Art. 629 – Codice di procedura penale – Condanne soggette a revisione

1. È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena è già stata eseguita o è estinta.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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