Art. 641 – Codice di procedura penale – Effetti dell’inammissibilità o del rigetto

1. L'ordinanza che dichiara inammissibile [634] la richiesta o la sentenza che la rigetta [637] non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale