Art. 576 – Codice di procedura civile – Contenuto del provvedimento che dispone la vendita

Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:

1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti;
2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568;
3) il giorno e l'ora dell'incanto;
4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma;
5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti [disp. att. 86];
6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;
7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito

L'ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE