12 Mag Art. 201 — Segreto di ufficio
Posted at 15:46h
in Codice procedura penale
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Terzo – Prove > Titolo II – Mezzi di prova > Capo I – Testimonianza
1. Salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali [ 357 c.p.], i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio [ 358 c.p.] hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti [ 204, 256; 326 c.p.].
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 200 commi 2 e 3.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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