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Art. 671 — Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato

Art. 671 — Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato

1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale [c.p. 81 ] o del reato continuato [c.p. 81 ] , sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza .

2. Il giudice dell’esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto .

2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 81, quarto comma, del codice penale.

3. Il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale [c.p. 175 ], quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 54106/2017

Il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento.

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Cass. pen. n. 17871/2017

La sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 671, comma terzo, cod. proc. pen., entro i limiti di legge, anche se essa non sia stata riconosciuta con alcune delle pronunce relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione, in quanto, per la concezione unitaria del reato continuato, ai fini del trattamento sanzionatorio, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica ed è compito del giudice dell’esecuzione valutare se il beneficio possa estendersi alla pena complessivamente determinata.

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Cass. pen. n. 6296/2017

Il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna.

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Cass. pen. n. 521/2017

Nel riconoscere la continuazione fra i reati in giudizio e quelli già oggetto di sentenza irrevocabile di applicazione di pena concordata, il giudice della cognizione non può modificare il trattamento sanzionatorio determinato per i reati già giudicati con il patteggiamento, anche laddove il risultato finale dovesse poi coincidere con quello della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.. [In applicazione del principio, la S.C. ha annullato, con rinvio, la sentenza di condanna nella quale il giudice del merito, dopo aver assunto a pena base quella relativa al reato ritenuto più grave con la sentenza di patteggiamento divenuta definitiva, aveva modificato “in peius” gli aumenti di pena effettuati dal giudice del patteggiamento per i reati satellite di quel procedimento, procedendo poi agli ulteriori aumenti di pena per i reati al vaglio del decidente].

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Cass. pen. n. 39837/2014

In tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione non può prescindere dal riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri episodi analoghi, giudicati separatamente e con un’unica sentenza, e può escludere l’esistenza del vincolo in questione solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta presentata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione.

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Cass. pen. n. 23628/2014

La sospensione condizionale della pena può essere concessa, in sede esecutiva, anche se essa non sia stata riconosciuta con alcuna delle pronunce relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione, purché non sussistano condizioni ostative rispetto alle quali sia ininfluente l’applicazione della disciplina del reato continuato.

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Cass. pen. n. 20476/2014

In tema di esecuzione, il mutamento dell’orientamento giurisprudenziale, anche a seguito di una pronuncia delle Sezioni Unite, non consente la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole all’imputato, implicando tale operazione una modifica sostanziale del giudicato fuori dei casi previsti. [Fattispecie in cui era invocata la rideterminazione “in executivis” della pena in quanto la decisione irrevocabile aveva applicato due distinti aumenti sanzionatori in relazione al concorso di una circostanza aggravante ad effetto speciale e della recidiva].

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Cass. pen. n. 4716/2014

Il giudice dell’esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente già operata in fase di esecuzione relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno

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Cass. pen. n. 26460/2013

La necessità di rideterminare la pena per la sopravvenienza di nuovo titolo definitivo di detenzione – che si assuma in continuazione con fatti già oggetto di precedente provvedimento del giudice dell’esecuzione emesso a norma dell’art. 671 c.p.p. – non consente di modificare in senso peggiorativo il contenuto del precedente provvedimento di unificazione. [Nella specie, la Corte ha annullato il provvedimento di rideterminazione della pena, con cui, intervenuta una nuova condanna per un reato ritenuto più grave rispetto ad altri due già unificati ex art. 81 cpv. c.p., il giudice aveva determinato la pena per i due singoli episodi, in misura complessivamente maggiore di quella in precedenza individuata ex art. 671 c.p.p.].

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Cass. pen. n. 25426/2013

Il giudice dell’esecuzione nel determinare la pena finale per il reato continuato incontra il limite, stabilito dall’art. 671 c.p.p., del divieto di superamento della somma delle sanzioni inflitte con ciascun titolo giudiziale, ma entro tale margine, una volta individuata, secondo il disposto dell’art. 187 disp. att. c.p.p., la violazione più grave, è libero di stabilire la pena congrua per ciascun altro episodio criminoso, anche facendo ricorso ai criteri di ragguaglio di cui all’art. 135 c.p., senza essere tenuto a rispettarne misura e nemmeno specie già indicate nelle sentenze. [In applicazione del principio, la Corte ha considerato corretto l’operato del giudice dell’esecuzione che, riconoscendo la continuazione tra un reato punito con la reclusione ed altro meno grave per il quale era stata applicata la pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, ha determinato l’aumento con la reclusione].

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Cass. pen. n. 10113/2012

L’applicazione della disciplina della continuazione in sede di esecuzione ha carattere sussidiario e suppletivo ed è subordinata alla circostanza che non sia stata esclusa dal giudice della cognizione, il quale, pertanto, dinanzi ad una precisa richiesta dell’imputato, non può legittimamente rinviare alla fase esecutiva il giudizio sull’identità o meno del disegno criminoso tra i vari illeciti.

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Cass. pen. n. 4964/2012

Il giudice della cognizione, dinanzi ad una precisa richiesta dell’imputato di riconoscimento della continuazione, non può legittimamente rinviare alla fase esecutiva il giudizio sull’identità o meno del disegno criminoso tra i vari illeciti, sempre che detta richiesta sia stata formulata tempestivamente. [Nella specie la S.C. ha ritenuto intempestiva la richiesta di continuazione fra la ricettazione di un’arma ed una rapina pervenuta il giorno prima dell’udienza in Corte d’Appello].

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Cass. pen. n. 3592/2011

L”imputato che intenda richiedere, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione in riferimento a reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l’onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all’art. 186 disp. att. c.p.p. dettata per la sola fase esecutiva.

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Cass. pen. n. 44860/2008

Ai fini dell’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato in sede esecutiva, l’individuazione della violazione più grave è affidata al criterio concreto della pena più grave inflitta, che si differenzia da quello applicato in sede di cognizione, dove si ha riguardo alla gravità in astratto sulla base della valutazione del titolo di reato e dei limiti edittali di pena.

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Cass. pen. n. 40536/2008

La necessità di rideterminare il cumulo per la sopravvenienza di nuovo titolo definitivo di detenzione che si assuma in continuazione con fatti già oggetto di precedente provvedimento del giudice dell’esecuzione di unificazione, a norma dell’art. 671 c.p.p., di più pene inflitte con sentenze diverse non può condurre a modificare il contenuto di tale provvedimento allorché esso non sia stato impugnato tempestivamente, neanche se frattanto sia intervenuto orientamento giurisprudenziale diverso da quello posto a base di esso.

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Cass. pen. n. 39306/2008

In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, il giudice è soggetto al limite indicato nell’art. 671, comma secondo, c.p.p. [consistente nella somma di tutte le pene inflitte con i provvedimenti considerati ], ma non a quello del triplo fissato dall’art. 81, comma secondo, c.p., trovandosi le due norme in concorso apparente, con prevalenza della prima sulla seconda in applicazione del principio di specialità enunciato nell’art. 15 c.p., e dovendosi evitare che, raggiunto il limite del triplo per una determinata fattispecie concreta, si determini impunità per ulteriori reati dei quali, in successive occasioni, debba essere riconosciuta la pertinenza al medesimo disegno criminoso.

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Cass. pen. n. 33011/2008

In tema di reato continuato, la modifica legislativa dell’art. 671 c.p.p., introdotta con L. n. 49 del 2006, comporta che lo stato di tossicodipendenza, pur non costituendo elemento assorbente ai fini della valutazione della medesimezza del disegno criminoso, debba essere valutato «fra gli elementi » a quel fine rilevanti, potendo costituire collante idoneo a giustificare la valutazione della commissione in esecuzione di un medesimo disegno criminoso con riguardo ai reati ad esso riconducibili, sempre che ricorrano gli ulteriori elementi sintomatici della sussistenza della continuazione.

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Cass. pen. n. 3656/2007

L’art. 671, comma secondo bis, c.p.p., come modificato dall’art. 5 della legge n. 251 del 2005, prevede che quando la richiesta di continuazione in sede esecutiva riguardi condanne nelle quali debba ritenersi applicata la recidiva prevista dall’art. 99, comma quarto, come modificato dall’art. 4 della stessa legge, l’aumento della pena per i reati minori non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Qualora tale calcolo porti ad individuare una pena superiore a quella inflitta dal giudice di merito per il reato meno grave, l’aumento in continuazione dovrà essere determinato in una misura non inferiore al cumulo materiale delle pene inflitte dai giudici di merito.

