Art. 379 – Codice di procedura penale – Determinazione della pena
1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena è determinata a norma dell'articolo 278 [4].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 2129/2025
Avverso il decreto di liquidazione dell'equa indennità riconosciuta in favore dell'amministratore di sostegno, in forza del combinato disposto degli artt. 379 e 411 c.c., é proponibile il reclamo, non l'opposizione di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché l'amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice ma un gestore degli interessi del beneficiario.
Cass. civ. n. 26281/2024
In tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 reg. esec. cod. strada, nel solo caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta del predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata, sul rilievo che, a fronte delle specifiche allegazioni difensive circa l'omissione delle verifiche annuali relative all'apparecchio, non era stata presa in esame l'incidenza dell'omesso adempimento sull'effettiva funzionalità dell'etilometro).
Cass. civ. n. 9021/2023
E' configurabile il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, e non quello di favoreggiamento reale, nel caso in cui l'agente non si limita ad aiutare gli associati a conservare il denaro provento dell'attività del sodalizio, ma collabora costantemente e stabilmente alla sua gestione. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come partecipazione ad associazione mafiosa la condotta dell'imputata, che aveva ricevuto, detenuto e occultato, con continuità, i guadagni del sodalizio, destinati agli associati detenuti e ai capi latitanti).
Cass. pen. n. 17386/2011
Ai fini della verifica dei limiti edittali stabiliti per l'arresto in flagranza, e, più in generale, della determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari, non si deve tener conto della recidiva reiterata. (Vedi Corte cost., sentenza n. 223 del 2006; Cass., sez. II, n. 29142 del 2008, e sez. VI, n. 21546 del 2009, non massimate). (Annulla senza rinvio, Trib. Tropea sez. dist. Scalea, 20/07/2009).
Cass. pen. n. 28554/2007
Nella determinazione della pena agli effetti dell'applicazione di misure cautelari personali, qualora concorrano circostanze aggravanti e attenuanti delle quali si debba tener conto a norma dell'art. 278 cod. proc. pen., si deve far ricorso al giudizio di comparazione, non potendo avere ingresso, a tal fine, il criterio dell'aumento massimo per le prime e della diminuzione minima per le seconde previsto dall'art. 157 cod. pen., che riguarda materia diversa e non si riferisce comunque all'ipotesi di concorso di circostanze di segno opposto. (Fattispecie relativa a misura cautelare personale applicata a imputato minorenne). (Annulla con rinvio, Trib.min. Napoli, 28 Febbraio 2007).
Cass. pen. n. 696/2000
In ragione del rinvio all'art. 278 c.p.p. contenuto nell'art. 379 c.p.p., ai fini dell'applicazione delle norme sull'arresto in flagranza, si deve avere riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Ne consegue, in ragione dell'autonomia del reato tentato, che non è consentito l'arresto in flagranza per delitti tentati per i quali, in applicazione dell'art. 56 c.p., non risulti comminata una pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.