Art. 497 – Codice di procedura civile – Cessazione dell’efficacia del pignoramento

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita [art. 156 delle disp. att. c.p.c.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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