Art. 653 – Codice di procedura penale – Efficacia della sentenza penale [di assoluzione] nel giudizio disciplinare

1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione [pronunciata in seguito a dibattimento] ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso .

1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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