Art. 429 – Codice di procedura civile – Pronuncia della sentenza

Nell'udienza, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto [disp. att. 150].

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Massime correlate

Cass. civ. n. 21140/2025

Nel rito del lavoro, qualora la causa sia decisa con la contestuale lettura in udienza della motivazione e del dispositivo, non trova applicazione il principio per cui il contrasto insanabile tra le predette parti della sentenza determina la nullità della stessa, con conseguente impossibilità di avvalersi del procedimento di correzione dell'errore materiale, ma quello per il quale l'esatto contenuto della decisione va individuato integrando il dispositivo con la motivazione, dando prevalenza a quella parte del provvedimento idonea a ricostruire l'effettiva volontà giudiziale.

Cass. civ. n. 18663/2025

Nel rito del lavoro, sempre che non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 433, comma 2, c.p.c., il potere di proporre impugnazione sorge con il deposito in cancelleria del testo della sentenza, completo di dispositivo e motivazione, mentre laddove non sia possibile completare la sentenza con la motivazione, il termine lungo inizia a decorrere dal deposito del provvedimento del presidente del tribunale che attesti tale impedimento, senza che occorra la comunicazione del mancato deposito della motivazione, restando salva, in caso di notifica ad opera della parte ex art. 326 c.p.c., la decorrenza del termine breve.

Cass. civ. n. 23157/2024

Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo; tale insanabilità deve, tuttavia, escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione.

Cass. civ. n. 5744/2024

In ipotesi di ritardato pagamento di somme di natura risarcitoria ai dipendenti pubblici, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati, a prescindere dalla loro cumulabilità, sugli importi dovuti al netto delle ritenute di legge.

Cass. civ. n. 8441/2017

Nel rito del lavoro, sussiste violazione dell'art. 429 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, qualora, pur essendo stato disposto il rinvio dell'udienza, venga pronunciata sentenza senza che le parti abbiano potuto procedere alla discussione orale, in violazione del diritto di difesa e del conseguente principio del contraddittorio, che deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.

Cass. civ. n. 22297/2017

Il licenziamento orale in regime di tutela obbligatoria è inidoneo ad incidere sulla continuità del rapporto e comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno secondo le regole in materia di inadempimento, sicché non sussiste vizio di ultrapetizione in caso di liquidazione di somme superiori a quelle richieste in misura forfettaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora sino all’emanazione della sentenza, a fronte di una domanda del lavoratore contenuta tra le 2,5 e le 6 mensilità).

Cass. civ. n. 4587/2014

Anche nel rito del lavoro è ammissibile una sentenza di condanna generica (non limitata alle ipotesi di sentenza non definitiva con rinvio della liquidazione del "quantum" alla prosecuzione del giudizio), ben potendo la domanda essere limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'"an", con conseguente pronuncia di condanna generica, che definisce il giudizio, e connesso onere della parte interessata di introdurre un autonomo giudizio per la liquidazione del "quantum".

Cass. civ. n. 3027/2014

In tema di attribuzioni patrimoniali in favore del lavoratore, le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione di obblighi datoriali hanno natura retributiva solo quando derivino da un inadempimento che, pur non riguardando direttamente l'obbligazione retributiva, incida immediatamente su di essa determinando la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente. Ne consegue che l'indennità di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, spettante al lavoratore a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima apposizione del termine al rapporto di lavoro, non ha natura retributiva e su tale indennità non spettano né la rivalutazione monetaria né gli interessi legali, se non dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato.

Cass. civ. n. 4672/1993

Il diritto del lavoratore al risarcimento dal danno per l'illegittima risoluzione anticipata del proprio rapporto di lavoro sorge (ancorché illiquido) alla data di tale anticipata risoluzione, sicché dalla stessa data devono decorrere rivalutazione ed interessi sul relativo credito, il quale rientra nella nozione di credito di lavoro ai sensi dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., atteso che la pretesa risarcitoria del lavoratore, sebbene non sinallagmaticamente collegata alla prestazione lavorativa, rappresenta pur sempre l'utilità economica che lo stesso avrebbe tratto dall'esecuzione della prestazione, se non impedita dallo illegittimo comportamento dell'imprenditore.

Cass. civ. n. 1374/1991

Il momento della pronuncia della sentenza, nel quale il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente esistente, va identificato con quello della deliberazione della decisione – il cui contenuto, nelle controversie soggette al rito del lavoro, è portato immediatamente a conoscenza della parte con la lettura del dispositivo in udienza – mentre i successivi momenti dell'iter formativo, e cioè la stesura della motivazione, la sottoscrizione e la pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, sicché, ai fini dell'esistenza dell'atto, è irrilevante che dopo la decisione il giudice singolo, o uno dei componenti l'organo collegiale, per circostanze sopravvenute come il trasferimento o il collocamento fuori ruolo o a riposo, sia cessato dalle funzioni presso l'ufficio investito della controversia.

Cass. civ. n. 3561/1991

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. (in tema di interessi e rivalutazione monetaria), costituisce «credito di lavoro» non solo quello retributivo, ma ogni credito che sia in diretta relazione causale con il rapporto di lavoro, e, quindi, anche il credito del dipendente delle FF.SS. relativo all'equo indennizzo, che integra un trattamento di natura non previdenziale – come confermato dalla coincidenza del soggetto erogante con il datore di lavoro – e con finalità parzialmente risarcitoria.

Cass. civ. n. 4005/1991

La rivalutazione secondo gli indici Istat degli accantonamenti annui delle quote di trattamento di fine rapporto, prevista dall'art. 2120, c.c. (nel nuovo testo introdotto dalla L. 29 maggio 1982, n. 297) mira a consegnare gli effetti del decorso del tempo sulle somme via via accantonate, nell'ambito dell'operazione di liquidazione del detto trattamento nella misura dovuta al momento della cessazione del rapporto di lavoro; l'applicazione di tale normativa non esclude il risarcimento, secondo gli artt. 429, terzo comma, c.p. c. e 150 att. c.p.c., del maggior danno per la svalutazione monetaria verificatasi da tale momento a quello dell'effettivo soddisfo.

Cass. civ. n. 4386/1991

A norma dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., che ha introdotto un meccanismo di adeguamento che riguarda sia il capitale che l'accessorio e prescinde dalla mora del debitore e dagli atteggiamenti soggettivi del medesimo, gli interessi legali sui crediti di lavoro hanno natura corrispettiva e debbono computarsi, dalla data di scadenza dei singoli crediti (come la rivalutazione di questi), prima sul capitale originario e successivamente sulle frazioni di capitale via via rivalutate, in base agli indici di svalutazione, fino alla pubblicazione della sentenza e non possono invece essere separatamente accordati sull'ammontare originario del credito, come interessi compensativi, e sulla somma aggiuntiva liquidata a titolo di rivalutazione, come interessi moratori, oppure una sola volta sulla somma globale comprensiva della rivalutazione.

Cass. civ. n. 4390/1991

Nel rito del lavoro, attesa la particolare rilevanza del verbale di udienza (che attesta la composizione del collegio non solo nel momento della discussione ma anche in quello della deliberazione), l'omessa indicazione dei componenti del collegio, nell'intestazione della sentenza d'appello – depositata completa della motivazione e sottoscritta dal giudice estensore e dal presidente – è causa non di nullità ma di un errore materiale emendabile a norma degli artt. 287 e 288 c.p.c.

Cass. civ. n. 10575/1990

La particolare struttura dell'attuale processo del lavoro, che assegna speciale ed autonoma rilevanza, anche ai fini esecutivi, alla lettura in udienza del dispositivo della sentenza, comporta che, in una controversia soggetta al rito anzidetto, al fine di stabilire se la decisione sia stata ritualmente deliberata e se, in particolare, ad essa abbiano partecipato tutti i componenti del collegio, nonché se questi siano gli stessi giudici che hanno partecipato all'udienza di discussione, deve farsi riferimento, più che al testo della sentenza completo di motivazione, al dispositivo come deliberato e letto in udienza, risolvendosi eventuali contrasti ed omissioni con la necessaria prevalenza delle risultanze del fascicolo d'ufficio riguardanti la pronuncia del dispositivo. Pertanto, non è causa di nullità, ma di mero errore materiale (emendabile a norma degli artt. 287 e 288 c.p.c.), l'erronea indicazione, nell'intestazione della sentenza successivamente depositata e sottoscritta dal presidente estensore, di uno degli altri due componenti del collegio che alla stregua delle risultanze del fascicolo d'ufficio – e, in particolare, del verbale dell'udienza di discussione – deliberò la sentenza stessa e diede lettura del relativo dispositivo.

Cass. civ. n. 216/1990

Le somme liquidate a favore del lavoratore protetto (ex L. n. 482 del 1968) e non assunto, a titolo di risarcimento per l'ingiustificata inosservanza, da parte dell'imprenditore, dell'obbligo di assunzione, costituiscono crediti di lavoro e sono pertanto suscettibili di rivalutazione automatica – anche d'ufficio – a norma dell'art. 429, terzo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 3289/1990

L'art. 429, terzo comma, c.p.c., il quale (nel testo introdotto dall'art. 1 della L. n. 533 del 1973) prevede che la determinazione del maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito va fatta con decorrenza dal giorno della maturazione del relativo diritto, ha efficacia retroattiva, nel senso del riconoscimento di quel maggior danno anche con riguardo alla svalutazione monetaria che, dal giorno suindicato, sia intervenuta prima dell'entrata in vigore di detta legge.

Cass. civ. n. 5652/1990

La disciplina dettata dal terzo comma dell'art. 429 c.p.c. in ordine alla rivalutazione monetaria ed agli interessi sui crediti di lavoro trova applicazione anche nel caso di rapporto di agenzia, ove connotato dalla prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, dell'agente, carattere questo che si presume fino a prova contraria nell'opera dell'agente che sia persona fisica; in tal caso – ove sia prevista una disciplina convenzionale degli interessi di mora – trova applicazione alternativamente il regime più favorevole tra quello legale e quello pattizio, con esclusione quindi della possibilità di cumulo dei due regimi suddetti.

Cass. civ. n. 7101/1990

Nell'ampia accezione di credito di lavoro, cui è applicabile la norma dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. in tema di rivalutazione monetaria ed interessi, è compreso anche il risarcimento del danno subito dal lavoratore per la mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti (art. 2087 c.c.), essendo tale danno di origine anche contrattuale e strettamente connesso con lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Cass. civ. n. 7380/1990

Il disposto del terzo comma dell'art. 429 c.p.c., che riconosce al lavoratore il maggior danno per la diminuzione di valore del suo credito, trova applicazione anche nel caso di liquidazione dell'importo delle mensilità di retribuzione attribuite, a norma dell'art. 18, secondo comma, dello statuto dei lavoratori a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, in quanto anche tale credito del prestatore di lavoro, ancorché non sinallagmaticamente collegato con una prestazione lavorativa, rappresenta pur sempre l'utilità economica che da questo il lavoratore avrebbe conseguito ove l'espletamento dell'attività lavorativa non gli fosse stato impedito dall'illegittimo licenziamento.

Cass. civ. n. 7698/1990

In tema di controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'indeterminatezza — quanto alla natura ed alla decorrenza della prestazione riconosciuta — del dispositivo della sentenza letto in udienza comporta la nullità della sentenza stessa, senza che all'incompletezza possa ovviarsi in sede di motivazione, non potendo questa integrare il comando del giudice, che deve essere espresso in modo esauriente dal dispositivo pubblicato all'udienza di discussione.

Cass. civ. n. 9205/1990

Con riguardo al credito del lavoratore che insorga unitariamente ad una determinata data, quale quello per indennità di anzianità, la rivalutazione va effettuata applicando il corrispondente indice al momento del saldo e gli interessi legali vanno poi riconosciuti sul complessivo importo risultante da detto calcolo, mentre resta esclusa la possibilità di computo degli interessi medesimi su scaglioni differenziati in base a rivalutazione progressiva dell'originario capitale (computo da eseguirsi nel diverso caso dei crediti per differenze retributive che maturino progressivamente nel corso del rapporto).

Cass. civ. n. 691/1989

Per effetto della sentenza della Corte cost. n. 300 del 31 dicembre 1986 – che, tra l'altro, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 36, primo comma della Costituzione, della normativa risultante dal combinato disposto degli artt. 59 e 169 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo – il credito di lavoro del dipendente nei confronti del datore di lavoro ammesso alla procedura anzidetta va rivalutato, a norma dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., a decorrere dal giorno della maturazione del diritto ed anche per il periodo successivo alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo. Sull'importo di tale credito, quale risulta dalla operata rivalutazione, vanno calcolati gli interessi nella misura legale, a decorrere dalla data di scadenza del credito stesso ed anche per il periodo successivo alla data di presentazione della domanda di concordato.

Cass. civ. n. 2401/1987

Nel rito del lavoro nel caso in cui il giudice dopo aver ritualmente (ex art. 429 c.p.c.) letto in udienza il dispositivo che decide la controversia a lui sottoposta, ometta di trascriverlo nel testo della sentenza successivamente depositata (ai sensi dell'art. 430 c.p.c.), non si determina un vizio che comporta l'inesistenza o la nullità della sentenza, ove sia possibile nel testo di quest'ultima la chiara identificazione del suo contenuto dispositivo, dovendosi aver riguardo anche per i particolari requisiti di forma stabiliti per la sentenza (art. 132 c.p.c.) all'elemento contenutistico, sempre che sia desumibile dallo stesso atto. In tal caso all'omissione suddetta può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.

Cass. civ. n. 9225/1987

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, ivi incluse quelle inerenti a rapporti agrari, la mancanza dell'istruttore e la coincidenza del giudice decidente con il giudice che assume le prove, indispensabili per assicurare i principi di oralità, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano detto rito, comportano, ove il procedimento si svolga davanti ad organo collegiale, che l'inosservanza del divieto di delegare l'atto istruttorio ad un membro del collegio si traduce non in mera irregolarità, né in nullità relativa (sanabile se non dedotta dall'interessato), ma in nullità assoluta di tale atto, in quanto compiuto da un giudice diverso da quello previsto (art. 158 c.p.c.), con la conseguenza che l'atto stesso resta radicalmente estraneo al processo ed in esso non utilizzabile.

Cass. civ. n. 2979/1986

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia, prima o nel corso del giudizio, ma pur sempre in ritardo, pagato interamente l'importo capitale del credito del lavoratore, senza riconoscergli alcunché a titolo di svalutazione, la determinazione della rivalutazione monetaria che al lavoratore compete ai sensi dell'art. 429, terzo comma, c.p.c. esige il compimento di due operazioni, delle quali la prima è volta a stabilire l'entità della rivalutazione afferente al periodo compreso fra la data di maturazione del credito e quella del detto pagamento e la seconda è volta a stabilire la rivalutazione dell'importo della somma risultante da tale prima operazione in relazione al periodo compreso fra la data del pagamento della sorte e quella della pronuncia giudiziale.

Cass. civ. n. 2273/1985

La sentenza emessa da un pretore diverso da quello davanti al quale si sia svolta l'udienza di discussione di cui all'art. 62 disp. att. c.p.c. con l'assegnazione della causa a sentenza, ovvero emessa, nel nuovo processo del lavoro, da un pretore diverso da quello davanti al quale si sia svolta l'udienza in cui, esaurita la discussione orale, dev'essere pronunciata la sentenza a norma dell'art. 429 c.p.c., è giuridicamente inesistente; tale inesistenza dev'essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice d'appello, il quale non può decidere la causa nel merito, ma deve disporre la rimessione al primo giudice.

Cass. civ. n. 719/1985

Nel caso in cui, al termine dell'udienza di discussione, il pretore, in funzione di giudice del lavoro, si riservi la decisione della causa e successivamente, con un'ordinanza fuori udienza, rimetta la causa stessa ad una nuova udienza di discussione, pronunciando in tale sede la sentenza con la lettura del relativo dispositivo, l'irregolare utilizzazione dell'istituto della «riserva» (art. 186 c.p.c.) – incompatibile con il principio di concentrazione caratterizzante il rito del lavoro – e la fissazione di un'udienza di mero rinvio – in violazione del divieto, privo di sanzione processuale, stabilito dall'ultimo comma dell'art. 420 c.p.c. – non sono causa di nullità del procedimento e della sentenza, comportando soltanto un rallentamento dei tempi del processo.

