Art. 597 – Codice di procedura civile – Mancata comparizione

La mancata comparizione per la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al professionista delegato o all'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di cui all'articolo 596, quarto comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo 598.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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