Art. 682 – Codice di procedura penale – Liberazione condizionale

1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale [176 c.p.].

2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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