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Art. 201 — Segreto di ufficio

Art. 201 — Segreto di ufficio

1. Salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali [ 357 c.p.], i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio [ 358 c.p.] hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti [ 204, 256; 326 c.p.].

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 200 commi 2 e 3.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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