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Articolo 578 Codice di procedura civile — Delega a compiere la vendita

Articolo 578 Codice di procedura civile — Delega a compiere la vendita

Se una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l’ordinanza che dispone la vendita il giudice dell’esecuzione può stabilire che l’incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui è situata.

In tal caso, copia dell’ordinanza è trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l’esecuzione della vendita.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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