Art. 571 – Codice di procedura civile – Offerte d’acquisto
Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579 ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta [disp. att. 174].
L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'569, terzo comma, se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito dall'ordinanza o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto [disp. att. 86].
L'offerta e' irrevocabile, salvo che:
[1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573];
2) il giudice ordini l'incanto;
3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.
L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se e' stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 26510/2024
L'onere di depositare con l'atto di appello la dichiarazione o l'elezione di domicilio in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, previsto a pena d'inammissibilità del gravame dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., trova applicazione anche nel procedimento di prevenzione in virtù del rinvio ad esso operato dal combinato disposto degli artt. 10, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e 680, comma 3, cod. proc. pen., dovendo ritenersi la compatibilità della disposizione generale richiamata con il procedimento di prevenzione, per la comune esigenza di particolare celerità nella definizione dei giudizi di impugnazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che è necessario addivenire ad opposta soluzione in relazione al disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., dovendosi ritenere tale norma, dettata per i soli processi celebrati "in absentia", incompatibile con il procedimento di prevenzione).
Cass. civ. n. 24730/2024
La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotto che non conosce la lingua italiana non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi sia stata specifica richiesta della traduzione, i termini per impugnare, nei confronti del solo imputato, decorrono dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza del contenuto del provvedimento nella lingua a lui nota.
Cass. civ. n. 17308/2024
La rinuncia, anche parziale, all'impugnazione costituisce atto abdicativo di diritti già acquisiti, formale e personale, e non invece estrinsecazione della discrezionalità tecnica che inerisce al mandato difensivo, sicché non può ritenersi implicita nella selezione dei motivi di appello operata nelle richieste conclusive dal difensore non munito di procura speciale. (Fattispecie relativa alla mancata riproposizione, nelle conclusioni depositate per via telematica, dei motivi di appello relativi alla qualificazione giuridica del fatto ed al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena).
Cass. civ. n. 15865/2024
In tema di impugnazione di sentenza pronunziata nei confronti di imputato assente, la nomina del difensore di fiducia contenuta nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata contestualmente all'impugnazione non è equipollente allo specifico mandato richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., poiché la mera nomina non conferisce al difensore la legittimazione a impugnare.
Cass. civ. n. 8803/2024
E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello abbia dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza di condanna, in quanto il novellato art. 613 cod. proc. pen. ha imposto un requisito soggettivo di legittimazione valevole per qualsiasi ipotesi di ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 48744/2023
In tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, l'abuso della finalità disciplinare presuppone l'insorgenza, al momento del fatto, dell'occasione di correggere o di punire, ossia che il soggetto passivo abbia tenuto una condotta da cui possa derivare una reazione di natura disciplinare, non potendo detta finalità desumersi dalla sola esistenza del rapporto esistente tra l'agente e la persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente l'abuso nell'intervento di forza, mai trasmodato in volontarie percosse, tenuto dall'insegnante per separare gli alunni in lite a tutela della loro stessa incolumità, in adempimento degli obblighi di garanzia correlati all'esercizio della funzione educativa).
Cass. civ. n. 44643/2023
È inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto dal difensore di fiducia avverso la sentenza di non doversi procedere per morte del reo, in quanto, pur avendo il difensore, ex art. 571, comma 3, cod. proc. pen, un autonomo potere di impugnazione, la morte dell'imputato fa cessare gli effetti della nomina.
Cass. civ. n. 23559/2023
In tema di procedimento di sorveglianza, il reclamo in materia di permessi ex art. 30-bis, comma 4, ord. pen. ha natura di mezzo di impugnazione, sicché il difensore nominato in calce alla richiesta di permesso è titolare di un autonomo potere d'impugnazione, senza che sia necessario il conferimento di un'ulteriore procura speciale rispetto al mandato già conferito.
Cass. civ. n. 8951/2016
In materia di espropriazione immobiliare, legittimato ex art. 571 c.p.c. a presentare l'offerta di acquisto - in caso di vendita senza incanto - è anche il "procuratore legale" dell'offerente (espressione da intendersi ormai sostituita con quella di "avvocato", e non riferibile invece al procuratore "non falsus"), dovendosi escludere un'irragionevole disparità di trattamento con la differente disciplina contemplata per la vendita con incanto, per la quale l'offerta può essere compiuta anche a mezzo di mandatario, munito di procura speciale, oppure, nel solo caso di offerte per persona da nominare, a mezzo di "procuratore legale", attesa la differenza strutturale esistente tra i due tipi di vendita. (Rigetta, Trib. Milano, 05/02/2013).