Cass. civ. n. 3960/1984

L'inapplicabilità, nel nuovo rito del lavoro, dell'istituto della riserva di provvedimento previsto dall'art. 186 c.p.c. non comporta nullità insanabile della sentenza, per mancata lettura in udienza del dispositivo, qualora la cosiddetta riserva del giudice, a chiusura della prima udienza fissata per la discussione della causa, si sia risolta, in pratica, in un semplice rinvio di detta udienza e la decisione sia stata poi adottata, con contestuale lettura del dispositivo della sentenza, nell'udienza di discussione successivamente tenuta.

Cass. civ. n. 480/1984

Nel rito del lavoro, l'udienza eventualmente disposta dal pretore, dopo la discussione della causa, «per la lettura della sentenza» costituisce una ulteriore udienza di discussione, la quale, benché irregolarmente fissata, non vulnera il principio fondamentale ex art. 429 c.p.c. per cui la lettura del dispositivo deve avvenire, a pena di nullità, subito dopo la chiusura della discussione, poiché le parti ben possono proseguire la discussione in tale ulteriore udienza, con l'aggiunta di nuove conclusioni o con la modifica di quelle già rassegnate o anche solo con il puro e semplice richiamo delle conclusioni precedenti (ravvisabile implicitamente nella mancanza di aggiunte o modifiche).

Cass. civ. n. 3687/1983

La mancanza di coincidenza temporale fra l'assegnazione della causa a sentenza e la lettura del dispositivo comporta la violazione del principio di concentrazione, che, nel nuovo rito del lavoro, garantisce l'immodificabilità della pronuncia, ancorandola al momento in cui la controversia viene discussa e deliberata, solo nel caso – la cui ricorrenza va provata dalla parte interessata – in cui sia ravvisabile una effettiva soluzione di continuità tra i momenti della discussione, decisione e lettura del dispositivo, e non anche nel caso in cui tale soluzione di continuità sia soltanto apparente (il che è da presumersi in mancanza di prova contraria), in quanto l'udienza in cui è data lettura del dispositivo, pur essendo distinta da quella di discussione, rappresenta una mera fase conclusiva di quest'ultima ed è alla stessa inscindibilmente collegata. (Nella specie, la sussistenza di tale inscindibile collegamento è stata, in particolare, desunta dal fatto che la lettura del dispositivo fu eseguita nella prima udienza successiva – di soli cinque giorni – a quella di discussione).

Cass. civ. n. 4378/1983

Quando la composizione del collegio giudicante — che nel rito del lavoro non deve risultare dal dispositivo letto in udienza (art. 429 c.p.c.), il quale assume autonoma rilevanza documentale limitatamente al contenuto volitivo della decisione, non più modificabile dai suoi autori — è indicata in modo identico sia nel ruolo e nel verbale dell'udienza di discussione, sia nell'intestazione della sentenza, deve presumersi sino a prova contraria, in base al principio di legittimità che assiste gli atti processuali, che la sentenza sia stata deliberata dagli stessi magistrati (togati o meno) che hanno partecipato alla discussione.

Cass. civ. n. 5269/1982

Nel rito del lavoro, che prevede il principio della continuità tra la discussione orale della causa, la deliberazione del giudice e la pronunzia della sentenza mediante lettura in udienza del dispositivo, non sussiste nullità insanabile della sentenza per il solo fatto che del relativo dispositivo sia stata data lettura in una udienza successiva a quella in cui si sia esaurita la discussione, quando faccia difetto la prova di una soluzione di continuità fra detti momenti processuali cioè in concreto l'udienza, in cui è stata data lettura del dispositivo, costituisca la «fase conclusiva» di quella di discussione nell'ambito di un inscindibile iter per cui, nonostante il difetto di una coincidenza strettamente temporale tra le sue fasi, esse, nondimeno, risultino saldate in quell'unico contesto processuale, in cui la discussione, la deliberazione e la lettura del dispositivo possano considerarsi inscindibilmente collegate.

Cass. civ. n. 5481/1982

Poiché la lettura in udienza del dispositivo della sentenza, nel rito del lavoro, ancora alla data della stessa l'immutabilità della pronuncia, la successiva esposizione dei motivi ha l'unico scopo di esplicare le ragioni della statuizione definitivamente emesse e non può contenere statuizioni decisorie (e vincolanti) non strettamente giustificate dall'obbligo del dispositivo, che, in tal caso, sarebbero espressive di una deliberazione separata e successiva alla lettura del dispositivo medesimo.

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