Art. 107 – Codice di procedura penale – Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore
1. Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all'autorità procedente e a chi lo ha nominato.
2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all'autorità procedente.
3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 864/2025
In tema di sgravi per l'alluvione del 1994 in Piemonte di cui all'art. 4, comma 90, l. n. 350 del 2003, la decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015 esenta l'Italia dall'obbligo di recuperare gli aiuti relativi a regimi illegali concessi per le calamità naturali risalenti ad oltre dieci anni prima della sua decisione, ma non rientrano nella nozione di "aiuti concessi" quelli per i quali l'erogazione erogazione è ancora sub iudice e, quindi, come nella specie, i pagamenti effettuati in esecuzione di un provvedimento giudiziale tempestivamente impugnato.
Cass. civ. n. 27637/2024
La rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare all'imputato, che non abbia provveduto a una nuova nomina fiduciaria, un difensore d'ufficio, posto che l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio.
Cass. civ. n. 22687/2024
Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato pronunciata su impugnazione per revocazione può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, in quanto ogni diversa censura sulla decisione di merito non avrebbe ad oggetto una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 21894/2024
In tema di violazione dell'art. 146, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992 (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), qualora l'accertamento sia stato effettuato in centro abitato mediante rilevazione fotografica a mezzo di impianto semaforico automatico c.d. PARVC (Project Automation Red Violation Control) è illegittima la contestazione differita in assenza di una preventiva approvazione dell'installazione e del posizionamento dell'apparecchio con delibera della giunta comunale perché avvenuta in assenza di adeguata regolamentazione amministrativa in deroga da parte dell'ente proprietario.
Cass. civ. n. 20355/2024
La rinuncia al mandato da parte del difensore domiciliatario, senza contestuale dichiarazione, comunicata all'autorità procedente, di non accettazione delle notifiche relative al procedimento presso il proprio studio, non priva di efficacia la precedente elezione di domicilio.
Cass. civ. n. 19498/2024
In tema di estinzione per prescrizione delle servitù prediali, il precetto non è atto idoneo a interrompere il termine ventennale stabilito dall'art. 1073 c.c., in quanto contiene solo un'intimazione ad adempiere e non è diretto all'instaurazione né di un giudizio né del processo esecutivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto atto idoneo ad interrompere la prescrizione della servitù di non edificare la notifica dell'atto di precetto dell'ordine di demolizione effettuata a seguito dell'accertamento della predetta servitù intervenuto con sentenza passata in giudicato).
Cass. civ. n. 16784/2024
Gli atti presidenziali di amministrazione del processo (nella specie, emanati dal presidente di sezione di una Corte d'appello al fine di redistribuire i processi pendenti sul ruolo di un magistrato trasferito ad altro ufficio, rimodulandone altresì la scansione cronologica) non hanno natura propriamente amministrativa, non costituendo attuazione di una funzione discrezionale imperniata sulla ponderazione dell'interesse pubblico primario con gli altri interessi privati concorrenti, ma, in quanto inerenti all'organizzazione della giurisdizione, sono espressione di una competenza riservata all'ordine giudiziario, con la conseguenza che sono insindacabili da parte di qualsivoglia altro giudice, restando affidata la tutela del diritto della parte ad una decisione della causa in tempi ragionevoli ai rimedi preventivi o risarcitori di cui alla l. n. 89 del 2001 ovvero alle forme di interlocuzione endo-processuale con il giudice istruttore ovvero ancora, a livello ordinamentale, alla possibilità di segnalazione disciplinare al Procuratore generale della Corte di cassazione o al Ministro della giustizia (ferma restando, peraltro, la valutabilità dei suddetti provvedimenti organizzativi ai fini del conferimento o della conferma degli incarichi direttivi o semi-direttivi e in sede di valutazione di professionalità del magistrato).
