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Articolo 571 Codice di procedura civile — Offerte d’acquisto

Articolo 571 Codice di procedura civile — Offerte d’acquisto

Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell’articolo 579 ultimo comma. L’offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l’indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta [ disp. att. 174 ].

L’offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell’569, terzo comma, se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito dall’ordinanza o se l’offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell’ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto [ disp. att. 86 ].

L’offerta e’ irrevocabile, salvo che:

  1. [ 1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573 ];
  2. 2) il giudice ordini l’incanto;
  3. 3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.

L’offerta deve essere depositata in busta chiusa all’esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell’esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell’articolo 591-bis e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte. Se e’ stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all’udienza fissata per l’esame delle offerte alla presenza degli offerenti.

  1. [ 1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all’articolo 573 ];
  2. 2) il giudice ordini l’incanto;
  3. 3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 12880/2012

Nell’esecuzione per espropriazione immobiliare, quando sia disposta la vendita senza incanto, è inefficace l’offerta presentata con modalità difformi da quelle stabilite nell’ordinanza che dispone la vendita, a nulla rilevando che la difformità riguardi prescrizioni dell’ordinanza di vendita stabilite dal giudice di sua iniziativa, ed in assenza di una previsione di legge in tal senso (nella specie, avente ad oggetto un processo anteriore alle riforme introdotte col d.l. n. 35 del 2005 e con la legge n. 263 del 2005, la S.C. ha ritenuto inefficace l’offerta accompagnata da una cauzione prestata mediante assegni circolari tratti su una banca diversa da quella che era stata indicata dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza dispositiva della vendita).

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Cass. civ. n. 6186/2009

In tema di esecuzione per espropriazione immobiliare con modalità di vendita senza incanto, qualora uno dei partecipanti alla gara, nel formulare la sua offerta, abbia depositato la cauzione in una misura inferiore a quella prescritta dall’art. 571, secondo comma, cod. proc. civ., gli altri partecipanti, oltre a poter far constatare al giudice dell’esecuzione tale condizione di inefficacia, sollecitando l’esercizio dei suoi poteri officiosi, sono tenuti, in mancanza, nell’eventualità in cui lo stesso giudice provveda ad emettere l’ordinanza di aggiudicazione del bene in favore dell’offerente che abbia depositato la cauzione in modo incongruo, a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso siffatta ordinanza (alla quale si trasmettono i vizi delle operazioni inerenti l’espletata vendita senza incanto), nel termine prescritto dall’art. 617 cod. proc. civ., decorrente dalla conoscenza legale del provvedimento medesimo (ossia dal giorno della stessa udienza in cui l’ordinanza sia stata adottata, per le parti che vi abbiano partecipato o che siano state messe in condizione di parteciparvi, ossia dalla sua comunicazione da parte della cancelleria, nell’ipotesi di emissione fuori udienza).

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Cass. civ. n. 23683/2008

In tema di espropriazione immobiliare, la violazione delle procedure di vendita (nella specie apertura delle buste nella vendita senza incanto fuori e prima dell’udienza), non costituisce un vizio che determina una nullità insanabile, rilevabile in ogni momento del processo esecutivo, poiché non si concreta in un vizio che impedisce allo stesso processo di raggiungere lo scopo cui è preordinato, vale a dire l’espropriazione del bene per il soddisfacimento delle ragioni creditorie. In tal caso, il mezzo di impugnazione dell’atto del processo esecutivo che ha dato luogo al vizio contestato si identifica con l’opposizione agli atti esecutivi, proponibile nel termine di decadenza di cui all’art. 617 cod. proc. civ. il quale, quando il vizio emerga da verbale di udienza alla quale il debitore sia stato posto nella condizione di comparire, ma non sia comparso, decorre dalla data dell’udienza stessa e non da quella dell’effettiva conoscenza.

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Cass. civ. n. 13619/1999

L’offerta che preceda l’ordinanza di vendita e l’avviso ex art. 570 c.p.c., non determina di per sé l’invalidità dell’offerta, se la stessa è formulata in vista di una vendita senza incanto, della quale viene sollecitata l’effettuazione. Essa è destinata perciò a rimanere valida dopo l’ordinanza e l’avviso, con una semplice inversione del procedimento normale di formazione della fattispecie. L’eventuale insufficienza del prezzo offerto rispetto a quello determinato ai sensi dell’art. 568 c.p.c., rende, tuttavia l’offerta inefficace, ma l’offerente viene a trovarsi semplicemente nella situazione di colui la cui offerta non sia accettata. Da ciò consegue che la somma non possa in alcun modo essere oggetto di confisca ai sensi dell’art. 574 terzo comma c.p.c., che richiama il successivo art. 587 soltanto in danno di chi si sia reso acquirente nella vendita, e vada perciò restituita all’autore dell’offerta.

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