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Articolo 497 Codice di procedura civile — Cessazione dell’efficacia del pignoramento

Articolo 497 Codice di procedura civile — Cessazione dell’efficacia del pignoramento

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita [ disp. att. 156 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 18652/2013

Nell’espressione “cause civili relative ai procedimenti di opposizione all’esecuzione” – per le quali, ai sensi dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, richiamato dall’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale – non sono ricompresi i procedimenti esecutivi ed i relativi termini, come quello di efficacia del pignoramento, previsto dall’art. 497 c.p.c., rispetto ai quali si applica dunque la sospensione dei termini durante il periodo feriale, disposta dall’art. 1 della legge n. 742 del 1969.

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