Cass. civ. n. 11601/2024
In tema di confessoria servitutis, la legittimazione dal lato passivo è anzitutto di colui che, oltre a contestare l'esistenza della servitù, abbia un rapporto attuale con il fondo servente (proprietario, comproprietario, titolare di un diritto reale sul fondo o possessore suo nomine), potendo solo nei confronti di tali soggetti esser fatto valere il giudicato di accertamento, contenente, anche implicitamente, l'ordine di astenersi da qualsiasi turbativa nei confronti del titolare della servitù o di rimessione in pristino ex art. 2933 c.c.; gli autori materiali della lesione del diritto di servitù possono, invece, essere eventualmente chiamati in giudizio quali destinatari dell'azione ex art. 1079 c.c., solo se la loro condotta abbia concorso con quella di uno dei predetti soggetti, o abbia comunque implicato la contestazione della servitù, fermo restando che, nei loro riguardi, possono essere esperite, ex art. 2043 c.c., l'azione di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 2058 c.c., l'azione di riduzione in pristino con l'eliminazione delle turbative e molestie.
Cass. civ. n. 7226/2024
I canoni percepiti per la concessione di aree demaniali marittime - a seguito della decisione della Commissione europea del 4 dicembre 2020, che ha considerato il regime di esenzione fiscale quale aiuto di Stato, disponendone l'eliminazione - costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'IRES, quali redditi diversi, con deduzione forfettaria delle spese del 50%, ai sensi dell'art.6, comma 9 quater, della l. n.84 del 1994, introdotto con l'art. 4 bis del d.l. n. 68 del 2022, conv. con modif. dalla l. 108 del 2022, con efficacia per i periodi d'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2022 e con esclusione di ogni obbligo per l'Amministrazione finanziaria di recuperare a tassazione i canoni delle annualità precedenti per le quali non é stato corrisposto il tributo.
Cass. civ. n. 3824/2024
In tema di archiviazione, non è abnorme il decreto con cui il giudice dichiara inammissibile la richiesta riguardante procedimento relativo a "ignoti seriali", depositata in formato analogico e non telematico, in forza dell'attestato malfunzionamento del sistema informatico "APP" da parte del Procuratore della Repubblica, trattandosi di provvedimento non adottato in carenza di potere e non causativo di un'irrimediabile stasi processuale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la restituzione degli atti non preclude al pubblico ministero di reiterare la richiesta di archiviazione, non determinandosi alcuna nullità nel caso in cui sia tardiva rispetto al termine previsto per la chiusura delle indagini preliminari).
Cass. civ. n. 37875/2023
In caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, il giudice, in assenza di nuova nomina fiduciaria, ha l'obbligo, a pena di nullità ex art. 178, lett.c), cod. proc. pen., di designare tempestivamente un difensore di ufficio, onde evitare che all'imputato, in situazione di sostanziale minorata difesa, siano precluse, di fatto, scelte processuali soggette a termini perentori e consentire al difensore nominato di poter rendere edotto l'assistito innanzitutto della facoltà di indicare un nuovo difensore di fiducia. (Fattispecie in cui il ricorrente, detenuto per altra causa, aveva potuto nominare un nuovo difensore di fiducia solo due giorni prima dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, circostanza addebitabile anche al ritardo con cui il giudice, dopo aver preso atto della rinuncia al mandato da parte dell'originario difensore fiduciario, aveva nominato, ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., un difensore di ufficio).
Cass. civ. n. 37438/2023
La rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare tempestivamente all'imputato che ne sia rimasto privo un difensore di ufficio non potendo ritenersi equipollente la designazione in udienza di un difensore immediatamente reperibile in sostituzione di quello non comparso, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., poiché siffatta designazione ha natura episodica e temporanea e non può tradursi in una situazione permanente, pena la violazione dell'effettività del diritto di difesa.
Cass. civ. n. 33910/2023
In tema di costituzione di servitù di elettrodotto, il potere-dovere del giudice, adito per la pronuncia della sentenza costitutiva di tale servitù, di riscontrare la rispondenza del percorso progettato, alla stregua del contemperamento delle esigenze del fondo dominante con quelle del fondo servente (art.121, r.d. n. 1775 del 1933) non trova limitazioni o deroghe per il fatto che tale tracciato sia già stato oggetto di valutazione da parte dell'autorità amministrativa, in sede di autorizzazione all'impianto della linea elettrica (art. 107, r.d. cit.), tenuto conto che questa autorizzazione, pur essendo presupposto del diritto di ottenere la Costituzione della servitù, si pone su un piano autonomo, ed investe la valutazione di interessi di ordine generale, diversi da quelli coinvolti nel successivo momento dell'imposizione della servitù medesima. 11/12/1933 num. 1775 art. 121, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1056 CORTE COST.
