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Art. 686 — Iscrizioni nel casellario giudiziale

Art. 686 — Iscrizioni nel casellario giudiziale

[1. Nel casellario giudiziale, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge, si iscrivono per estratto:

  1. a] nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:
  2. 1] le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l’oblazione ai sensi dell’articolo 162 del codice penale, sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
  3. 2] i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell’esecuzione non più soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna, l’applicazione dell’amnistia e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere;
  4. 3] i provvedimenti che riguardano l’applicazione di pene accessorie;
  5. 4] le sentenze non più soggette a impugnazione che hanno prosciolto l’imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità o disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato;
  6. b] nella materia civile:
  7. 1] le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato l’interdizione o l’inabilitazione e i provvedimenti che le revocano;
  8. 2] le sentenze con le quali l’imprenditore è stato dichiarato fallito;
  9. 3] le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle che hanno dichiarato la riabilitazione del fallito;
  10. 4] i decreti di chiusura del fallimento;
  11. c] i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all’espulsione dello straniero;
  12. d] i provvedimenti definitivi che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di soggiorno.

2. Quando sono state riconosciute dall’autorità giudiziaria, sono pure iscritte, nei casi previsti dal comma 1 lettera a], le sentenze pronunciate da autorità giudiziarie straniere.

3. Nel casellario si iscrive altresì, se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata e dell’eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa; devono inoltre essere iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione.]

  1. a] nella materia penale, regolata dal codice penale o da leggi speciali:
  2. 1] le sentenze di condanna e i decreti penali appena divenuti irrevocabili, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l’oblazione ai sensi dell’articolo 162 del codice penale, sempre che per le stesse non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
  3. 2] i provvedimenti emessi dagli organi giurisdizionali dell’esecuzione non più soggetti a impugnazione che riguardano la pena, le misure di sicurezza, gli effetti penali della condanna, l’applicazione dell’amnistia e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere;
  4. 3] i provvedimenti che riguardano l’applicazione di pene accessorie;
  5. 4] le sentenze non più soggette a impugnazione che hanno prosciolto l’imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità o disposto una misura di sicurezza o dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato;
  6. b] nella materia civile:
  7. 1] le sentenze passate in giudicato che hanno pronunciato l’interdizione o l’inabilitazione e i provvedimenti che le revocano;
  8. 2] le sentenze con le quali l’imprenditore è stato dichiarato fallito;
  9. 3] le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle che hanno dichiarato la riabilitazione del fallito;
  10. 4] i decreti di chiusura del fallimento;
  11. c] i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all’espulsione dello straniero;
  12. d] i provvedimenti definitivi che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto od obbligo di soggiorno.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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