Art. 501 – Codice di procedura civile – Termine dilatorio del pignoramento
L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata [529, 543 3, 552, 567; c.c. 2919-2929].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 32355/2024
L'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare, motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, è inammissibile perché non soddisfa i requisiti di specificità, salvo il caso in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione del giudice per le indagini preliminari, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima.
Cass. civ. n. 13379/2024
In tema di procedimento in appello, il giudice che perviene a una decisione di condanna, diversamente apprezzando le dichiarazioni dibattimentali rese da un perito o da un consulente tecnico, è tenuto, nel caso si tratti di prove decisive, alla rinnovazione istruttoria dibattimentale mediante l'esame del predetto perito o consulente.
Cass. civ. n. 8647/2024
L'assunzione della perizia in incidente probatorio implica l'esposizione orale del perito e il suo conseguente esame in udienza, nel contraddittorio delle parti, che dev'essere rinnovato in dibattimento ove ne sia fatta richiesta ex art. 468 cod. proc. pen., rientrando nelle legittime prerogative delle parti la possibilità di ottenere dal perito gli ulteriori chiarimenti che si rendano opportuni alla luce delle emergenze istruttorie acquisite dopo l'incidente probatorio.
Cass. civ. n. 46078/2023
In tema di prova testimoniale, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria può essere autorizzato, ai sensi dell'art. 499, comma 5, cod. proc. pen., a consultare, in aiuto della memoria, propri appunti, trattandosi di documenti da lui redatti, anche se non si tratti di verbali o di atti depositati nel fascicolo del pubblico ministero, purché gli stessi possano essere esaminati da tutte le parti del processo.
Cass. civ. n. 35365/2023
Nell'espropriazione forzata l'omesso o tardivo deposito dell'istanza di vendita ex art. 497 c.p.c. determina la perdita di efficacia del pignoramento e, quindi, l'estinzione della procedura esecutiva, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 682/2012
Nel pignoramento presso terzi, la concessione, da parte del creditore procedente, di un termine a comparire inferiore a quello indicato nell'art. 501 c.p.c. non determina la nullità del pignoramento ma esclusivamente delle attività eventualmente svolte all'udienza di comparizione, con possibilità del debitore di far valere tale nullità con l'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 564/2003
In tema di esecuzione forzata mobiliare, l'art. 501, c.p.c., disponendo che l'istanza di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento — eccetto che per le cose deteriorabili — fissa un termine dilatorio, allo scopo di permettere al debitore di evitare la vendita o l'assegnazione dei beni, e, pertanto, la sua inosservanza dà luogo a nullità sanabile, che non può essere rilevata d'ufficio, nè può essere dedotta oltre l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita, che ha funzione preclusiva rispetto agli atti compiuti in data anteriore alla stessa, a meno che il debitore non alleghi di non avere ricevuto comunicazione del decreto di fissazione di detta udienza.
Cass. civ. n. 15630/2002
La nullità dell'istanza di fissazione della vendita del bene pignorato per inosservanza del termine dilatorio di dieci giorni previsto dall'art. 501 c.p.c., non rientra nell'ambito delle nullità — inesistenza non suscettibili di sanatoria ai sensi degli artt. 157, primo e secondo comma e 617 c.p.c., rilevabili d'ufficio, come tali, dal giudice dell'esecuzione, essendo il termine anzidetto preordinato unicamente a tutelare l'interesse del debitore esecutato, consentendogli di evitare, con il pagamento, la prosecuzione del procedimento esecutivo e la possibilità di chiedere la conversione o la riduzione del pignoramento.
Cass. civ. n. 133/1984
In relazione alle finalità satisfattive del processo esecutivo, la deteriorabilità delle cose pignorate, che consente, ai sensi dell'art. 501 c.p.c., la loro assegnazione o vendita immediata — con eccezione al criterio, stabilito in via generale che la relativa istanza non può essere proposta se non siano decorsi dieci giorni dal pignoramento — non va fissata per categorie di beni astrattamente considerati, in via generale, come potenzialmente alterabili, ma deve essere concretamente accertata e, quindi, riconosciuta tenendo conto, oltre che delle naturali qualità delle cose pignorate, di tutti gli elementi che, nella specifica situazione, possono di fatto incidere sulla relativa conservazione e far perdere alle stesse il loro valore di scambio. (Nella specie, il giudice del merito aveva reputato che il vino, in via di principio, costituisce un bene deteriorabile; la S.C., sulla scorta del principio che precede, ha cassato la relativa pronuncia, rilevando che occorreva valutare le concrete modalità di conservazione, le cure enologiche già praticate al momento del pignoramento, la sistemazione del prodotto in luogo idoneo).