Art. 560 – Codice di procedura penale – Giudizio abbreviato
[1. Nel corso delle indagini preliminari ovvero nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, l’imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato.
2. Sulla richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede entro cinque giorni e, se presta il consenso, emette decreto di citazione a giudizio e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari.
3. Il decreto di citazione a giudizio contiene le indicazioni previste dall’articolo 555 comma 1 lettere a), b), c), f), g), h), nonchè l’indicazione del giudice per le indagini preliminari competente per il giudizio e del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione.
4. Il decreto di citazione è notificato all’imputato e alla persona offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza. Entro il medesimo termine è notificato al difensore dell’imputato avviso della data dell’udienza.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 15678/2024
Gli atti di gestione del rapporto locativo ad uso diverso - come la registrazione tardiva del contratto o il diniego di rinnovo alla prima scadenza ex art. 29 l. n. 392 del 1978 - compiuti durante la procedura esecutiva dall'esecutato non nella sua qualità di custode (o in tale qualità, ma in mancanza della autorizzazione del giudice dell'esecuzione) sono radicalmente improduttivi di effetti nei confronti della procedura e dello stesso conduttore, anche in caso di estinzione della procedura esecutiva per causa diversa dalla vendita forzata dell'immobile anteriore alla prima scadenza del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto valido il diniego di rinnovo - per la scadenza del 31 marzo 2017, in forza di un contratto stipulato il 31 marzo 2011 e registrato il 19 gennaio 2016 - in pendenza di una procedura esecutiva sul bene locato, iniziata nel 2014, evidenziando, altresì, l'inopponibilità del contratto stante la radicale inefficacia della sua registrazione effettuata dal locatore successivamente al pignoramento).
Cass. civ. n. 9670/2024
Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 59 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 119 del 2016, ordina la liberazione dell'immobile pignorato non costituisce autonomo titolo esecutivo idoneo a fondare una separata esecuzione per rilascio, bensì atto del processo di espropriazione immobiliare suscettibile di attuazione deformalizzata direttamente da parte degli ausiliari del giudice che lo ha emesso, con la conseguenza che i soggetti coinvolti o pregiudicati da tale provvedimento possono trovare tutela delle loro ragioni esclusivamente nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 29070/2023
In assenza di un'espressa previsione normativa ad hoc, il custode giudiziario di un immobile sottoposto a pignoramento non può partecipare alle assemblee condominiali, salvo che il giudice dell'esecuzione abbia fornito sul punto specifiche istruzioni operative, contenute nel provvedimento di nomina del custode o in altro successivo.
Cass. civ. n. 25368/2023
Il contratto di locazione dell'immobile pignorato, stipulato dal debitore esecutato senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, è nullo per violazione di norma imperativa, con la conseguenza che la somma versata dal (preteso) conduttore al locatore deve intendersi corrisposta per un'occupazione "sine titulo", e che la procedura esecutiva può chiederne conto al debitore-locatore e non già al conduttore che abbia pagato in buona fede e sulla base di un ragionevole affidamento nella legittimazione del ricevente, essendo costui liberato ai sensi dell'art. 1189 c.c.
Cass. civ. n. 22166/2023
In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, nel caso in cui, intervenuto il pignoramento del bene prima della seconda scadenza contrattuale, il contratto venga a cessare per la mancata autorizzazione del giudice dell'esecuzione alla relativa rinnovazione, al conduttore spetta l'indennità di avviamento ex art. 34 della l. n. 392 del 1978, la cui corresponsione, da parte dell'acquirente in forza del decreto di trasferimento, si pone quale condizione per il rilascio, con la conseguenza che, fino a tale momento, il conduttore è tenuto a versare soltanto la somma convenuta a titolo di canone, restando escluso il maggior danno ex art. 1591 c.c.
Cass. civ. n. 17856/2023
In tema di azione di riduzione, non sussiste l'onere di preventiva collazione da parte dei legittimari, atteso che quest'ultima attribuisce al coerede un concorso sul valore della donazione, di regola realizzato attraverso un incremento della partecipazione sul "relictum", laddove il legittimario, per il valore che esprime la lesione di legittima, ha diritto a ricevere quel valore, in natura, con conseguente ammissibilità del concorso tra le due azioni.
Cass. civ. n. 8998/2023
In tema di sospensione dell'esecuzione forzata, l'art. 626 c.p.c. - secondo cui in pendenza della sospensione del processo non può compiersi alcun atto esecutivo, salvo che il giudice dell'esecuzione disponga diversamente – si riferisce ai soli atti volti alla progressione della procedura (vale a dire alla liquidazione dei beni pignorati o alla distribuzione del ricavato), fermi restando gli atti già compiuti, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, dopo la sospensione, può adottare atti di natura conservativa o di gestione attiva dei beni pignorati, dovendosi in ogni caso escludere che, qualora i cespiti siano stati locati prima del pignoramento, possa ordinarsi - per effetto della mera sospensione - la restituzione al locatore dei canoni comunque riscossi dal custode giudiziario.
Cass. civ. n. 4236/2023
I soggetti che occupano (di fatto o di diritto) l'immobile pignorato, in quanto estranei a tutte le questioni che riguardano il regolare svolgimento del processo esecutivo (del quale non subiscono direttamente gli effetti), non sono legittimati a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento, potendone, al più, contestare l'opponibilità quale titolo esecutivo per l'obbligo di rilascio nei loro confronti (oltre che impugnare ex art. 617 c.p.c. l'ordine di liberazione dell'immobile eventualmente emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 560 c.p.c.).
Cass. pen. n. 5303/1996
Una volta emesso dal P.M., a norma dell'art. 560 c.p.p., il decreto di citazione per il giudizio abbreviato, non è più ammissibile la regressione del processo con la restituzione degli atti al P.M., tranne che siano riscontrate dal giudice che procede nullità afferenti al decreto di citazione o alla relativa notifica. (Nella specie, è stato ritenuto abnorme il provvedimento del Gip presso la pretura che aveva disposto la restituzione degli atti al P.M. motivandola con la presa d'atto dell'astensione dei difensori dall'udienza).