Art. 557 – Codice di procedura penale – Procedimento per decreto
1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o presenta domanda di oblazione.
2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non puó chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.
3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 6873/2024
L'improcedibilità del processo di espropriazione forzata in conseguenza dell'omessa o tardiva trascrizione del pignoramento o dell'omesso o tardivo deposito del documento che la dimostra configura una ipotesi di estinzione "atipica"; pertanto, il provvedimento che dispone la predetta chiusura anticipata o che la nega (anche omettendo di provvedere sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c., mezzo che riguarda soltanto le ipotesi di estinzione tipica dell'esecuzione, ma esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 366/2024
E' nulla per contrasto con il divieto di cui all'art. 458 c.c. la transazione con la quale uno dei futuri eredi, quando è ancora in vita il de cuius, rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di disposizione posti in essere dalla de cuius in quanto idonei a dissimulare una donazione.
Cass. civ. n. 31125/2023
L'accoglimento dell'azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso determina una comunione tra il predetto e l'erede istituito nella quale la quota del primo è corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta, determinata in proporzione al valore dell'intera massa, la cui stima va compiuta alla data di apertura della successione ovvero, qualora debba procedersi alla divisione, alla data di effettivo scioglimento della comunione.
Cass. civ. n. 29821/2023
In caso di insufficienza del relictum a soddisfare i diritti dei legittimari, per avere il de cuius effettuato in vita donazioni eccedenti la quota disponibile, la riduzione delle stesse, pronunciata su istanza del legittimario, ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria spettantegli ex lege, determinando il concorso della successione legittima con quella necessaria. Ne consegue che la domanda di accertamento della simulazione di atti dispositivi compiuti dal de cuius, avanzata dall'erede legittimario in riferimento alla quota di successione ab intestato, non implica che egli abbia fatto valere i diritti di erede, piuttosto che quelli di legittimario, allorché, dall'esame complessivo della domanda, risulti che l'accertamento era stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa, sicché, in tali casi, non possono trovare applicazione le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione, ponendosi l'erede in posizione antagonista a quella del de cuius e potendosi giovare, perciò, del regime più favorevole di cui all'art. 1417 c.c.
Cass. civ. n. 24321/2023
Il decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna va legittimamente notificato al solo imputato e non anche al suo difensore, dovendo solo il primo essere posto a conoscenza dell'imputazione e della facoltà di richiedere riti alternativi ed essendo prevista, per il secondo, unicamente la notifica dell'avviso della data fissata per il giudizio.
Cass. civ. n. 23036/2023
La rinuncia del coniuge all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima può comportare un arricchimento nel patrimonio della figlia beneficiata, nominata erede universale, tale da integrare gli estremi di una donazione indiretta, se corra un nesso di causalità diretta tra donazione e arricchimento.
Cass. pen. n. 19735/2011
In tema di restituzione nel termine, la rinuncia a proporre opposizione a decreto penale è volontaria ed esclude pertanto il diritto alla restituzione anche quando dipenda da un errore che sia comunque frutto di una soggettiva interpretazione o valutazione dell'interessato. (Fattispecie in cui la richiedente aveva dedotto di non avere proposto opposizione in quanto convinta che il decreto penale concernesse gli stessi fatti già oggetto di altro decreto penale opposto).
Cass. pen. n. 16523/2011
Il giudice dell'esecuzione dinanzi al quale sia stata eccepita la nullità del titolo esecutivo e contestualmente avanzata istanza di restituzione nel termine per impugnare in ragione di difetto di effettiva conoscenza dello stesso, deve pregiudizialmente verificare la validità del suddetto titolo e, qualora abbia accertato l'esecutività, è tenuto altresì ad esaminare autonomamente la menzionata istanza presentata ai sensi dell'art. 175 c.p.p. (Fattispecie in tema di decreto penale di condanna).
Cass. pen. n. 43404/2010
Il "dies a quo" del termine per l'opposizione a decreto penale di condanna, che cada in periodo di sospensione feriale, deve ritenersi coincidente con il 15 settembre (che quindi "non computatur"), con la conseguenza che il computo del termine deve avere inizio dal 16 settembre. (Diff., Cass. n. 34645 del 2008, non massimata; vedi Cass., Sez. un. civ., n. 3668 del 1995). (Rigetta, Gip Trib. Chiavari, 20/10/2009).
Cass. pen. n. 1794/2008
L'avviso di conclusione delle indagini non è dovuto sia nel procedimento per decreto penale di condanna, sia nel conseguente, eventuale giudizio d'opposizione, che si svolga con le forme del decreto di citazione a giudizio immediato.
Cass. pen. n. 12914/2008
L'errore "quoad poenam" contenuto nel decreto penale di condanna, consistente nella irrogazione da parte del giudice di una pena cumulativa anzichè alternativa in relazione a contravvenzione oblabile ex art. 162 bis cod. pen., legittima l'imputato a richiedere l'ammissione all'oblazione speciale nel termine di giorni dieci dalla notifica contestualmente all'atto di opposizione, termine insuscettibile di restituzione ex art. 175 cod. proc. pen. in quanto al suo inutile decorso consegue la preclusione processuale derivante dal combinato disposto degli artt. 141 disp. att. cod. proc. pen. 464, comma terzo e 557, comma secondo, cod. proc. pen.. (Rigetta, Trib. Salerno, 20 Aprile 2007).
Cass. pen. n. 6377/2007
Ai sensi degli articoli 464, comma primo, e 456, comma terzo, cod. proc. pen., il termine a comparire per il giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna che si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica è pari a trenta giorni. (Rigetta, App. Roma, 24 Febbraio 2006).