Cass. civ. n. 28621/2023
La tassa di sbarco e imbarco delle merci e la tassa di ancoraggio hanno natura di tributi interni, la cui riscossione non integra un aiuto di Stato contrario al diritto dell'Unione europea, e sono compatibili con il divieto di dazi doganali, con il divieto di restrizioni quantitative all'importazione e con il divieto di imposizioni interne discriminatorie verso i prodotti importati, applicandosi senza distinguere l'origine, nazionale od estera, delle merci che ne sono oggetto.
Cass. civ. n. 26910/2023
L'azione dell'Inail, a norma degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nei confronti del datore di lavoro per conseguire la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, quando il fatto sia imputabile agli incaricati dello stesso datore di lavoro, ha fondamento nella responsabilità solidale del primo e, pertanto, può essere esercitata indipendentemente dalla partecipazione al processo degli altri condebitori, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in quanto l'art. 1292 c.c., postulando la totalità dell'adempimento dell'obbligazione da parte di un solo obbligato con effetto liberatorio per tutti gli altri, consente l'accertamento giudiziale e la conseguente condanna nei confronti del solo obbligato prescelto dal creditore, essendo irrilevante a tal fine ogni questione relativa ai rapporti interni fra gli obbligati e salva restando, d'altra parte, la facoltà del giudice (ove il caso concreto ne suggerisca l'opportunità) di ordinare l'intervento del terzo cui ritenga comune la causa.
Cass. civ. n. 25633/2023
ordinamento UE - Cedevolezza rispetto alla decisione della Commissione - Ragioni - Eliminazione del giudicato dall'ordinamento interno - Esclusione - Mera inefficacia sul piano del diritto unionale - Questioni attinenti al recupero dell'agevolazione illegittima - Esclusiva rilevanza in fase di ottemperanza. In tema di aiuti di stato, il giudicato che riconosca il diritto all'agevolazione in contrasto con l'ordinamento UE è cedevole rispetto alla decisione con cui la Commissione accerti siffatto contrasto, sia quando antecedente sia quando successivo ad essa, in quanto, nell'una come nell'altra ipotesi, emesso in violazione della disciplina, cogente per gli ordinamenti interni degli Stati membri, che attribuisce all'esclusiva competenza della Commissione la valutazione circa la compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti; siffatta cedevolezza, tuttavia, non si esplica nel senso di una non consentita modificazione od eliminazione del giudicato come titolo di per sé esistente, ma si estrinseca soltanto sul piano dell'inidoneità di esso a produrre effetti, alla stregua del diritto unionale, cosicché eventuali questioni riguardanti quest'ultimo profilo, con particolare riguardo al recupero dell'agevolazione illegittima, possono essere discusse soltanto in sede di ottemperanza.
Cass. civ. n. 23078/2023
Ove venga proposta l'"actio confessoria servitutis" (anche per usucapione), è tardiva la successiva proposizione in appello della azione di servitù coattiva, atteso che le predette azioni presentano "petita" e "causae petendi" del tutto distinte – in quanto con la prima si deduce un diritto esistente, con la seconda si mira a costituire il diritto "ex novo" - con la conseguenza che quest'ultima costituisce domanda nuova rispetto alla prima.
Cass. civ. n. 19974/2023
La chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, involgendo valutazioni sull'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia in appello, che in sede di legittimità; pertanto, il giudice di appello può solo constatare la rituale dichiarazione di estinzione del giudizio da parte del giudice di primo grado, ove non si sia provveduto alla riassunzione del processo, con l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo, nel termine di un anno dall'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo pronunciata a seguito dell'inottemperanza all'ordine di chiamata in causa. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale la quale aveva escluso che, all'esito della cancellazione della causa dal ruolo, la successiva riassunzione, effettuata nei confronti degli originari convenuti ma non nei confronti del terzo, comportasse di per sé l'estinzione del giudizio).