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Cass. pen. n. 40349/2006

In tema di reato continuato, l’unificazione dei reati in sede esecutiva, a norma dell’articolo 671, comma primo, c.p.p., [nel testo modificato dal D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49] impone solo prescrizioni per la motivazione del provvedimento adottato dal giudice in materia di continuazione, in quanto la nuova disciplina non ha modificato l’assetto di tale istituto. Ne consegue che, per l’applicazione del reato continuato, non possono valere, da soli, lo stato di tossicodipendenza in cui versava l’imputato e la necessità per questi di procurarsi il denaro con attività illecita per procacciarsi la droga, trattandosi di elementi che, di per sé, sono indicativi del solo movente dei delitti commessi, ma non costituiscono prova dell’originaria ideazione e deliberazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali, sintomatiche dell’istituto della continuazione.

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Cass. pen. n. 39723/2006

In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva, l’unicità del disegno criminoso costituente l’indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione, non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati, sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni o necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, determinata o accentuata da talune condizioni psicofisiche [come l’accertato stato di tossicodipendenza del condannato], dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato sin dall’inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l’elemento volitivo necessario per l’attuazione del programma medesimo. Tale programma deve essere positivamente e rigorosamente provato, non giovando a tale fine la mera indicazione della identità di natura delle norme violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente delle varie azioni criminose, tutte circostanze concernenti i singoli reati, ma non probanti quella preventiva deliberazione a delinquere che ne unifica l’ideazione anteriormente alla loro commissione.

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Cass. pen. n. 39704/2006

La disposizione relativa alla valutazione dell’incidenza sulla disciplina del reato continuato dello stato di tossicodipendenza, introdotta all’art. 671 c.p.p. dall’art. 4-vicies della legge n. 49 del 2006, non va interpretata nel senso che tale stato debba necessariamente essere ritenuto decisivo ai fini del riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso, ma nel senso che il giudice non può omettere di valutarlo ove esso sia allegato dall’interessato o emerga dagli atti.

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Cass. pen. n. 12638/2006

L’istituto della continuazione ha natura sostanziale, per cui ai procedimenti pendenti si applica la disposizione più favorevole al reo a norma dell’art. 2 c.p., anche se la continuazione viene chiesta in fase esecutiva ai sensi dell’art. 671 c.p.p. Pertanto, la modifica legislativa, introdotta dalla legge n. 49 del 2006, secondo cui “fra gli elementi che incidono sulla applicazione del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza”, è immediatamente applicabile da parte del giudice dell’esecuzione.

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Cass. pen. n. 46323/2003

Non è applicabile in executivis la continuazione tra reato giudicato in Italia e reato giudicato all’estero, previo riconoscimento della relativa sentenza penale straniera, producendo quest’ultimo nell’ordinamento nazionale i soli effetti indicati nell’art. 12 c.p., tra i quali non è compreso, neanche sub specie di effetto penale della condanna ai sensi del primo comma n. 1 del citato articolo, il regime del reato continuato, che presuppone un giudizio di merito e, quindi, il riferimento a categorie di diritto sostanziale [reati e pene] che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno.

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Cass. pen. n. 16984/2003

Il giudice dell’esecuzione che riconosca la continuazione tra reati oggetto di più sentenze di condanna ha il potere di valutare ex novo ciascun singolo episodio — restando così superata la solo parziale valutazione operata dal giudice della cognizione — con l’unico vincolo derivante dall’osservanza dei limiti stabiliti dagli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.

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Cass. pen. n. 11042/2003

In tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, qualora risulti dagli atti un reato non contestato, connesso ai sensi dell’art. 12 lett. b] c.p.p. e che non comporti alcuno spostamento della competenza per materia e per territorio, il giudice non ha l’obbligo di respingere l’accordo per incompletezza della contestazione perché è sempre possibile una contestazione autonoma del reato con applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato.

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Cass. pen. n. 5959/2002

Nel procedimento di esecuzione, quando riconosca il vincolo della continuazione tra reati considerati in più sentenze o decreti di condanna, il giudice è soggetto nella determinazione della pena al limite indicato nell’art. 671, comma secondo, c.p.p. [consistente nella somma di tutte le pene inflitte con i provvedimenti considerati], ma non a quello fissato all’art. 81, comma secondo, c.p. [il triplo della pena relativa alla violazione più grave], trovandosi le due norme in concorso apparente [con prevalenza della prima sulla seconda in applicazione del principio di specialità enunciato all’art. 15 c.p.], e dovendosi evitare che, già raggiunto il limite del triplo per una determinata fattispecie concreta, si determini impunità per ulteriori reati dei quali, in successive occasioni, debba essere riconosciuta la pertinenza al medesimo disegno criminoso.

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Cass. pen. n. 5637/2002

Nel procedimento di esecuzione, quando riconosca il vincolo della continuazione tra reati considerati in più sentenze o decreti di condanna, il giudice è soggetto nella determinazione della pena al limite indicato nell’art. 671, comma secondo, c.p.p. [consistente nella somma di tutte le pene inflitte con i provvedimenti considerati], ma non a quello fissato all’art. 81, comma secondo, c.p. [il triplo della pena relativa alla violazione più grave], trovandosi le due norme in concorso apparente [con prevalenza della prima sulla seconda in applicazione del principio di specialità enunciato all’art. 15 c.p.], e dovendosi evitare che, già raggiunto il limite del triplo per una determinata fattispecie concreta, si determini impunità per ulteriori reati dei quali, in successive occasioni, debba essere riconosciuta la pertinenza al medesimo disegno criminoso.

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Cass. pen. n. 42738/2001

In tema di patteggiamento, qualora la sentenza abbia ad oggetto più reati uniti per continuazione, la riduzione di pena ai sensi dell’art. 444, comma 1, c.p.p. va operata sulla pena complessiva applicata per i detti reati, ivi compreso anche l’aumento previsto dall’art. 81 cpv. c.p., per cui essa deve intendersi ripartita in egual misura percentuale fra tale aumento e la pena stabilita per la violazione più grave. Ne deriva che, in caso di ulteriore applicazione della continuazione in altra sede [nella specie, in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 c.p.p.], la pena inflitta per detta violazione, da prendere a base per il nuovo aumento [ove non risulti altra violazione di maggiore gravità], dev’essere individuata non in quella originariamente stabilita ma in quella ridotta nella misura percentualmente corrispondente alla riduzione a suo tempo apportatavi per il rito.

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Cass. pen. n. 38296/2001

Il potere del giudice dell’esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena non ha portata generale, ma è strettamente connesso al riconoscimento del concorso formale o della continuazione, e non può essere esteso ad altre ipotesi, stante l’intangibilità del giudicato ad opera del giudice suindicato al di fuori dei casi specifici e circoscritti, previsti espressamente dalla legge. [Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che nessun potere fosse attribuito dalla legge al giudice dell’esecuzione sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena sebbene fosse intervenuta la depenalizzazione dei reati oggetto di condanne pregresse ritenute ostative alla concessione del beneficio, in relazione ad una ulteriore successione condanna].

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Cass. pen. n. 20471/2001

Il giudice dell’esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell’art. 671 c.p.p., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, la valutazione già operata in fase di cognizione, con riguardo a episodi criminosi commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano in tutto o in parte i fatti oggetto della domanda sottoposta al suo esame, nel senso che le valutazioni espresse in proposito nel giudizio di cognizione assumono una rilevanza indicativa da cui il giudice dell’esecuzione può anche prescindere, ma solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, e soprattutto quelli omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno.

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Cass. pen. n. 1587/2000

In tema di reato continuato, tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo; anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici — purché siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione — il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni. [Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato con rinvio l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione aveva escluso la configurabilità della continuazione fra molteplici violazioni di leggi doganali e finanziarie, limitandosi ad affermare apoditticamente, nonostante la loro collocazione in un ristretto arco temporale e la quasi costante identità delle modalità di azione, che dalle stesse emergeva soltanto una particolare attitudine del soggetto a commettere reati della stessa indole].

