Art. 565 – Codice di procedura penale – Procedimento per decreto
[1. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro VI.
2. Con l’atto di opposizione l’imputato chiede al giudice di emettere decreto che dispone il giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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