria del processo.
Cass. civ. n. 1934/1985
Nel nuovo rito del lavoro, la struttura e la funzione del procedimento interinale di cui all'art. 423 c.p.c. (ordinanze per il pagamento di somme) importano che, quando l'ordinanza contenga la specificazione non solo dell'importo da pagare all'istante, ma anche delle causali dei disposti pagamenti, la revoca della medesima può essere ordinata con la sentenza che decide la causa soltanto se la sentenza stessa dichiari, motivatamente, l'illegittimità del provvedimento provvisorio per mancanza delle condizioni richieste per la sua emissione, mentre nell'opposta ipotesi, non facendosi luogo alla revoca dell'ordinanza, i pagamenti eseguiti in ottemperanza alla medesima vanno imputati ai crediti in relazione ai quali erano stati interinalmente ordinati.
Cass. civ. n. 193/1985
Nel nuovo rito del lavoro, la struttura e la funzione del procedimento interinale di cui all'art. 423 c.p.c. (ordinanze per il pagamento di somme) importano che, quando l'ordinanza contenga la specificazione non solo dell'importo da pagare all'istante, ma anche delle causali dei disposti pagamenti, la revoca della medesima può essere ordinata con la sentenza che decide la causa soltanto se la sentenza stessa dichiari, motivatamente, l'illegittimità del provvedimento provvisorio per mancanza delle condizioni richieste per la sua emissione, mentre nell'opposta ipotesi, non facendosi luogo alla revoca dell'ordinanza, i pagamenti eseguiti in ottemperanza alla medesima vanno imputati ai crediti in relazione ai quali erano stati interinalmente ordinati.
Cass. civ. n. 4941/1984
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la sola contumacia del convenuto non è sufficiente all'attore per ottenere l'ordinanza di pagamento delle somme non contestate (art. 423 cpv. c.p.c.), in quanto, a tal fine, è necessario che il giudice disponga di elementi di valutazione che gli permettano di convincersi che il credito vantato — in tutto o in parte — non sia stato contestato, il che può verificarsi o quando la ste ssa impostazione del convenuto costituito ne postuli la sussistenza o si mostri prima facie pretestuosa, ovvero, quando, essendo rimasto il convenuto contumace risulti (da documenti prodotti dall'attore, da testimonianza etc.), una situazione legittimante l'ordinanza in questione.