Cass. pen. n. 38540/2007
L'oblazione facoltativa è applicabile anche alle contravvenzioni punite con pena alternativa attribuite alla competenza del giudice di pace, anche se commesse prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 274 del 2000. (Fattispecie riguardante la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza).
Cass. pen. n. 41292/2006
L'avviso all'indagato di chiusura delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. non è compatibile con la struttura del procedimento per decreto, sia perché questo si caratterizza per un contraddittorio posticipato all'opposizione e per una conoscenza completa del fascicolo del pubblico ministero, sia perché il decreto penale di condanna contiene tutti gli elementi utili ad orientare la difesa ed è accompagnato da un congruo termine che consente la presa visione del fascicolo e l'estrazione di copie.
Cass. pen. n. 12939/2006
In caso di opposizione a decreto penale di condanna non è consentito all'imputato presentare domanda di oblazione nel giudizio instaurato a seguito dell'opposizione, senza alcuna distinzione tra oblazione ordinaria ed oblazione discrezionale ex art. 162 bis cod. pen., atteso che in materia rilevano le disposizioni di cui all'art. 141 disp. att. cod. proc. pen. (procedimento di oblazione) e le modificazioni introdotte con la L. n. 479 del 1999 agli artt. 464, comma terzo, e 557, comma secondo, cod. proc. pen., in base alle quali la domanda di oblazione deve essere presentata entro il termine di giorni quindici dalla notificazione del decreto penale, contestualmente all'atto di opposizione. (Rigetta, Trib. Lodi, 6 Aprile 2004).
Cass. pen. n. 23615/2005
Non è viziato da nullità ai sensi dell'art. 552, comma secondo, cod.proc.pen., sotto il profilo dell'insufficiente specificazione del luogo di comparizione, il decreto di citazione a giudizio che, qualora si tratti di città di modeste dimensioni, rechi esclusivamente l'indicazione del Comune dove ha sede il tribunale, senza indicare anche la via e il numero civico, ove esso è ubicato, e neppure l'aula di udienza, atteso che tali omissioni non possono costituire fattore di incertezza circa il luogo di comparizione, agevolmente individuabile usando la normale diligenza.
Cass. pen. n. 12341/2005
La domanda di oblazione discrezionale proposta, "ex" art. 162-bis c.p., nella fase delle indagini preliminari può essere ripresentata nel giudizio conseguente alla opposizione a decreto penale di condanna, atteso che, mentre l'imputato non può in sede dibattimentale chiedere la definizione del processo con la oblazione, "ex" art. 464 c.p.p., comma terzo, ove la richiesta sia stata tempestivamente presentata questa può essere rinnovata ai sensi del comma quinto del citato art. 162-bis c.p..
Cass. pen. n. 41733/2004
In tema di nullità, per difetto di notificazione, del decreto che dispone il giudizio immediato, emesso dal G.I.P. a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, trova applicazione il disposto dell'art. 143 disp.att.c.p.p., attuativo di un principio di generale applicabilità nella fase del giudizio, indipendentemente dalla natura, collegiale o monocratica, del giudice e dal carattere, ordinario o speciale, del rito adottato, al fine di evitare un'anomala regressione del procedimento in tutti quei casi in cui il vizio rilevato o denunciato non investa lo stesso atto genetico del rapporto processuale.
Cass. pen. n. 24346/2003
Nel giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale che si svolge davanti al giudice monocratico, anche dopo la riforma operata con la legge n. 479 del 1999, il termine per la comparizione è quello di trenta giorni previsto dall'art. 456, comma 3, c.p.p., in quanto il richiamo operato dal nuovo terzo comma dell'art. 557 c.p.p. alle disposizioni che regolano il procedimento per decreto davanti al tribunale in composizione collegiale in quanto compatibili, non esclude l'utilizzo del termine previsto per il giudizio immediato che pure è incompatibile con il rito davanti al giudice monocratico, in quanto il procedimento monitorio deve essere improntato a criteri di economicità e speditezza.
Cass. pen. n. 32418/2001
In tema di procedimenti speciali davanti al tribunale in composizione monocratica, prevedendo l'art. 557, comma 3, c.p.p. che, in caso di opposizione a decreto penale, si osservino le disposizioni relative al procedimento per decreto contenute nel libro VI, titolo V, stesso codice (artt. 459-464) solo «in quanto applicabili», ed essendo da escludere l'applicabilità del giudizio immediato (richiamato nell'art. 464, comma 1, c.p.p.) ai procedimenti attribuiti alla competenza del tribunale in composizione monocratica, deve concludersi che nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale davanti al tribunale in composizione monocratica il termine di comparizione non può essere quello di trenta giorni previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 464, comma 1, e 456, comma 3, c.p.p., ma va individuato in quello di sessanta giorni (riducibile, nei casi di urgenza, a quarantacinque), previsto dall'art. 552, comma 3, c.p.p. per l'ordinario decreto di citazione diretta a giudizio davanti al giudice monocratico, salvo che venga fatta richiesta di giudizio abbreviato, nel qual caso il termine va individuato in quello di cinque giorni, stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'art. 464 c.p.p.
Cass. pen. n. 25227/2001
In tema di successione di leggi penali nel tempo, la disciplina applicabile all'opposizione al decreto penale di condanna e al conseguente giudizio deve essere individuata con riferimento alla legge vigente al momento della presentazione dell'opposizione e non a quello della notifica del decreto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di oblazione, presentata in dibattimento, perché l'opposizione al decreto — notificato nella previgente disciplina — era stata proposta quando era già in vigore la legge 16 dicembre 1999, n. 479, che impone di formulare con tale atto l'istanza di oblazione).