Art. 641 – Codice di procedura penale – Effetti dell’inammissibilità o del rigetto

1. L'ordinanza che dichiara inammissibile [634] la richiesta o la sentenza che la rigetta [637] non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 21737/2006

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'attività materiale di presentazione dell'istanza può essere assolta anche da un soggetto diverso dall'istante o dal procuratore speciale, atteso che l'intenzione del legislatore, nel disciplinare il procedimento, è quella di favorire l'istanza riparatoria e non quella di frapporre ostacoli sul suo percorso. (Nel caso di specie si trattava di soggetto delegato dal procuratore speciale). (Annulla con rinvio, App. Milano, 15 Dicembre 2004).

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