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Cass. pen. n. 2934/2000

In tema di riconoscimento della continuazione, l’onere di provare i fatti dai quali dipende l’applicazione dell’istituto è da ritenersi soddisfatto non solo con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa, ben potendo in tale ipotesi l’acquisizione del documento essere disposta dal giudice, come si ricava tra l’altro dalla esplicita previsione dell’art. 186 disp. att. c.p.p., che, pur riguardando l’applicazione della continuazione in sede di esecuzione, esprime un principio che ha valore generale.

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Cass. pen. n. 225/2000

L’art. 671 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenza irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 c.p. Poiché la possibilità di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ha carattere sussidiario e suppletivo rispetto alla sede di cognizione, stante il carattere più completo dell’accertamento e la mancanza dei limiti imposti dagli artt. 671 c.p.p., 187 e 188 delle norme di attuazione, ne deriva che, a maggior ragione l’istituto della continuazione può essere applicato dal giudice della cognizione, ove ritenga la sussistenza dei presupposti di legge, non essendo di ostacolo la definitività della pena inflitta per un fatto già giudicato con sentenza irrevocabile.

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Cass. pen. n. 5826/2000

Alla stregua del letterale tenore dell’art. 671, comma 2, c.p.p., il giudice dell’esecuzione, nel determinare la pena complessiva conseguente all’applicazione della continuazione, è tenuto soltanto a non superare la somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza o con ciascun decreto, e pertanto, una volta individuata, ai sensi dell’art. 187 att. c.p.p., la violazione più grave, non gli è vietato, nell’operare sulla relativa pena l’aumento per ciascun reato satellite, di quantificare tale aumento in misura anche superiore alla pena originariamente inflitta per quel reato, sempre che il risultato finale dell’operazione non dia luogo al superamento del summenzionato limite fissato dalla legge.

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Cass. pen. n. 5097/1999

L’intervento di una causa estintiva del reato o della pena [nella specie, la causa era costituita dall’avvenuta espiazione] non fa venir meno l’interesse del condannato al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. Ciò non solo al fine di poter imputare ad altra condanna la pena eventualmente scontata oltre i limiti risultanti dalla rideterminazione della pena effettuata ai sensi dell’art. 671 c.p.p., ma anche al fine di escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, come pure di consentire [in assenza di precedenti condanne ostative] la concessione della sospensione condizionale in caso di ulteriore eventuale condanna.

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Cass. pen. n. 3213/1999

Il giudice dell’esecuzione, nell’applicare ai fatti oggetto di diverse sentenze di condanna l’istituto della continuazione, può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, derogando al principio di intangibilità del giudicato. Quando, viceversa, il giudice di cognizione abbia egli stesso già ritenuto operante la continuazione tra fatti oggetto di diverse pronunzie, non è consentito, in sede di esecuzione, estendere il beneficio ex art. 163 c.p. ai fatti precedentemente valutati anche sotto tale aspetto. [Nella fattispecie, la cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza del tribunale — giudice dell’esecuzione — che aveva revocato l’ordine di carcerazione emesso dal P.M. per l’esecuzione di pena, irrogata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. come aumentata a titolo di continuazione, in riferimento ad altra pena precedentemente comminata dal Gip e condizionalmente sospesa. La Suprema Corte, rilevando che il giudice del procedimento patteggiato aveva ritenuto sussistente la continuazione e non aveva disposto l’estensione del beneficio della sospensione condizionale, ha statuito che, in sede di esecuzione, non è possibile modificare, sul punto, il giudicato].

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Cass. pen. n. 1989/1999

Le cause estintive del reato per amnistia impropria, o della pena, non incidono sulla persistenza dell’interesse del condannato a chiedere e a ottenere l’applicazione, in sede esecutiva, della disciplina del reato continuato, non solo al fine di eventualmente imputare ad altra condanna la pena di fatto eseguita oltre la misura rideterminata ai sensi dell’art. 671 c.p.p., ma segnatamente al fine di escludere o di limitare gli effetti penali delle condanne.

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Cass. pen. n. 594/1999

Nell’applicare, in fase esecutiva, la disciplina del concorso formale o del reato continuato, il giudice gode di una cognizione piena, con l’unico limite, collegato alla autorità del giudicato, che la continuazione tra i reati non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Non costituisce pertanto violazione del precedente giudicato la statuizione del giudice della esecuzione che, nell’applicare la disciplina della continuazione, abbia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena — già accordato senza obblighi con sentenza irrevocabile per uno dei reati in continuazione — subordinando il beneficio stesso alla eliminazione delle conseguenze dannose dei reati commessi. [Fattispecie in tema di violazioni edilizie per le quali il giudice della esecuzione ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinandolo alla demolizione del manufatto eseguito].

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Cass. pen. n. 1711/1999

L’imputato che chiede l’applicazione della continuazione tra i fatti oggetto del procedimento e quelli già giudicati con sentenza irrevocabile di condanna ha l’onere di esibire copia della decisione emessa o, almeno, di fornire tutti i dati necessari per la relativa acquisizione. In caso di inosservanza di tale onere, potrà far valere la sua istanza in sede esecutiva, giacché il mancato esame nel merito della sussistenza del reato continuato non comporta giudicato negativo sul punto e non preclude perciò l’esame della questione ai sensi dell’art. 671, comma primo, c.p.p.

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Cass. pen. n. 4953/1998

Il giudice della esecuzione che riconosca l’esistenza del vincolo della continuazione tra una pluralità di condanne, è tenuto a verificare se le pene inflitte siano state tutte o solo alcune condizionalmente sospese. Nel primo caso, il beneficio non può essere revocato se la pena unitaria rientra nel limite previsto dall’art. 163 c.p., perché la disciplina del reato continuato presuppone un trattamento più favorevole. Nel secondo caso, invece, il giudice è tenuto ad apprezzare, valutando globalmente la condotta del reo, se il beneficio concesso in alcune sentenze possa essere esteso alla pena complessiva rideterminata, o se debba, invece, essere revocato in quanto il condannato non ne sia ritenuto meritevole o perché siano venuti a mancare gli altri presupposti di legge.

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Cass. pen. n. 1138/1998

In sede di applicazione dell’art. 671 c.p.p. non può modificarsi, in più o in meno, la misura della pena inflitta per il reato più grave tra quelli da unificare in sede esecutiva, risultando solo possibile, in deroga al principio dell’intangibilità del giudicato, diminuire le pene inflitte per i reati satelliti dal giudice della cognizione, mentre è esclusa la possibilità di aumento della pena non solo complessiva, ma anche per le singole fattispecie criminose.

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Cass. pen. n. 11641/1997

L’applicazione della disciplina della continuazione in sede di esecuzione [art. 671 c.p.p.] ha carattere sussidiario e suppletivo ed è subordinata alla circostanza che non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Pertanto il giudice dell’appello non può esimersi dal decidere in ordine alla doglianza relativa alla mancata applicazione della continuazione da parte del giudice di primo grado sul presupposto che la questione possa essere meglio valutata in sede esecutiva.

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Cass. pen. n. 11058/1997

Ove più fatti, giudicati in distinti procedimenti, siano stati unificati ex art. 81 capoverso c.p., la sentenza di condanna per reato successivamente commesso non determina automaticamente la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la prima condanna, dovendo il giudice preliminarmente stabilire, al fine della deliberazione da adottare al riguardo, se, valutata l’azione unitaria del colpevole, il beneficio anzidetto possa estendersi alla seconda condanna e, pertanto applicarsi alla pena complessiva che sia stata determinata entro il limite sanzionatorio di cui all’art. 163 c.p., ovvero debba essere revocato in quanto il condannato non ne sia meritevole o siano venuti meno gli altri presupposti di legge.

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Cass. pen. n. 5846/1997

La continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., non è applicabile a pene condonate, mancando in tal caso il presupposto per l’operatività della norma, e cioè l’esistenza di una pena eseguibile da cumulare con altre, per cui viene a mancare ogni interesse giuridicamente apprezzabile all’applicazione dell’istituto in questione.