Cass. civ. n. 1940/2023
In tema di infortuni sul lavoro derivati dall'inosservanza delle regole per la realizzazione di ponteggi destinati all'esecuzione di "lavori in quota", integra la violazione dell'art. 136 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'omessa previsione di misure atte a garantire la stabilità del ponteggio in uso, senza che rilevi la quota o l'altezza dal suolo alle quali operano i lavoratori. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità del datore di lavoro per le gravi lesioni riportate da un operaio, impegnato in lavori edili in uno dei piani più bassi del ponteggio, a seguito della caduta determinata dal ribaltamento della struttura, non ancorata alla parete, né altrimenti stabilizzata, come prescritto dal piano di montaggio).
Cass. pen. n. 16958/2018
La rinuncia al mandato difensivo comporta l'obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare all'imputato - che non abbia provveduto ad una nuova nomina fiduciaria - un difensore d'ufficio, in quanto l'eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio.
Cass. pen. n. 38944/2015
Nel giudizio d'appello, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia non ha effetto finché la parte non sia assistita da un nuovo difensore, come nel caso in cui non sia decorso il termine a difesa concesso, ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen., al nuovo difensore nominato; ne deriva che, in tale ipotesi, è legittima la trattazione del dibattimento alla presenza del precedente difensore rinunciante. (In motivazione, la Corte ha precisato che la pendenza del termine a difesa funge da condizione sospensiva dell'efficacia della rinuncia al mandato).
Cass. pen. n. 8350/2011
Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, a cui sia stato tempestivamente notificato in precedenza l'avviso per l'udienza, non comporta l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio e di rinviare l'udienza.
Cass. pen. n. 47441/2008
L'onere di comunicare "subito" all'autorità procedente la non accettazione o la rinuncia all'incarico difensivo è assolto solo in caso di comunicazione tempestiva, ovvero quando la stessa non provoca alcun ritardo nella definizione del processo. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che è tale la comunicazione che non determina rinvii dell'udienza già fissata né rinnovazione delle notificazioni già effettuate).
Cass. pen. n. 3549/1999
In tema di nomina di difensore, la revoca delle precedenti nomine, che risultino in eccedenza rispetto al numero consentito, può avvenire anche attraverso “comportamento concludente”. Invero, non essendo prevista come obbligatoria la adozione di determinate forme, in base ai principi generali di manifestazione della volontà, qualora la parte, pur senza revocare espressamente il mandato conferito a precedente difensore, ne abbia nominato un altro e di questo solo, in concreto, si sia avvalsa (affidando a lui ogni atto ed adempimento in modo che l'incarico risulti espletato direttamente ed autonomamente da tale professionista), deve riconoscersi la sussistenza di un'inequivocabile volontà dell'assistito, diretta a revocare il precedente mandato.
Cass. pen. n. 9478/1998
Nel caso in cui, l'imputato, senza revocare espressamente il precedente difensore, nomini durante il giudizio d'appello altro difensore di fiducia, e solo di questi in concreto si avvalga, concentrando su di esso la propria scelta, a lui affidando la propria difesa in ogni atto, adempimento o parte del procedimento di secondo grado, di guisa che il difensore prescelto, e solo questi in modo personale, diretto e autonomo abbia espletato l'incarico affidatogli, deve ritenersi per facta concludentia ed inequivocabilmente, l'intento dell'imputato stesso di affidare le attività defensionali al solo difensore che lo ha effettivamente assistito, e quindi, in sostanza, di revocare il mandato all'altro difensore.
Cass. pen. n. 1346/1998
Nel vigente ordinamento processuale penale non è prevista la rinuncia tacita, o la revoca tacita, del mandato difensivo. Pertanto sino a che non interviene un espresso atto contrario resta valido l'incarico al difensore di fiducia nominato.
Cass. pen. n. 6660/1997
In tema di rinuncia del difensore al mandato difensivo, qualora un difensore, nominato in primo grado dall'imputato congiuntamente ad altro difensore, non abbia partecipato ad alcuna udienza del giudizio di primo grado, in cui era stato invece sempre presente l'altro difensore, deve ritenersi che egli abbia implicitamente rinunciato al mandato, a nulla rilevando la formale omissione della comunicazione della rinuncia alla autorità procedente prescritta dall'art. 107, comma primo, c.p.p.. Ne consegue che legittimamente l'avviso per il giudizio di appello è dato esclusivamente al difensore che aveva concretamente prestato l'attività difensiva in primo grado.