Cass. civ. n. 12880/2012
Nell'esecuzione per espropriazione immobiliare, quando sia disposta la vendita senza incanto, è inefficace l'offerta presentata con modalità difformi da quelle stabilite nell'ordinanza che dispone la vendita, a nulla rilevando che la difformità riguardi prescrizioni dell'ordinanza di vendita stabilite dal giudice di sua iniziativa, ed in assenza di una previsione di legge in tal senso (nella specie, avente ad oggetto un processo anteriore alle riforme introdotte col d.l. n. 35 del 2005 e con la legge n. 263 del 2005, la S.C. ha ritenuto inefficace l'offerta accompagnata da una cauzione prestata mediante assegni circolari tratti su una banca diversa da quella che era stata indicata dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza dispositiva della vendita).
Cass. civ. n. 6186/2009
In tema di esecuzione per espropriazione immobiliare con modalità di vendita senza incanto, qualora uno dei partecipanti alla gara, nel formulare la sua offerta, abbia depositato la cauzione in una misura inferiore a quella prescritta dall'art. 571, secondo comma, cod. proc. civ., gli altri partecipanti, oltre a poter far constatare al giudice dell'esecuzione tale condizione di inefficacia, sollecitando l'esercizio dei suoi poteri officiosi, sono tenuti, in mancanza, nell'eventualità in cui lo stesso giudice provveda ad emettere l'ordinanza di aggiudicazione del bene in favore dell'offerente che abbia depositato la cauzione in modo incongruo, a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso siffatta ordinanza (alla quale si trasmettono i vizi delle operazioni inerenti l'espletata vendita senza incanto), nel termine prescritto dall'art. 617 cod. proc. civ., decorrente dalla conoscenza legale del provvedimento medesimo (ossia dal giorno della stessa udienza in cui l'ordinanza sia stata adottata, per le parti che vi abbiano partecipato o che siano state messe in condizione di parteciparvi, ossia dalla sua comunicazione da parte della cancelleria, nell'ipotesi di emissione fuori udienza).
Cass. civ. n. 23683/2008
In tema di espropriazione immobiliare, la violazione delle procedure di vendita (nella specie apertura delle buste nella vendita senza incanto fuori e prima dell'udienza), non costituisce un vizio che determina una nullità insanabile, rilevabile in ogni momento del processo esecutivo, poiché non si concreta in un vizio che impedisce allo stesso processo di raggiungere lo scopo cui è preordinato, vale a dire l'espropriazione del bene per il soddisfacimento delle ragioni creditorie. In tal caso, il mezzo di impugnazione dell'atto del processo esecutivo che ha dato luogo al vizio contestato si identifica con l'opposizione agli atti esecutivi, proponibile nel termine di decadenza di cui all'art. 617 cod. proc. civ. il quale, quando il vizio emerga da verbale di udienza alla quale il debitore sia stato posto nella condizione di comparire, ma non sia comparso, decorre dalla data dell'udienza stessa e non da quella dell'effettiva conoscenza.
Cass. civ. n. 13619/1999
L'offerta che preceda l'ordinanza di vendita e l'avviso ex art. 570 c.p.c., non determina di per sé l'invalidità dell'offerta, se la stessa è formulata in vista di una vendita senza incanto, della quale viene sollecitata l'effettuazione. Essa è destinata perciò a rimanere valida dopo l'ordinanza e l'avviso, con una semplice inversione del procedimento normale di formazione della fattispecie. L'eventuale insufficienza del prezzo offerto rispetto a quello determinato ai sensi dell'art. 568 c.p.c., rende, tuttavia l'offerta inefficace, ma l'offerente viene a trovarsi semplicemente nella situazione di colui la cui offerta non sia accettata. Da ciò consegue che la somma non possa in alcun modo essere oggetto di confisca ai sensi dell'art. 574 terzo comma c.p.c., che richiama il successivo art. 587 soltanto in danno di chi si sia reso acquirente nella vendita, e vada perciò restituita all'autore dell'offerta.