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Cass. pen. n. 4220/1997

Una volta ritenuta, da parte del giudice dell’esecuzione, l’unicità del disegno criminoso di due fatti, oggetto di due diverse sentenze, e applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale della pena già disposta per uno dei due episodi criminosi non può essere automaticamente revocata in conseguenza del secondo fatto, poiché l’avvenuta unificazione è in contrasto con l’autonomia dei diversi reati considerati dall’art. 168 c.p. ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena. Il reato continuato dovrà, invece, essere considerato nel suo complesso dal giudice dell’esecuzione, il quale valuterà se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata, ovvero debba essere revocato se siano venuti meno i presupposti di legge o se il colpevole non ne appaia meritevole.

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Cass. pen. n. 3090/1997

Qualora il giudice dell’esecuzione applichi ai fatti di reato oggetto di diverse sentenze di condanna l’istituto della continuazione, e sempre che la stessa non sia stata esplicitamente esclusa nei provvedimenti di cognizione, la possibilità di deroga al principio dell’intangibilità del giudicato concerne non soltanto la determinazione dell’entità della pena complessiva, ma anche i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale

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Cass. pen. n. 2057/1997

In tema di applicazione dell’indulto a reati unificati con il vincolo della continuazione – sia nell’ipotesi in cui, in ragione del titolo, alcuni dei reati unificati siano esclusi e altri compresi nel provvedimento di clemenza, sia nella diversa ipotesi in cui alcuni reati siano commessi prima e altri dopo il termine di efficacia previsto nel decreto di clemenza – il reato continuato va scisso al fine di applicare il beneficio a quei reati che vi rientrano, a meno che diverse disposizioni al riguardo siano dettate dal provvedimento di clemenza. [Nella specie, la S.C. ha ritenuto non corretto l’operato del giudice dell’esecuzione che non aveva interpretato il giudicato, rendendone espliciti il contenuto e i limiti, in particolare individuando, nell’ambito del reato continuato, le pene inflitte per la violazione più grave e per i reati satelliti, con le relative date di commissione o, in caso di impossibilità di ricostruzione, facendo applicazione del favor rei con il considerare commessi i reati entro i limiti temporali di applicabilità del beneficio].

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Cass. pen. n. 1466/1997

La preclusione al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva derivante dal fatto che essa sia stata esclusa dal giudice della cognizione opera soltanto nel caso in cui quest’ultimo abbia negato la sussistenza del medesimo disegno criminoso e non anche quando abbia ritenuto l’inapplicabilità dell’istituto a cagione della minore gravità del fatto per il quale era già intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.

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Cass. pen. n. 474/1997

Nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta, pronunciate in procedimenti distinti nei confronti della stessa persona, la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 188 disp. att., coord. e trans. c.p.p., deve contenere anche l’indicazione della entità della pena o della sanzione sostitutiva da determinare in conseguenza di detto riconoscimento.

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Cass. pen. n. 481/1997

La disposizione di cui all’art. 671, comma terzo, c.p.p. deve essere interpretata nel senso che il riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva realizza solo un presupposto necessario, ma non sufficiente, perché il giudice dell’esecuzione possa concedere i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, essendo comunque attribuito al giudice dell’esecuzione il potere discrezionale di concederli, da esercitare secondo i criteri e nei limiti indicati dagli artt. 163 ss. e 175 c.p.

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Cass. pen. n. 6602/1997

Il giudice dell’esecuzione, nel disporre l’applicazione della continuazione ai sensi dell’art. 671 c.p.p., una volta individuata, sulla base del criterio stabilito dall’art. 187 att. c.p.p., la violazione più grave, deve tener ferma la pena relativa a tale violazione, operando quindi la riduzione soltanto sulle pene relative alle altre violazioni. [Nella specie il giudice dell’esecuzione aveva invece applicato la continuazione partendo da una pena base da lui fissata in misura superiore a quella che, per la violazione più grave, era stata inflitta in sede di cognizione].
In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, trattandosi di istituto ispirato al favor rei, detta applicazione deve, di regola, comportare una diminuzione della pena complessiva, per cui, ove si ritenga invece che ricorrano elementi tali da giustificare la determinazione della pena nel massimo consentito dall’art. 671, comma secondo, c.p.p. [il quale indica come limite non superabile quello consentito dalla somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto], deve darsi di ciò, da parte del giudice, adeguata e puntuale motivazione.

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Cass. pen. n. 6587/1997

In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, mentre all’interessato incombe l’onere di indicare i reati ai quali la continuazione dovrebbe riferirsi, non può dirsi che egli sia anche tenuto a provare l’unitarietà del disegno criminoso, spettando invece al giudice dell’esecuzione individuare i dati sostanziali di possibile collegamento fra i vari episodi oggetto delle pronunce di condanna onde verificare, con approfondita disamina del caso concreto, la sussistenza o meno di detta unitarietà. Qualora, tuttavia, le sentenze relative ai singoli fatti criminosi non presentino elementi indicativi di un’unica progettualità, può configurarsi un onere di allegazione in tal senso a carico dell’interessato, per cui, in detta ipotesi, ove l’interessato non provveda alla specifica indicazione della natura del disegno criminoso che dovrebbe comportare l’unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione, il giudice non potrà non respingere la relativa richiesta.

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Cass. pen. n. 5451/1996

La revoca della sospensione condizionale della pena può essere disposta dal giudice dell’esecuzione solo nel caso in cui si verta in un’ipotesi di revoca obbligatoria, di cui all’art. 168, comma primo, nn. 1 e 2, c.p., perché le ipotesi di revoca facoltativa implicano l’esercizio di poteri discrezionali riservati al giudice della cognizione. Ne consegue che, in caso di applicazione della continuazione a norma dell’art. 671 c.p.p., il giudice dell’esecuzione non può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena applicato con una delle sentenze.

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Cass. pen. n. 5153/1996

Nella fase esecutiva non sussiste un onere probatorio a carico del condannato che invochi un provvedimento giurisdizionale per sè favorevole. Pertanto a chi chiede il riconoscimento del vincolo di continuazione tra più reati giudicati con distinte decisioni incombe solo l’onere di indicare i reati legati tra loro dall’unicità del disegno criminoso, e non anche quello di provare tale unicità, pur essendo nel suo interesse e in sua facoltà l’allegazione di elementi rivelatori del vincolo unificatore, poiché, spetta al giudice dell’esecuzione, con riferimento ai reati indicati nella richiesta, individuare i dati sostanziali di possibile collegamento, con approfondita disamina dei casi giudiziari, acquisendo di ufficio le copie delle sentenze.

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Cass. pen. n. 9577/1996

Il codice di rito del 1988, con l’art. 671, ha apportato un serio vulnus al principio del giudicato, consentendo al giudice dell’esecuzione di applicare la continuazione con l’unico limite che essa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Pertanto, essendo venuto meno qualsiasi vincolo in subiecta materia e dovendo l’istituto trovare applicazione ogniqualvolta sia ravvisabile l’unicità del disegno criminoso, la continuazione può essere tenuta presente anche quando la precedente condanna sia intervenuta con riferimento al reato meno grave.

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Cass. pen. n. 2672/1996

Il giudice della cognizione può ugualmente concedere la sospensione condizionale della pena, nonostante l’ostacolo di due precedenti benefici, quando qualcuno di questi si riferisca a fatto che non costituisca più reato a seguito di depenalizzazione legislativa susseguente alla condanna; così come, per espressa disposizione del secondo comma dell’art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47, il giudice della cognizione, nel valutare i presupposti soggettivi per la sospensione condizionale della pena, non deve tener conto di condanne per reati urbanistici o edilizi di cui sia stata dichiarata l’estinzione per sanatoria dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Analogo potere, però, non spetta al giudice dell’esecuzione, il quale non può esercitare quel giudizio prognostico che è alla base del beneficio in parola e che presuppone per sua natura l’ampiezza di poteri istruttori che è propria del giudizio di cognizione.

