Art. 501 – Codice di procedura civile – Termine dilatorio del pignoramento

L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata [529, 543 3, 552, 567; c.c. 2919-2929].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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