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Art. 618 — Decisioni delle sezioni unite

Art. 618 — Decisioni delle sezioni unite

1. Se una sezione della corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite .

1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.

1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d’ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 36072/2018

La disposizione prevista dall’art. 618, comma 1 bis, cod. proc. pen., inserita dall’art.1, comma 66, legge 23 giugno 2017, n.103, introduce, al fine di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, un’ipotesi di rimessione obbligatoria alle sezioni unite, che trova applicazione anche con riferimento alle decisioni intervenute precedentemente all’entrata in vigore della nuova disposizione.

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Cass. pen. n. 17850/2017

Nel giudizio di cassazione, nell’ipotesi di accertato contrasto giurisprudenziale, la questione controversa non è rimessa alle sezioni unite ai sensi dell’art. 618 cod. proc. pen., se il ricorso può trovare autonoma soluzione in ragione della presenza di un concorrente motivo di annullamento del provvedimento impugnato. [In motivazione la S.C., richiamando il cosiddetto principio della ” ragione più liquida” già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, nella giurisdizione civile, ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito a causa della sua nullità, ritenendo recessiva l’opzione della rimessione alle Sezioni Unite].

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Cass. pen. n. 865/1993

Presupposto indispensabile per la rimessione di una questione alle Sezioni unite a norma dell’art. 618 è che assoluta inconciliabilità fra le diverse affermazioni di principio emerga, ictu oculi, dalla comparazione fra determinate massime, e non la mera possibilità che una certa pronuncia si riveli incompatibile con una delle interpretazioni – o delle implicazioni – che sia lecito attribuire ad un’altra.

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