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Cass. pen. n. 4132/1996

Non può farsi applicazione, in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., dell’istituto della continuazione fra una condanna inflitta da giudice italiano ed altra inflitta da giudice straniero, per la quale vi sia stato riconoscimento in Italia, non potendo la continuazione ricomprendersi fra gli «effetti penali» della condanna cui fa riferimento, nel disciplinare i casi di riconoscimento delle sentenze penali straniere, l’art. 12, n. 1, c.p.

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Cass. pen. n. 528/1996

La sospensione condizionale dell’esecuzione della pena, è istituto ordinariamente attinente al processo di cognizione, in quanto in esso il giudice ha tutti gli elementi necessari di valutazione per formare il suo convincimento. Intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, trova attuazione la regola fondamentale dell’intangibilità del giudicato e ad essa è possibile derogare soltanto nei casi eccezionali espressamente stabiliti da specifiche norme: tra queste va annoverato l’art. 671 c.p.p., che ne prevede la possibilità di concessione quando ciò consegue al riconoscimento della continuazione. Ne deriva che è inibita una applicazione in sede esecutiva in modo autonomo o svincolato da quest’ultima ipotesi.

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Cass. pen. n. 6208/1996

L’applicazione, in sede esecutiva, dell’istituto della continuazione in caso di più reati per i quali siano state pronunciate distinte sentenze di applicazione della pena su richiesta è sempre subordinato, ai sensi dell’art. 188 att. c.p.p., al non superamento del limite dei due anni di pena detentiva, sola o congiunta con pena pecuniaria, trovando ciò giustificazione essenzialmente nella complementarietà logica della suddetta disposizione normativa rispetto alla generale disciplina del «patteggiamento» [caratterizzata da analogo limite], quale prevista dall’art. 444 c.p.p.; complementarietà logica riconoscibile e giustificabile — anche sul piano dei principi dettati dagli artt. 3, comma primo, e 25, comma secondo, Cost. — ove si consideri che, altrimenti, postulandosi l’operatività, nell’ipotesi data, del solo art. 671 c.p.p. [che regola in via generale l’applicazione della continuazione in sede esecutiva], oltre a non potersi più individuare la ragion d’essere dell’art. 188 att., si darebbe anche luogo all’incongruenza costituita dal fatto che l’interessato potrebbe fruire, in sede esecutiva, di vantaggi maggiori di quelli dei quali avrebbe potuto fruire in sede di cognizione, qualora la continuazione fra i vari reati oggetto dei distinti patteggiamenti fosse stata da lui chiesta e ottenuta in detta ultima sede; e tutto ciò senza che in contrario possa neppure invocarsi il disposto di cui all’art. 137, comma 2, att. c.p.p., il quale riguarda soltanto il diverso caso in cui la continuazione in sede esecutiva venga richiesta fra reati per i quali vi è stato patteggiamento ed altri reati.

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Cass. pen. n. 4565/1995

Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., spetta all’interessato indicare, sia pure a grandi linee, quale sia stato il disegno criminoso che dovrebbe comportare l’unificazione dei reati. In assenza di tale allegazione, il giudice, nel valutare le sentenze relative ai singoli fatti criminosi, non può egli solo trarre dalle stesse, qualora queste non presentino elementi indicativi di una unica progettualità, i dati che valgano a costruire un disegno ignoto, neppure enunciato nell’istanza.
Qualora, in sede esecutiva, venga richiesta la continuazione fra il delitto di associazione per delinquere armata di tipo mafioso e singoli reati attinenti alle armi, il giudice dell’esecuzione non può dare per scontato, in assenza anche di una mera enunciazione in tal senso, che i detti ultimi reati, pur commessi durante il periodo di durata dell’associazione, fossero finalizzati a perseguire le finalità proprie della medesima.

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Cass. pen. n. 4093/1995

Allorché il giudice di cognizione non abbia provveduto alla individuazione del reato più grave tra quelli unificati per continuazione, il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di individuare la violazione più grave per ogni finalità inerente all’esecuzione della sentenza di condanna, ivi compresa quella di determinazione della pena-base e di quelle per i reati satelliti.

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Cass. pen. n. 4019/1995

In tema di applicazione della continuazione in executivis, incombe all’interessato indicare i reati ai quali il nesso della continuazione si riferisce, senza che si debba ritenere sussistente a suo carico l’onere di provare l’unitarietà del disegno criminoso, spettando al giudice dell’esecuzione individuare i dati sostanziali di possibile collegamento, con approfondita disamina dei casi giudiziari, acquisendo d’ufficio le relative decisioni, se non già allegate alla richiesta prevista dall’art. 671 c.p.p., che può provenire dal condannato o dal P.M. A tale giudice incombe il dovere di esaminare se sussista la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, confluenti nell’ambito di una previsione originaria unitaria riconducibile all’ideazione complessiva iniziale e a una sia pur generica volontà, mediante il rilevamento, la disamina, il collegamento e la valutazione di indici rivelatori [come, tra l’altro, la distanza cronologica, l’omogeneità delle violazioni, le modalità delle condotte, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, la causale, le condizioni di tempo e di luogo in cui le violazioni si sono verificate, elementi da valutarsi almeno in parte con criterio di reciproca inferenza] dell’identità del disegno criminoso unificatore, che può persistere anche dopo condanne, non definitive o irrevocabili, o dopo lo stato di detenzione e che è da tenere ben distinto dalla ripetizione o dall’abitualità di determinati comportamenti illeciti.

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Cass. pen. n. 3751/1995

Quando la disciplina del reato continuato viene applicata in sede di esecuzione, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., il giudice è privo del potere discrezionale relativo all’individuazione della violazione più grave. Quest’ultima, infatti, va ravvisata in tal caso nella violazione per la quale è stata inflitta la pena più grave, in virtù del disposto dell’art. 187 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura.

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Cass. pen. n. 2819/1995

L’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato in executivis ai sensi dell’art. 671 c.p.p. non è consentita con riferimento a fatti giudicati con unica sentenza, in quanto si verrebbe, in caso contrario, a violare il principio di intangibilità del giudicato, quale che sia il motivo per cui all’istituto non sia stata data operatività nella fase di cognizione. [Nella specie il giudice di merito, con sentenza pronunciata nel 1970, e cioè prima della modifica dell’art. 81 c.p. introdotta dal D.L. n. 99 del 1974, aveva inflitto pene distinte per i reati di estorsione continuata, falso, rapina, violenza privata e violazione di domicilio].

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Cass. pen. n. 1916/1995

Ove più fatti, giudicati in distinti procedimenti, siano stati unificati ex art. 81 cpv. c.p. in fase esecutiva, la sentenza di condanna per reato successivamente commesso non determina automaticamente la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la prima sentenza, dovendo il giudice preliminarmente stabilire, al fine della deliberazione da adottare al riguardo, se, valutata l’azione unitaria del colpevole, il beneficio anzidetto possa estendersi alla seconda condanna e, pertanto, applicarsi alla pena complessiva che sia stata determinata entro il limite sanzionatorio di cui all’art. 163 c.p., ovvero debba essere revocato in quanto il condannato non ne sia ritenuto meritevole o siano venuti meno gli altri presupposti di legge.

