Art. 671 – Codice di procedura penale – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato

1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato [81 c.p.], sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.

2. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.

2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del codice penale.

3. Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale [175 c.p.], quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 26460/2013

La necessità di rideterminare la pena per la sopravvenienza di nuovo titolo definitivo di detenzione - che si assuma in continuazione con fatti già oggetto di precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso a norma dell'art. 671 c.p.p. - non consente di modificare in senso peggiorativo il contenuto del precedente provvedimento di unificazione. (Nella specie, la Corte ha annullato il provvedimento di rideterminazione della pena, con cui, intervenuta una nuova condanna per un reato ritenuto più grave rispetto ad altri due già unificati ex art. 81 cpv. c.p., il giudice aveva determinato la pena per i due singoli episodi, in misura complessivamente maggiore di quella in precedenza individuata ex art. 671 c.p.p.).

Cass. civ. n. 10113/2012

L'applicazione della disciplina della continuazione in sede di esecuzione ha carattere sussidiario e suppletivo ed è subordinata alla circostanza che non sia stata esclusa dal giudice della cognizione, il quale, pertanto, dinanzi ad una precisa richiesta dell'imputato, non può legittimamente rinviare alla fase esecutiva il giudizio sull'identità o meno del disegno criminoso tra i vari illeciti.

Cass. civ. n. 4964/2012

Il giudice della cognizione, dinanzi ad una precisa richiesta dell'imputato di riconoscimento della continuazione, non può legittimamente rinviare alla fase esecutiva il giudizio sull'identità o meno del disegno criminoso tra i vari illeciti, sempre che detta richiesta sia stata formulata tempestivamente. (Nella specie la S.C. ha ritenuto intempestiva la richiesta di continuazione fra la ricettazione di un'arma ed una rapina pervenuta il giorno prima dell'udienza in Corte d'Appello).

Cass. civ. n. 3592/2011

L''imputato che intenda richiedere, nel giudizio di cognizione, il riconoscimento della continuazione in riferimento a reati già giudicati non può limitarsi ad indicare gli estremi delle sentenze rilevanti a tal fine, ma ha l'onere di produrne la copia, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. c.p.p. dettata per la sola fase esecutiva.

Cass. civ. n. 44860/2008

Ai fini dell'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato in sede esecutiva, l'individuazione della violazione più grave è affidata al criterio concreto della pena più grave inflitta, che si differenzia da quello applicato in sede di cognizione, dove si ha riguardo alla gravità in astratto sulla base della valutazione del titolo di reato e dei limiti edittali di pena.

Cass. civ. n. 3656/2007

L'art. 671, comma secondo bis, c.p.p., come modificato dall'art. 5 della legge n. 251 del 2005, prevede che quando la richiesta di continuazione in sede esecutiva riguardi condanne nelle quali debba ritenersi applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, come modificato dall'art. 4 della stessa legge, l'aumento della pena per i reati minori non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Qualora tale calcolo porti ad individuare una pena superiore a quella inflitta dal giudice di merito per il reato meno grave, l'aumento in continuazione dovrà essere determinato in una misura non inferiore al cumulo materiale delle pene inflitte dai giudici di merito.

Cass. civ. n. 40349/2006

In tema di reato continuato, l'unificazione dei reati in sede esecutiva, a norma dell'articolo 671, comma primo, c.p.p., (nel testo modificato dal D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49) impone solo prescrizioni per la motivazione del provvedimento adottato dal giudice in materia di continuazione, in quanto la nuova disciplina non ha modificato l'assetto di tale istituto. Ne consegue che, per l'applicazione del reato continuato, non possono valere, da soli, lo stato di tossicodipendenza in cui versava l'imputato e la necessità per questi di procurarsi il denaro con attività illecita per procacciarsi la droga, trattandosi di elementi che, di per sé, sono indicativi del solo movente dei delitti commessi, ma non costituiscono prova dell'originaria ideazione e deliberazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali, sintomatiche dell'istituto della continuazione.

