Art. 515 – Codice di procedura penale – Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento
1. I verbali degli atti di cui è stata data lettura e i documenti ammessi a norma dell'articolo 495 sono inseriti, unitamente al verbale di udienza, nel fascicolo per il dibattimento [431].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17545/2024
Integra il reato di tentativo di frode in commercio anche la sola detenzione, presso i magazzini aziendali, di un prodotto di natura diversa, per origine, provenienza, qualità o quantità, da quella dichiarata, ove si tratti di merce destinata alla vendita. (Fattispecie relativa alla riscontrata presenza, all'interno delle cantine di un'azienda vinicola, di bottiglie di vino Barolo DOCG, prodotto e invecchiato fuori dalla zona di produzione tutelata).
Cass. pen. n. 2780/1996
È legittima l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di prospetti riassuntivi di attività di polizia giudiziaria, elaborati da ufficiale di P.G. che, esaminato come testimone, ad essi abbia legittimamente fatto riferimento nel corso della deposizione, consultandoli in aiuto della memoria.
Cass. pen. n. 2127/1995
Al fascicolo d'ufficio del dibattimento non possono essere allegate dichiarazioni raccolte dal P.M. nel corso delle indagini preliminari se non utilizzate per le contestazioni e ciò anche a seguito delle modifiche normative apportate all'art. 500 c.p.p. dalla L. n. 356/1992.