Art. 618 – Codice di procedura penale – Decisioni delle sezioni unite
1. Se una sezione della corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite.
1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.
1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 36208/2024
Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.
Cass. civ. n. 2970/2024
L'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite su richiesta del Procuratore generale, dei difensori delle parti o d'ufficio, quando le questioni proposte sono di speciale importanza, è, ai sensi dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen., prerogativa della Prima Presidenza della Corte di cassazione, che, se non ne ravvisa i presupposti, assegna il ricorso alla singola sezione, sicché, una volta fissata in ambito sezionale la data di trattazione, l'istanza che la parte rivolga alla Prima Presidenza affinché la questione venga rimessa alle Sezioni Unite deve essere decisa, secondo i criteri di cui all'art. 618 cod. proc. pen., dalla sezione assegnataria e dal relativo collegio giudicante.
Cass. pen. n. 36072/2018
La disposizione prevista dall'art. 618, comma 1 bis, cod. proc. pen., inserita dall'art.1, comma 66, legge 23 giugno 2017, n.103, introduce, al fine di rafforzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, un'ipotesi di rimessione obbligatoria alle sezioni unite, che trova applicazione anche con riferimento alle decisioni intervenute precedentemente all'entrata in vigore della nuova disposizione.
Cass. pen. n. 17850/2017
Nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi di accertato contrasto giurisprudenziale, la questione controversa non è rimessa alle sezioni unite ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., se il ricorso può trovare autonoma soluzione in ragione della presenza di un concorrente motivo di annullamento del provvedimento impugnato. (In motivazione la S.C., richiamando il cosiddetto principio della " ragione più liquida" già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, nella giurisdizione civile, ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito a causa della sua nullità, ritenendo recessiva l'opzione della rimessione alle Sezioni Unite).
Cass. pen. n. 865/1993
Presupposto indispensabile per la rimessione di una questione alle Sezioni unite a norma dell'art. 618 è che assoluta inconciliabilità fra le diverse affermazioni di principio emerga, ictu oculi, dalla comparazione fra determinate massime, e non la mera possibilità che una certa pronuncia si riveli incompatibile con una delle interpretazioni - o delle implicazioni - che sia lecito attribuire ad un'altra.