Cass. civ. n. 39704/2006

La disposizione relativa alla valutazione dell'incidenza sulla disciplina del reato continuato dello stato di tossicodipendenza, introdotta all'art. 671 c.p.p. dall'art. 4-vicies della legge n. 49 del 2006, non va interpretata nel senso che tale stato debba necessariamente essere ritenuto decisivo ai fini del riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, ma nel senso che il giudice non può omettere di valutarlo ove esso sia allegato dall'interessato o emerga dagli atti.

Cass. civ. n. 12638/2006

L'istituto della continuazione ha natura sostanziale, per cui ai procedimenti pendenti si applica la disposizione più favorevole al reo a norma dell'art. 2 c.p., anche se la continuazione viene chiesta in fase esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p. Pertanto, la modifica legislativa, introdotta dalla legge n. 49 del 2006, secondo cui “fra gli elementi che incidono sulla applicazione del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza”, è immediatamente applicabile da parte del giudice dell'esecuzione.

Cass. civ. n. 46323/2003

Non è applicabile in executivis la continuazione tra reato giudicato in Italia e reato giudicato all'estero, previo riconoscimento della relativa sentenza penale straniera, producendo quest'ultimo nell'ordinamento nazionale i soli effetti indicati nell'art. 12 c.p., tra i quali non è compreso, neanche sub specie di effetto penale della condanna ai sensi del primo comma n. 1 del citato articolo, il regime del reato continuato, che presuppone un giudizio di merito e, quindi, il riferimento a categorie di diritto sostanziale (reati e pene) che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno.

Cass. civ. n. 2934/2000

In tema di riconoscimento della continuazione, l'onere di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione dell'istituto è da ritenersi soddisfatto non solo con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa, ben potendo in tale ipotesi l'acquisizione del documento essere disposta dal giudice, come si ricava tra l'altro dalla esplicita previsione dell'art. 186 disp. att. c.p.p., che, pur riguardando l'applicazione della continuazione in sede di esecuzione, esprime un principio che ha valore generale.

Cass. civ. n. 1587/2000

In tema di reato continuato, tra gli indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo; anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici — purché siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione — il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva escluso la configurabilità della continuazione fra molteplici violazioni di leggi doganali e finanziarie, limitandosi ad affermare apoditticamente, nonostante la loro collocazione in un ristretto arco temporale e la quasi costante identità delle modalità di azione, che dalle stesse emergeva soltanto una particolare attitudine del soggetto a commettere reati della stessa indole).

Cass. civ. n. 5097/1999

L'intervento di una causa estintiva del reato o della pena (nella specie, la causa era costituita dall'avvenuta espiazione) non fa venir meno l'interesse del condannato al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. Ciò non solo al fine di poter imputare ad altra condanna la pena eventualmente scontata oltre i limiti risultanti dalla rideterminazione della pena effettuata ai sensi dell'art. 671 c.p.p., ma anche al fine di escludere o limitare gli effetti penali della condanna in tema di recidiva e di dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, come pure di consentire (in assenza di precedenti condanne ostative) la concessione della sospensione condizionale in caso di ulteriore eventuale condanna.

Cass. civ. n. 3213/1999

Il giudice dell'esecuzione, nell'applicare ai fatti oggetto di diverse sentenze di condanna l'istituto della continuazione, può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, derogando al principio di intangibilità del giudicato. Quando, viceversa, il giudice di cognizione abbia egli stesso già ritenuto operante la continuazione tra fatti oggetto di diverse pronunzie, non è consentito, in sede di esecuzione, estendere il beneficio ex art. 163 c.p. ai fatti precedentemente valutati anche sotto tale aspetto. (Nella fattispecie, la cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale — giudice dell'esecuzione — che aveva revocato l'ordine di carcerazione emesso dal P.M. per l'esecuzione di pena, irrogata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. come aumentata a titolo di continuazione, in riferimento ad altra pena precedentemente comminata dal Gip e condizionalmente sospesa. La Suprema Corte, rilevando che il giudice del procedimento patteggiato aveva ritenuto sussistente la continuazione e non aveva disposto l'estensione del beneficio della sospensione condizionale, ha statuito che, in sede di esecuzione, non è possibile modificare, sul punto, il giudicato).