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Cass. pen. n. 1490/1994

La rideterminazione della pena da parte del giudice dell’esecuzione è prevista, a norma dell’art. 671 c.p.p., soltanto per la disciplina del concorso formale o della continuazione. Non può farsi ricorso a tale norma per il caso di successioni di leggi incriminatrici nel tempo, ai fini della rideterminazione della pena. [Nella fattispecie la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso ordinanza che aveva respinto l’istanza diretta al giudice dell’esecuzione volta a rideterminare la pena inflitta per i delitti di cui agli artt. 71 e 74 L. n. 685/1975, previa concessione dell’attenuante di cui all’art. 73 comma 7 D.P.R. n. 309/90, introdotta con legge successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna].
Nel caso di successioni di leggi penali incriminatrici, il principio dell’applicazione della norma più favorevole trova un limite nella formazione del giudicato, a norma dell’art. 2 terzo comma, c.p. La cosa giudicata si forma sull’intero oggetto del rapporto processuale concernente una singola imputazione, cosicché non è consentita – salvo l’ipotesi del reato continuato – la scissione della sentenza per punti, al fine di identificare la irrevocabilità di un punto, distinguendo quello concernente la colpevolezza da quello relativo alla concessione di attenuanti. In particolare il giudice della esecuzione non può alterare il giudicato ritenendo esistente un’attenuante non ravvisata dal giudice della cognizione ovvero procedendo alla comparazione tra circostanze di segno opposto, e ciò neppure nel caso di sopravvenuta disposizione di legge che, ai fini della declaratoria di estinzione della pena, valorizzi una circostanza ovvero un determinato esito della comparazione tra circostanze di segno opposto, in termini non previsti al momento della decisione di merito. Ne consegue che il giudice dell’esecuzione non può concedere l’attenuante di cui all’art. 73 comma settimo D.P.R. n. 309/90, introdotta dall’art. 14 L. 26 giugno 1990 n. 162 successivamente alla formazione della irrevocabilità della sentenza, e rideterminare la pena, sia perché detto potere non gli è riconosciuto dall’art. 671 c.p.p. sia perché vi osta l’art. 2 comma terzo c.p., secondo cui, nell’ipotesi di successione di leggi penali incriminatrici, non può essere applicata la legge più favorevole, in caso di avvenuta formazione del giudicato. [Nella fattispecie, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso ordinanza che aveva respinto l’istanza diretta al giudice dell’esecuzione volta a rideterminare la pena inflitta per i delitti di cui agli artt. 71 e 74 legge n. 685/1975, previa concessione dell’attenuante di cui all’art. 73 comma settimo, D.P.R. n. 309/90, introdotta con legge successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna].

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Cass. pen. n. 1251/1994

Il procedimento per l’applicazione in sede di esecuzione della disciplina del reato continuato, previsto dall’art. 671 c.p.p., deve svolgersi secondo le forme stabilite dall’art. 666, terzo comma, c.p.p., che prevede la fissazione dell’udienza in camera di consiglio e l’avviso alle parti e ai difensori: il quarto comma dello stesso art. 666 precisa che l’udienza si svolge con la «partecipazione necessaria» del difensore. Ne consegue che, trattandosi di normativa di carattere generale, essa deve trovare necessaria applicazione, salvo che la legge non contenga un’espressa deroga, in tutti i procedimenti riguardanti l’esecuzione, compreso quello di cui all’art. 671 c.p.p.; e ne consegue, altresì, che è affetta da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 179 primo comma c.p.p., l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione abbia provveduto, con procedura cosiddetta de plano, su una richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva.

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Cass. pen. n. 662/1994

In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, spetta al giudice dell’esecuzione, ove il giudice della cognizione non abbia già escluso l’esistenza di un medesimo disegno criminoso, individuare, in base alle allegazioni del richiedente, i dati sostanziali relativi al preteso medesimo disegno criminoso, al fine di applicare l’istituto della continuazione, od escludere la sussistenza dei presupposti per la sua applicazione, ravvisandosi nella reiterazione soltanto una attività in esecuzione di una generica risoluzione delinquenziale, quale che ne sia in concreto l’occasionale spinta alla commissione.

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Cass. pen. n. 891/1994

Chi chiede l’applicazione della continuazione in sede esecutiva ha l’onere di allegare e specificare gli elementi che provano l’unicità del disegno criminoso.

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Cass. pen. n. 217/1994

Il procedimento per l’applicazione della disciplina del reato continuato, previsto dall’art. 671 c.p.p., deve svolgersi secondo le forme stabilite dall’art. 666, terzo comma, c.p.p., che, in quanto norma di carattere generale, deve trovare applicazione in tutti i procedimenti concernenti l’esecuzione, salvo che la legge non contenga un’espressa deroga. Ne consegue che nel caso in cui la decisione di rigetto dell’istanza di applicazione della continuazione sia adottata de plano, senza la partecipazione necessaria del difensore del condannato, la relativa ordinanza deve ritenersi affetta da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 179, primo comma, c.p.p.

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Cass. pen. n. 5618/1994

In tema di applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva, l’unicità del disegno criminoso costituente l’indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati, sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, determinata o accentuata da talune condizioni psico-fisiche [come la tossicodipendenza], dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato fin dall’inizio nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l’elemento volitivo necessario per l’attuazione del programma medesimo. Tale programma criminoso deve essere positivamente e rigorosamente provato non giovando a tale fine la mera indicazione dell’identità delle norme di legge violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente delle varie azioni criminose, tutte circostanze concernenti i singoli reati e non probanti della preventiva deliberazione a delinquere che ne avrebbe unificato l’ideazione anteriormente alla loro singola commissione.

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Cass. pen. n. 1315/1994

In tema di reato continuato l’identità del disegno criminoso non può essere presunta e l’imputato ha un onere di allegazione di sentenze, necessitando il corredo di prove e di argomentazioni tali da dimostrare l’unicità del disegno criminoso in cui devono essere ricomprese le diverse azioni od omissioni fin dal primo momento.

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Cass. pen. n. 4322/1994

In tema di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, la prova dell’unicità del disegno criminoso, riferendosi all’interiorità psichica dell’agente e non potendo emergere in detta sede dalle interessate dichiarazioni del condannato, può fondarsi su elementi presuntivi ed indiziari rispetto ai quali il giudice è tenuto a fornire motivazione sia pure con espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi. [Fattispecie relativa a ritenuta continuazione tra più reati giudicati, fondata su brevissimo arco di tempo intercorso tra essi e sulla loro omogeneità].

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Cass. pen. n. 3597/1993

In sede di determinazione della pena ai sensi dell’art. 3, secondo comma, L. 3 luglio 1989, n. 257, contenente le norme di attuazione della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata il 21 marzo 1983 e ratificata con la L. 25 luglio 1988, n. 334, è preclusa al giudice l’applicazione dell’istituto della continuazione, non potendo ritenersi operante per analogia il disposto dell’art. 671 c.p.p. estraneo ai criteri fissati dall’art. 10 della convenzione stessa [vincolo quanto alla natura giuridica ed alla sanzione, come stabilite dallo Stato di condanna, per lo Stato di esecuzione, salvo il limite della compatibilità con la legge di quest’ultimo in riferimento alla natura ed alla durata stesse]. [Fattispecie relativa al riconoscimento di sentenza resa dalla Central Criminal Court di Londra].

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Cass. pen. n. 3600/1993

In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, incombe all’interessato indicare i reati ai quali il nesso della continuazione si riferisce, senza che si debba ritenere sussistente a suo carico l’onere di provare l’unitarietà del disegno criminoso, spettando al giudice dell’esecuzione individuare i dati sostanziali di possibile collegamento, con approfondita disamina dei casi giudiziari acquisendo di ufficio le copie delle sentenze o dei decreti irrevocabili [art. 186 att. c.p.p.] se non già allegate alla richiesta prevista dall’art. 671, primo comma, c.p.p., che può provenire dal condannato o dal pubblico ministero.

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Cass. pen. n. 1750/1993

Ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato da parte del giudice dell’esecuzione, mentre non può farsi carico all’interessato di un onere di allegazione materiale di atti e documenti, dalla legge non imposto, non può dubitarsi che egli sia invece tenuto, qualora dagli atti non emergano elementi utili ovvero emergano elementi contrari a quelli di cui implicitamente postula la presenza, a segnalare al giudice ogni dato di fatto ed argomento che giustifichi la sua istanza, altrimenti immotivata.

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Cass. pen. n. 2438/1993

A norma dell’art. 671 comma 3 c.p.p. si deve ritenere che il beneficio della sospensione condizionale [al pari di quello della non menzione], possa, almeno in casi particolari, essere accordato dal giudice dell’esecuzione pur quando non sia stato concesso con nessuna delle condanne relative ai reati da unificare.

