Art. 201 – Codice di procedura penale – Segreto di ufficio

1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali [357 c.p.], i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio [358 c.p.] hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti [204, 256; 326 c.p.].

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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