Cass. civ. n. 1989/1999

Le cause estintive del reato per amnistia impropria, o della pena, non incidono sulla persistenza dell'interesse del condannato a chiedere e a ottenere l'applicazione, in sede esecutiva, della disciplina del reato continuato, non solo al fine di eventualmente imputare ad altra condanna la pena di fatto eseguita oltre la misura rideterminata ai sensi dell'art. 671 c.p.p., ma segnatamente al fine di escludere o di limitare gli effetti penali delle condanne.

Cass. civ. n. 594/1999

Nell'applicare, in fase esecutiva, la disciplina del concorso formale o del reato continuato, il giudice gode di una cognizione piena, con l'unico limite, collegato alla autorità del giudicato, che la continuazione tra i reati non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Non costituisce pertanto violazione del precedente giudicato la statuizione del giudice della esecuzione che, nell'applicare la disciplina della continuazione, abbia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena — già accordato senza obblighi con sentenza irrevocabile per uno dei reati in continuazione — subordinando il beneficio stesso alla eliminazione delle conseguenze dannose dei reati commessi. (Fattispecie in tema di violazioni edilizie per le quali il giudice della esecuzione ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinandolo alla demolizione del manufatto eseguito).

Cass. civ. n. 5846/1997

La continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., non è applicabile a pene condonate, mancando in tal caso il presupposto per l'operatività della norma, e cioè l'esistenza di una pena eseguibile da cumulare con altre, per cui viene a mancare ogni interesse giuridicamente apprezzabile all'applicazione dell'istituto in questione.

Cass. civ. n. 2057/1997

In tema di applicazione dell'indulto a reati unificati con il vincolo della continuazione - sia nell'ipotesi in cui, in ragione del titolo, alcuni dei reati unificati siano esclusi e altri compresi nel provvedimento di clemenza, sia nella diversa ipotesi in cui alcuni reati siano commessi prima e altri dopo il termine di efficacia previsto nel decreto di clemenza - il reato continuato va scisso al fine di applicare il beneficio a quei reati che vi rientrano, a meno che diverse disposizioni al riguardo siano dettate dal provvedimento di clemenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non corretto l'operato del giudice dell'esecuzione che non aveva interpretato il giudicato, rendendone espliciti il contenuto e i limiti, in particolare individuando, nell'ambito del reato continuato, le pene inflitte per la violazione più grave e per i reati satelliti, con le relative date di commissione o, in caso di impossibilità di ricostruzione, facendo applicazione del favor rei con il considerare commessi i reati entro i limiti temporali di applicabilità del beneficio).

Cass. civ. n. 1466/1997

La preclusione al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva derivante dal fatto che essa sia stata esclusa dal giudice della cognizione opera soltanto nel caso in cui quest'ultimo abbia negato la sussistenza del medesimo disegno criminoso e non anche quando abbia ritenuto l'inapplicabilità dell'istituto a cagione della minore gravità del fatto per il quale era già intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.

Cass. civ. n. 481/1997

La disposizione di cui all'art. 671, comma terzo, c.p.p. deve essere interpretata nel senso che il riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva realizza solo un presupposto necessario, ma non sufficiente, perché il giudice dell'esecuzione possa concedere i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, essendo comunque attribuito al giudice dell'esecuzione il potere discrezionale di concederli, da esercitare secondo i criteri e nei limiti indicati dagli artt. 163 ss. e 175 c.p.

Cass. civ. n. 474/1997

Nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta, pronunciate in procedimenti distinti nei confronti della stessa persona, la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 188 disp. att., coord. e trans. c.p.p., deve contenere anche l'indicazione della entità della pena o della sanzione sostitutiva da determinare in conseguenza di detto riconoscimento.