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Cass. pen. n. 1749/1993

Nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, non possono cumularsi in maniera costante e indiscriminata i benefici previsti dagli artt. 81 c.p. e 444 c.p.p.; ed essendo intangibile, a causa della formazione del giudicato, l’effetto premiale del rito di patteggiamento, può rimanere preclusa l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, pur quando ricorrano i presupposti dell’art. 81 c.p. Se tutti i reati da unificare [e non solo una parte di essi, come nella diversa ipotesi dell’art. 137, secondo comma, att. c.p.p.] sono stati giudicati ai sensi dell’art. 444 c.p.p., non è sufficiente che la pena complessiva rientri nei limiti di cui all’art. 81 c.p., ma è indispensabile che essa non superi due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. In particolare, non è applicabile la disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. sul solo presupposto dell’esistenza di un medesimo disegno criminoso, essendo necessario: a] che l’applicazione della disciplina del reato continuato sia concordemente richiesta dall’interessato e dal P.M.; b] che, in difetto della condizione sub a], il disaccordo del P.M. sia ritenuto ingiustificato dal giudice dell’esecuzione; c] che la pena complessiva concordata [o comunque da determinare in concreto in applicazione dell’art. 81 c.p.] non superi il limite dell’art. 444 c.p.p. e sia ritenuta congrua dal giudice dell’esecuzione.

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Cass. pen. n. 1218/1993

In tema di applicazione della continuazione da parte del giudice dell’esecuzione ai sensi degli artt. 666 e 671 c.p.p., non si esige che in sede di richiesta siano enunciati i motivi ed allegata una documentazione completa, mentre l’esame del giudice – acquisiti d’ufficio i documenti necessari – deve svolgersi sul piano del concreto apprezzamento dei fatti, non trascurando la rilevanza indicativa del riconoscimento del vincolo della continuazione eventualmente già avvenuto in sede di cognizione per taluni dei fatti di reato compresi in un compendio più ampio di quello cui l’istanza si riferisce.

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Cass. pen. n. 387/1993

L’unicità del disegno criminoso, e quindi la sussistenza del vincolo della continuazione, può essere riconosciuta in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 c.p.p. [salvo il caso in cui sia stata esclusa dal giudice di cognizione], anche quando taluna delle singole violazioni sia stata commessa dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna relativa ad altre, sempre che tutte le violazioni appaiano riconducibili ad una iniziale ideazione complessiva e non siano invece sintomo dell’instaurazione di un sistema di vita che sia caratterizzato dall’abitualità di determinati comportamenti illeciti.

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Cass. pen. n. 1544/1993

La richiesta rivolta dal condannato al giudice dell’esecuzione, dell’applicazione della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671, primo comma, c.p.p., non esige di essere specificamente documentata, né suffragata da elementi probatori. È dovere del giudice, infatti, acquisire la documentazione e valutarla in relazione alle domande proposte, come si desume dal testo dell’art. 186 delle disposizioni di attuazione.

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Cass. pen. n. 4909/1993

L’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato, prevista dall’art. 671 c.p.p., è esclusa in relazione a reati già estinti per effetto dell’ammistia e per i quali in conseguenza, non si verifica l’effetto negativo che veniva dall’esecuzione di più pene per reati non giudicati in un simultaneus processus. L’eventuale applicazione del disposto dell’art. 671 c.p.p. anche in tal caso, invero, non comporterebbe neppure la cancellazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale ma al contrario alle iscrizioni esistenti verrebbe aggiunta quella del provvedimento in questione.

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Cass. pen. n. 4568/1993

In materia di reato continuato, l’art. 671, c.p.p. relativo all’applicazione della continuazione nella fase esecutiva dei provvedimenti giurisdizionali pronunciati in distinti procedimenti contro la stessa persona, rappresenta la necessaria conseguenza della riduzione delle ipotesi di connessione dei procedimenti nella fase di cognizione, perseguita dal legislatore con la tendenziale concentrazione del processo su un’unica imputazione, obiettivo ritenuto fondamentale per la funzione del rito accusatorio, ma che costituisce un indubbio pregiudizio del diritto dell’imputato di usufruire dei vantaggi derivanti dalla continuazione. Il favor separationis, obiettivo primario della filosofia cui si ispira il vigente codice di rito, avrebbe potuto, a causa dell’indicato pregiudizio, incidere su posizioni soggettive costituzionalmente presidiate [artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, della Costituzione]. L’intervento del giudice dell’esecuzione, funzionalmente investito delle questioni attinenti all’esecuzione del giudicato — che, indubbiamente, subisce non lievi scalfitture dall’istituto introdotto dal vigente codice di procedura penale — non si sarebbe potuto estendere in maniera penetrante, così da giungere alla rivalutazione delle questioni concernenti l’esistenza del medesimo disegno criminoso, già trattata ed esclusa dal giudice della cognizione, in quanto altrimenti sarebbe stato scardinato il principio della certezza del diritto con riferimento alla sua concreta attuazione. Ne consegue che, come limite alla applicazione dell’istituto in sede esecutiva, opera la riserva «sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione», vale a dire, che tale giudice non abbia escluso l’esistenza di un medesimo disegno criminoso. Cosicchè mentre all’interessato è fatto carico di indicare i reati cui la continuazione si riferisce, spetta al giudice dell’esecuzione individuare i dati sostanziali relativi al medesimo disegno criminoso; un’operazione da compiere con approfondita disamina dei casi giudiziari, acquisendo di ufficio le copie delle sentenze o dei decreti irrevocabili se non già allegati alla richiesta.

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Cass. pen. n. 4292/1992

In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, incombe all’interessato indicare i reati ai quali il nesso della continuazione si riferisce, senza che si debba ritenere sussistente a suo carico l’onere di provare l’unitarietà del disegno criminoso, spettando al giudice dell’esecuzione d’individuare i dati sostanziali di possibile collegamento, con disamina dei casi giudiziari, acquisendo d’ufficio le copie delle sentenze o dei decreti irrevocabili [art. 186 att.], se non già allegate alla richiesta prevista dall’art. 671 c.p.p., che può provenire dal condannato o dal P.M.

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Cass. pen. n. 4097/1992

Ai sensi del disposto del comma primo dell’art. 671 c.p.p., il giudice dell’esecuzione non può ritenere la continuazione tra reati quando la stessa sia stata esclusa in sede di cognizione. Al riguardo si rivelano irrilevanti la ricerca e la valutazione delle motivazioni che hanno determinato il giudice della cognizione ad escludere il vincolo della continuazione, perchè l’effetto impeditivo, per il giudice dell’esecuzione, di esaminare se le diverse azioni od omissioni siano collegate dal medesimo disegno criminoso deriva dal fatto obiettivo che la disciplina del reato continuato è stata già esclusa in sede di cognizione, ond’è che egli non può atteggiare la sua decisione in funzione della diversità delle ragioni che hanno indotto il giudice della cognizione ad escludere la disciplina del reato continuato. [Nell’affermare il principio di cui in massima la Cassazione ha precisato che allo stesso non può derogarsi neppure nel caso in cui in sede di cognizione la continuazione sia stata esclusa sul rilievo che la stessa non sarebbe configurabile tra fatto già giudicato e fatto da giudicare, quando il primo sia meno grave del secondo].

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Cass. pen. n. 2784/1992

L’applicazione della disciplina della continuazione o del concorso formale in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., è preclusa, con riguardo a fatti giudicati con unica sentenza, ogni qual volta risulti che il giudice di cognizione, per qualsiasi motivo, abbia affermato l’inoperatività dei suddetti istituti, venendosi altrimenti a violare il principio di intangibilità del giudicato. [Nella specie la Corte ha escluso che potesse applicarsi, in sede esecutiva, la disciplina della continuazione con riguardo a fatti che, giudicati unitariamente prima delle modifiche all’art. 81 c.p. introdotte dal D.L. 11 aprile 1974 n. 99, non potevano essere tra loro unificabili, per difetto del requisito dell’omogeneità, alla stregua della originaria formulazione del predetto art. 81].

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Cass. pen. n. 2485/1992

In fase esecutiva [art. 671 primo comma c.p.p.] è preclusa l’applicabilità del regime del reato continuato qualora, in sede di cognizione, sia stata esclusa l’unicità del disegno criminoso, che costituisce il presupposto della continuazione. Ogni altra causa di mancata applicazione della disciplina della continuazione non ne impedisce l’applicazione da parte del giudice dell’esecuzione, a cui spetta in definitiva la valutazione del complesso dei fatti giudicati con separate sentenze. Non sussiste, perciò, alcuna preclusione alla suddetta applicabilità nel caso in cui il giudice della cognizione abbia negato la disciplina della continuazione non per insussistenza dell’identità del disegno criminoso, ma per essere il secondo reato stato commesso successivamente alla prima condanna. [Nella fattispecie il ricorrente aveva riportato separate sentenze di condanna per diserzione a distanza di due mesi ed il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto inammissibile l’istanza proposta di applicazione del regime della continuazione. La Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso, ha annullato senza rinvio il decreto impugnato].

