Art. 358 – Codice di procedura penale – Attività di indagine del pubblico ministero
1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 35366/2024
Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente di Poste Italiane s.p.a. addetto alla contabilizzazione degli importi riscossi dai portalettere a titolo di corrispettivo dei servizi di recapito pacchi in contrassegno, stante la natura pubblicistica del servizio postale universale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di peculato dell'appropriazione di tali importi da parte dell'addetto).
Cass. civ. n. 27090/2024
Non integra il delitto di peculato l'appropriazione di beni di una società privata che, senza essere partecipata da un ente pubblico e priva dei poteri pubblicistici derivanti da una concessione traslativa, svolga un servizio pubblico in forza di un contratto di appalto, quest'ultimo non imprimendo un vincolo di destinazione pubblicistica sui beni destinati all'espletamento del servizio e, di conseguenza, non comportando l'attribuzione della qualifica di pubblico agente in capo al dipendente che ne disponga. (Fattispecie relativa ad appropriazioni di carburante appartenente ad una società appaltatrice del servizio comunale di raccolta dei rifiuti).
Cass. civ. n. 24731/2024
Il titolare di autoscuola che organizza corsi propedeutici al rilascio della "carta di qualificazione del conducente" non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto per il conseguimento del titolo e il rilascio dell'attestato finale è necessario sostenere un successivo esame presso la Motorizzazione Civile.
Cass. civ. n. 22280/2024
Integra il delitto di peculato la condotta del dipendente di Poste Italiane s.p.a. che si appropri di somme di denaro afferenti al risparmio postale, rivestendo questi la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto l'attività di raccolta del risparmio (nella specie, mediante buoni postali fruttiferi) contemplata dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, eseguita per conto di Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., ha natura pubblicistica.
Cass. civ. n. 22275/2024
Non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio il dipendente di Poste Italiane s.p.a. addetto allo sportello di cassa che, su incarico del cliente, effettui il pagamento dei tributi tramite modello F24, trattandosi di attività meramente esecutiva che esclude il possesso di specifiche competenze tecniche o informatiche, nonché priva del carattere dell'autonomia e della discrezionalità tipiche delle mansioni di concetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che la ricevuta del modello, predisposta dallo strumento telematico, è riconducibile direttamente a Poste Italiane s.p.a. nella sua soggettività giuridica e non al singolo operatore di sportello, quale soggetto che attesta per conto della società).
Cass. civ. n. 15473/2024
In caso di mancato perfezionamento per trasferimento o irreperibilità del destinatario, la notificazione dell'impugnazione o dell'opposizione deve considerarsi meramente tentata e, quindi, omessa, poiché priva di uno degli esiti positivi previsti dall'ordinamento secondo il modello legale del procedimento prescelto, sicché il diritto di impugnazione deve intendersi consumato, salva la possibilità di un suo nuovo esercizio nel rispetto del termine cui esso è soggetto, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, di un'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c..
Cass. civ. n. 13599/2024
Nei giudizi regolati dal rito del lavoro il potere di proporre impugnazione, salva l'eccezionale ipotesi dell'appello con riserva di motivi prevista dall'art. 433, comma 2, c.p.c., sorge solo dopo che, con il deposito in cancelleria del testo della sentenza, completo di dispositivo e motivazione, sia venuto a compimento il relativo procedimento di formazione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso per cassazione notificato dopo la lettura del dispositivo in udienza e prima del deposito suddetto, ferma restando la possibilità di tempestiva proposizione di un nuovo ricorso successivamente al deposito stesso, non ostandovi il disposto dell'art. 358 c.p.c., a norma del quale soltanto l'intervenuta dichiarazione giudiziale di inammissibilità o improcedibilità del gravame - e non anche la semplice pendenza di una impugnazione in sé inammissibile o improcedibile - vale a precludere la sua valida rinnovazione, sempre che il termine utile non sia ancora decorso. (Principio affermato in relazione ad un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada).
Cass. civ. n. 28647/2023
Nell'ipotesi di notifica di un secondo atto di appello che faccia seguito al primo non ancora dichiarato inammissibile o improcedibile, l'osservanza del termine breve decorrente da quest'ultimo non ha un effetto di proroga del termine lungo, restando, pertanto, il secondo atto di impugnazione assoggettato al termine (breve o lungo) che per primo viene a scadenza, in quanto la locuzione "indipendentemente dalla notificazione" posta ad apertura dell'art. 327 c.p.c. sta ad attestare che il termine lungo va comunque rispettato, sia stata o meno notificata la sentenza, e che, dunque, la notifica può avere l'effetto di far scattare anche il termine breve e determinare - ove l'impugnazione non lo rispetti - la formazione del giudicato se venuto a scadere prima del termine lungo, ma non anche quello di precludere la formazione del predetto giudicato per effetto della scadenza del termine lungo se - nelle ipotesi predette - maturata anteriormente a quella del termine breve.
Cass. civ. n. 25169/2023
Non è configurabile il delitto di peculato nei confronti del titolare di una ricevitoria del lotto che effettui nel suo locale delle giocate per sé senza versare il corrispettivo dovuto allo Stato, in difetto della natura pubblica del denaro oggetto della pretesa appropriazione. (In motivazione la Corte ha precisato che di tale danaro, non oggetto di riscossione, il ricevitore non acquisisce la disponibilità in ragione del proprio ufficio, né si appropria con interversione del titolo di possesso).
Cass. pen. n. 47013/2018
Il dovere del pubblico ministero di svolgere attività d'indagine a favore dell'indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, sicché la sua violazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione fondato sulla mancata assunzione di una prova decisiva. (In motivazione la Corte ha chiarito che la valutazione della necessità di accertare fatti e circostanze favorevoli spetta unicamente al pubblico ministero, che agisce come organo di giustizia, non essendo vincolato, in tale veste, dalle indicazioni della difesa).
Cass. pen. n. 10061/2013
Il dovere del P.M. di svolgere attività di indagine a favore dell'indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, sicché la sua violazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione proposto per mancata assunzione di una prova decisiva. (Nella specie, la Corte ha evidenziato che la difesa può comunque svolgere attività di indagine in via autonoma rispetto al P.M. nonché formulare proprie richieste istruttorie nel giudizio ordinario o abbreviato).