Cass. pen. n. 4036/1996
Attesi i differenti presupposti della difesa di fiducia e di quella d'ufficio, non può riguardarsi come illegittima la designazione, da parte del giudice, come difensore d'ufficio, del medesimo legale che, già investito di mandato fiduciario, vi aveva rinunciato, restando peraltro tenuto, ai sensi dell'art. 107, comma 3, c.p.p., a continuare, medio tempore, ad assicurare la difesa della parte.
Cass. pen. n. 3898/1996
Nel vigente ordinamento processuale penale non è ammessa la rinuncia tacita all'incarico da parte del difensore nominato: la stessa invero non può desumersi dalla condotta processuale tenuta dal difensore poiché non compete, di certo, all'autorità giudiziaria, in difetto di una espressa disposizione di legge, sindacare, al di là delle ipotesi del tutto particolari di abbandono o di rifiuto della difesa previste dall'art. 105 c.p.p., le scelte difensive, espressioni di esercizio libero, autonomo ed inviolabile del diritto di difesa. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso che il mancato intervento del difensore all'interrogatorio cosiddetto di garanzia potesse essere interpretato quale rinuncia al mandato).
Cass. pen. n. 9305/1994
Nel caso in cui l'imputato, pur avendo nominato due difensori, si sia limitato in concreto ad avvalersi di uno solo di essi, sul quale ha concentrato la propria scelta originaria, a lui affidando nella prassi la propria difesa in ogni atto, adempimento o parte del procedimento, di guisa che il difensore prescelto, e solo questi in modo personale, diretto e autonomo abbia espletato l'incarico affidatogli, ciò, pur non comportando revoca della nomina formalmente conferita, dimostra, per facta concludentia ed inequivocabilmente, l'intento dell'imputato stesso di affidare le attività defensionali al solo difensore che lo ha effettivamente assistito. Ne consegue che la nullità derivante dall'omessa notificazione a tale difensore dell'avviso della data fissata per il dibattimento, configura una nullità relativa che deve essere eccepita nel termine di cui all'art. 491 c.p.p., espressamente richiamato dall'art. 181, comma 3 dello stesso codice.
Cass. pen. n. 3418/1993
Il difensore di ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., non può essere revocato ad libitum, implicitamente, con una successiva nomina di ufficio; in caso di mancato reperimento, mancata comparizione o abbandono di difesa va designato un suo sostituto (che non impediva al difensore «titolare» di intervenire senza bisogno di nuova designazione). L'inosservanza di dette disposizioni è causa di nullità inquadrabile tra quelle assolute ai sensi dell'art. 178 c.p.p. in quanto attinente all'assenza del difensore.
Cass. pen. n. 7928/1993
Il criterio interpretativo formatosi in relazione al codice di rito del 1930, secondo cui non poteva ritenersi la permanenza della qualità di difensore nell'avvocato che, pur regolarmente avvisato, non si fosse presentato all'udienza del giudizio di primo grado, fosse fatto ivi sostituire onde non spettava al medesimo l'avviso per l'udienza del procedimento di appello, può essere ribadito anche nel quadro normativo del nuovo codice, con riguardo alla situazione in cui, nell'udienza di primo grado, l'imputato sia stato assistito da altro difensore, pure di fiducia ed anch'esso regolarmente avvisato. I dati rilevanti di tale situazione sono infatti riconducibili — per facta concludentia — ad un abbandono della difesa dell'imputato, da parte del detto difensore assente, congiunto alla presa d'atto di ciò, da parte dell'imputato stesso, che peraltro, affidandosi alla sola difesa del difensore presente, mostra di intendere revocare il mandato all'altro difensore. Essendo così riscontrabile la perdita della qualità di difensore in quest'ultimo non gli spetta l'avviso per l'udienza del giudizio di appello.
Cass. pen. n. 11869/1990
Qualora i difensori formulino istanza di rinvio del procedimento dichiarando di rinunciare al mandato in caso di mancato accoglimento della stessa, il giudice non ha obbligo di disporre il rinvio perché la rinuncia condizionata non è prevista dall'ordinamento processuale e perché la rinuncia stessa non è in ogni caso operante fino a quando non sia comunicata alla parte e questa non abbia avuto modo di provvedere alla sostituzione del difensore.