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Articolo 501 Codice di procedura civile — Termine dilatorio del pignoramento

Articolo 501 Codice di procedura civile — Termine dilatorio del pignoramento

L’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata [ 529, 543 3, 552, 567; c.c. 29192929 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 564/2003

In tema di esecuzione forzata mobiliare, l’art. 501, c.p.c., disponendo che l’istanza di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento — eccetto che per le cose deteriorabili — fissa un termine dilatorio, allo scopo di permettere al debitore di evitare la vendita o l’assegnazione dei beni, e, pertanto, la sua inosservanza dà luogo a nullità sanabile, che non può essere rilevata d’ufficio, nè può essere dedotta oltre l’udienza fissata per l’autorizzazione della vendita, che ha funzione preclusiva rispetto agli atti compiuti in data anteriore alla stessa, a meno che il debitore non alleghi di non avere ricevuto comunicazione del decreto di fissazione di detta udienza.

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Cass. civ. n. 15630/2002

La nullità dell’istanza di fissazione della vendita del bene pignorato per inosservanza del termine dilatorio di dieci giorni previsto dall’art. 501 c.p.c., non rientra nell’ambito delle nullità — inesistenza non suscettibili di sanatoria ai sensi degli artt. 157, primo e secondo comma e 617 c.p.c., rilevabili d’ufficio, come tali, dal giudice dell’esecuzione, essendo il termine anzidetto preordinato unicamente a tutelare l’interesse del debitore esecutato, consentendogli di evitare, con il pagamento, la prosecuzione del procedimento esecutivo e la possibilità di chiedere la conversione o la riduzione del pignoramento.

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Cass. civ. n. 133/1984

In relazione alle finalità satisfattive del processo esecutivo, la deteriorabilità delle cose pignorate, che consente, ai sensi dell’art. 501 c.p.c., la loro assegnazione o vendita immediata — con eccezione al criterio, stabilito in via generale che la relativa istanza non può essere proposta se non siano decorsi dieci giorni dal pignoramento — non va fissata per categorie di beni astrattamente considerati, in via generale, come potenzialmente alterabili, ma deve essere concretamente accertata e, quindi, riconosciuta tenendo conto, oltre che delle naturali qualità delle cose pignorate, di tutti gli elementi che, nella specifica situazione, possono di fatto incidere sulla relativa conservazione e far perdere alle stesse il loro valore di scambio. (Nella specie, il giudice del merito aveva reputato che il vino, in via di principio, costituisce un bene deteriorabile; la S.C., sulla scorta del principio che precede, ha cassato la relativa pronuncia, rilevando che occorreva valutare le concrete modalità di conservazione, le cure enologiche già praticate al momento del pignoramento, la sistemazione del prodotto in luogo idoneo).

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