Cass. civ. n. 9577/1996

Il codice di rito del 1988, con l'art. 671, ha apportato un serio vulnus al principio del giudicato, consentendo al giudice dell'esecuzione di applicare la continuazione con l'unico limite che essa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Pertanto, essendo venuto meno qualsiasi vincolo in subiecta materia e dovendo l'istituto trovare applicazione ogniqualvolta sia ravvisabile l'unicità del disegno criminoso, la continuazione può essere tenuta presente anche quando la precedente condanna sia intervenuta con riferimento al reato meno grave.

Cass. civ. n. 6208/1996

L'applicazione, in sede esecutiva, dell'istituto della continuazione in caso di più reati per i quali siano state pronunciate distinte sentenze di applicazione della pena su richiesta è sempre subordinato, ai sensi dell'art. 188 att. c.p.p., al non superamento del limite dei due anni di pena detentiva, sola o congiunta con pena pecuniaria, trovando ciò giustificazione essenzialmente nella complementarietà logica della suddetta disposizione normativa rispetto alla generale disciplina del «patteggiamento» (caratterizzata da analogo limite), quale prevista dall'art. 444 c.p.p.; complementarietà logica riconoscibile e giustificabile — anche sul piano dei principi dettati dagli artt. 3, comma primo, e 25, comma secondo, Cost. — ove si consideri che, altrimenti, postulandosi l'operatività, nell'ipotesi data, del solo art. 671 c.p.p. (che regola in via generale l'applicazione della continuazione in sede esecutiva), oltre a non potersi più individuare la ragion d'essere dell'art. 188 att., si darebbe anche luogo all'incongruenza costituita dal fatto che l'interessato potrebbe fruire, in sede esecutiva, di vantaggi maggiori di quelli dei quali avrebbe potuto fruire in sede di cognizione, qualora la continuazione fra i vari reati oggetto dei distinti patteggiamenti fosse stata da lui chiesta e ottenuta in detta ultima sede; e tutto ciò senza che in contrario possa neppure invocarsi il disposto di cui all'art. 137, comma 2, att. c.p.p., il quale riguarda soltanto il diverso caso in cui la continuazione in sede esecutiva venga richiesta fra reati per i quali vi è stato patteggiamento ed altri reati.

Cass. civ. n. 4132/1996

Non può farsi applicazione, in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., dell'istituto della continuazione fra una condanna inflitta da giudice italiano ed altra inflitta da giudice straniero, per la quale vi sia stato riconoscimento in Italia, non potendo la continuazione ricomprendersi fra gli «effetti penali» della condanna cui fa riferimento, nel disciplinare i casi di riconoscimento delle sentenze penali straniere, l'art. 12, n. 1, c.p.

Cass. civ. n. 2819/1995

L'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato in executivis ai sensi dell'art. 671 c.p.p. non è consentita con riferimento a fatti giudicati con unica sentenza, in quanto si verrebbe, in caso contrario, a violare il principio di intangibilità del giudicato, quale che sia il motivo per cui all'istituto non sia stata data operatività nella fase di cognizione. (Nella specie il giudice di merito, con sentenza pronunciata nel 1970, e cioè prima della modifica dell'art. 81 c.p. introdotta dal D.L. n. 99 del 1974, aveva inflitto pene distinte per i reati di estorsione continuata, falso, rapina, violenza privata e violazione di domicilio).

Cass. civ. n. 1490/1994

La rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione è prevista, a norma dell'art. 671 c.p.p., soltanto per la disciplina del concorso formale o della continuazione. Non può farsi ricorso a tale norma per il caso di successioni di leggi incriminatrici nel tempo, ai fini della rideterminazione della pena. (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avverso ordinanza che aveva respinto l'istanza diretta al giudice dell'esecuzione volta a rideterminare la pena inflitta per i delitti di cui agli artt. 71 e 74 L. n. 685/1975, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 73 comma 7 D.P.R. n. 309/90, introdotta con legge successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna).

