Art. 515 – Codice di procedura penale – Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento
1. I verbali degli atti di cui è stata data lettura e i documenti ammessi a norma dell'articolo 495 sono inseriti, unitamente al verbale di udienza, nel fascicolo per il dibattimento [431].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 2127/1995
Al fascicolo d'ufficio del dibattimento non possono essere allegate dichiarazioni raccolte dal P.M. nel corso delle indagini preliminari se non utilizzate per le contestazioni e ciò anche a seguito delle modifiche normative apportate all'art. 500 c.p.p. dalla L. n. 356/1992.