Art. 641 – Codice di procedura penale – Effetti dell’inammissibilità o del rigetto

1. L'ordinanza che dichiara inammissibile [634] la richiesta o la sentenza che la rigetta [637] non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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