Cass. civ. n. 1315/1994

In tema di reato continuato l'identità del disegno criminoso non può essere presunta e l'imputato ha un onere di allegazione di sentenze, necessitando il corredo di prove e di argomentazioni tali da dimostrare l'unicità del disegno criminoso in cui devono essere ricomprese le diverse azioni od omissioni fin dal primo momento.

Cass. civ. n. 4909/1993

L'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato, prevista dall'art. 671 c.p.p., è esclusa in relazione a reati già estinti per effetto dell'ammistia e per i quali in conseguenza, non si verifica l'effetto negativo che veniva dall'esecuzione di più pene per reati non giudicati in un simultaneus processus. L'eventuale applicazione del disposto dell'art. 671 c.p.p. anche in tal caso, invero, non comporterebbe neppure la cancellazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale ma al contrario alle iscrizioni esistenti verrebbe aggiunta quella del provvedimento in questione.

Cass. civ. n. 4568/1993

In materia di reato continuato, l'art. 671, c.p.p. relativo all'applicazione della continuazione nella fase esecutiva dei provvedimenti giurisdizionali pronunciati in distinti procedimenti contro la stessa persona, rappresenta la necessaria conseguenza della riduzione delle ipotesi di connessione dei procedimenti nella fase di cognizione, perseguita dal legislatore con la tendenziale concentrazione del processo su un'unica imputazione, obiettivo ritenuto fondamentale per la funzione del rito accusatorio, ma che costituisce un indubbio pregiudizio del diritto dell'imputato di usufruire dei vantaggi derivanti dalla continuazione. Il favor separationis, obiettivo primario della filosofia cui si ispira il vigente codice di rito, avrebbe potuto, a causa dell'indicato pregiudizio, incidere su posizioni soggettive costituzionalmente presidiate (artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, della Costituzione). L'intervento del giudice dell'esecuzione, funzionalmente investito delle questioni attinenti all'esecuzione del giudicato — che, indubbiamente, subisce non lievi scalfitture dall'istituto introdotto dal vigente codice di procedura penale — non si sarebbe potuto estendere in maniera penetrante, così da giungere alla rivalutazione delle questioni concernenti l'esistenza del medesimo disegno criminoso, già trattata ed esclusa dal giudice della cognizione, in quanto altrimenti sarebbe stato scardinato il principio della certezza del diritto con riferimento alla sua concreta attuazione. Ne consegue che, come limite alla applicazione dell'istituto in sede esecutiva, opera la riserva «sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione», vale a dire, che tale giudice non abbia escluso l'esistenza di un medesimo disegno criminoso. Cosicchè mentre all'interessato è fatto carico di indicare i reati cui la continuazione si riferisce, spetta al giudice dell'esecuzione individuare i dati sostanziali relativi al medesimo disegno criminoso; un'operazione da compiere con approfondita disamina dei casi giudiziari, acquisendo di ufficio le copie delle sentenze o dei decreti irrevocabili se non già allegati alla richiesta.

Cass. civ. n. 3597/1993

In sede di determinazione della pena ai sensi dell'art. 3, secondo comma, L. 3 luglio 1989, n. 257, contenente le norme di attuazione della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, adottata il 21 marzo 1983 e ratificata con la L. 25 luglio 1988, n. 334, è preclusa al giudice l'applicazione dell'istituto della continuazione, non potendo ritenersi operante per analogia il disposto dell'art. 671 c.p.p. estraneo ai criteri fissati dall'art. 10 della convenzione stessa (vincolo quanto alla natura giuridica ed alla sanzione, come stabilite dallo Stato di condanna, per lo Stato di esecuzione, salvo il limite della compatibilità con la legge di quest'ultimo in riferimento alla natura ed alla durata stesse). (Fattispecie relativa al riconoscimento di sentenza resa dalla Central Criminal Court di Londra).

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