Art. 529 – Codice di procedura penale – Sentenza di non doversi procedere

1. Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo.

2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria [537].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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