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Cass. pen. n. 982/1992

Per ottenere una decisione di merito sull’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva non è necessaria la produzione delle sentenze di condanna. L’onere di allegazione gravante sull’interessato è, invero, soddisfatto con l’indicazione dei reati cui il nesso della continuazione inerisce e degli elementi oggettivi e soggettivi dai quali possa desumersi l’unicità del disegno criminoso, sussistendo in tal caso, a norma dell’art. 186 D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271, l’obbligo del giudice di procedere d’ufficio all’acquisizione delle copie delle sentenze non allegate alla richiesta prevista dall’art. 671, comma primo, c.p.p.

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Cass. pen. n. 7565/1992

Nell’ipotesi in cui l’imputato abbia avanzato espressa richiesta di applicazione della continuazione ed il giudice della cognizione abbia affermato la insussistenza dei presupposti processuali, pur senza esaminare il problema dell’unicità del disegno, la Corte di cassazione, investita della questione con specifico motivo, non può rimettere la soluzione al giudice dell’esecuzione, che si troverebbe nell’impossibilità di provvedere per il divieto posto dall’art. 671 c.p.p.

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Cass. pen. n. 610/1992

La riserva alla sede esecutiva, da parte della sentenza d’appello, della questione relativa all’applicazione della continuazione, non comporta alcuna concreta lesione di un diritto o interesse giuridico dell’imputato, posto che, ai sensi dell’art. 671 c.p.p. può appunto essere richiesta al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del reato continuato. Ne deriva che la censura proposta dall’imputato avverso la sentenza d’appello in riferimento alla suddetta riserva deve ritenersi inammissibile, essendo il ricorrente privo di interesse a proporla.

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Cass. pen. n. 710/1992

L’art. 671 c.p.p. contiene una precisa ed incontestabile causa di preclusione all’applicazione della continuazione in sede esecutiva, costituita dalla circostanza che, in sede di cognizione, risulti già esclusa l’applicabilità della relativa disciplina. Il giudice dell’esecuzione non può svolgere sindacato o controllo sulla correttezza, o meno, della decisione del giudice della cognizione, dovendosi interpretare in senso restrittivo la disposizione del citato art. 671, in quanto derogatrice del principio generale che, in sede di esecuzione, non si possono mettere in discussione le statuizioni contenute nei provvedimenti giurisdizionali divenuti esecutivi. [Nella fattispecie era stata chiesta al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina della continuazione, adducendo che l’esclusione della disciplina stessa da parte del giudice della cognizione risultava fondata su una errata valutazione delle date di commissione dei reati].

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Cass. pen. n. 118/1992

La richiesta rivolta al giudice dell’esecuzione con la quale si instaura il procedimento disciplinato dall’art. 666 c.p.p. non ha natura di impugnazione e, pertanto, non può essere dichiarata inammissibile per il solo fatto che, a sostegno di essa, non siano stati enunciati i motivi specifici. Peraltro la non necessità di specificare le ragioni della richiesta ha fondamento nel disposto del comma secondo dell’art. 666, che limita i casi di inammissibilità dell’istanza alla manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge ed alla mera riproposizione di istanza già rigettata e basata sui medesimi elementi, mentre, d’altro canto, il comma quinto del medesimo articolo impone l’obbligo di provvedere d’ufficio all’acquisizione di documenti e informazioni o, ove occorra, all’assunzione di prove. [Con riferimento al caso di specie la Cassazione ha evidenziato che il principio di cui in massima è valido per tutti i procedimenti di esecuzione e, dunque, anche per quello previsto dall’art. 671 c.p.p. in materia di continuazione, per il quale ultimo, quindi, non si richiede che l’istante enunci le ragioni e produca i documenti giustificativi della richiesta di applicazione della continuazione, essendo anzi previsto dall’art. 186 delle disposizioni di attuazione che le copie delle sentenze e dei decreti di condanna da cui desumere gli elementi di valutazione ai fini dell’accertamento della sussistenza o meno dell’unicità del disegno criminoso, se non allegate dall’istante, sono acquisite d’ufficio].

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Cass. pen. n. 259/1992

Ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., il giudice dell’esecuzione non può prescindere dalla considerazione dell’eventuale analogo riconoscimento già operato in sede di cognizione con riguardo ad una serie di episodi giudicati con unica sentenza, quando l’altro o gli altri episodi giudicati separatamente si collochino, rispetto ai primi, in un lasso di tempo analogo a quello tra essi intercorrente e sussistano altri elementi indicativi di una identità di disegno criminoso [quali, ad esempio, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi, la costante compartecipazione di altri determinati soggetti], tali da far ragionevolmente ritenere che, in caso di simultaneus processus, il giudice di cognizione avrebbe riconosciuto, per tutti gli episodi, la sussistenza del vincolo in questione.

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Cass. pen. n. 11909/1991

Il ritenere che possa ravvisarsi la continuazione, per l’esistenza di un medesimo disegno criminoso, tra fatti già giudicati con precedente sentenza irrevocabile e fatti commessi successivamente alla data in cui la stessa decisione è stata emessa, è cosa contraria ai principi che regolano la materia. È pur vero che la dizione letterale dell’art. 81, comma secondo, c.p. non pone alcuna eccezione all’applicazione della continuazione, ma da siffatta constatazione non può farsi discendere la possibilità di ritenere la continuazione anche nell’ipotesi suddetta, perché, se così fosse, si verrebbe a violare il principio della maggiore responsabilità, generalmente attribuita al soggetto che, nonostante una precedente condanna, persiste nel delinquere, sia che il proposito criminoso sia antecedente sia che sia susseguente al giudicato [si vedano gli artt. 99 ss. c.p.]. Invero affermare che il legislatore abbia voluto favorire chi abbia concepito un disegno criminoso prima della condanna, promettendogli uno sconto di pena per i reati che, da lui ideati, non sono stati ancora commessi, è logicamente assurdo ed in contrasto con i principi fondamentali che disciplinano la pena, la quale deve tendere alla rieducazione del reo [art. 27, comma terzo, Cost.]. Né ad un contrario avviso può condurre il rilievo della possibilità di applicazione della continuazione anche in sede di esecuzione, introdotta con l’art. 671 c.p.p., perché tale possibilità [che non modifica, attesa la natura processuale della suddetta norma, la disciplina dettata dall’art. 81 c.p.] non fa venire meno alcuna delle ragioni che si oppongono a ravvisare la continuazione con fatti commessi dopo una sentenza di condanna, essendo sempre imposto al giudice dell’esecuzione di accertare la corrispondenza della fattispecie concreta a quella prevista dalla legge penale sostanziale.

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Cass. pen. n. 4855/1990

Secondo l’attuale normativa di cui all’art. 671 nuovo c.p.p., deve ormai escludersi che, divenuta una sentenza irrevocabile, successivamente alla pronuncia di quella contro la quale pende il ricorso per cassazione e relativa a fatti in possibile continuazione con l’altra, debba procedersi all’annullamento della sentenza ancora sub judice con rinvio al giudice di appello per l’esame del punto concernente la continuazione. Tanto doveva essere fatto, senza che vi fosse una espressa disposizione di legge, per non vanificare il diritto dell’imputato a fruire della più favorevole disciplina prevista dall’art. 81 c.p.p.; attualmente ciò non è più necessario in quanto la disciplina della continuazione può essere richiesta ed applicata in sede di esecuzione. Ma, considerata anche la necessaria tutela dell’altra esigenza del principio della celerità del procedimento, deve escludersi l’annullamento anche nel caso che – come nella specie – l’applicazione della continuazione con indicazione ed esibizione della sentenza passata in giudicato sia stata richiesta nel giudizio di appello e il giudice non l’abbia presa in considerazione, unica preclusione prevista dall’art. 671 c.p.p. essendo quella che la continuazione sia stata esclusa dal giudice della cognizione.

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