Art. 218 – Codice di procedura penale – Presupposti dell’esperimento giudiziale
1. L'esperimento giudiziale è ammesso [392 1 lett. f)] quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.
2. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20066/2010
L'esperimento giudiziale ha la funzione di verificare in concreto un'ipotesi esplicativa sullo sviluppo di un accadimento, ed a controllare il contesto, onde evitare il pericolo di fattori di confondimento. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che non costituisse esperimento giudiziale un'attività investigativa compiuta dalla polizia giudiziaria senza instaurazione del contraddittorio, e consistita nel mero confronto tra le parti mancanti dell'autovettura dell'imputato ed i frammenti rinvenuti sul luogo dell'incidente, che ne aveva evidenziato la sovrapponibilità).
Cass. civ. n. 2380/1995
Condizione imprescindibile per la utile effettuazione dell'esperimento giudiziale previsto dall'art. 218 c.p.p. è che sia possibile la ricostruzione del fatto in termini di sostanziale identità rispetto a quelli emergenti dai dati di riferimento. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo il rifiuto, da parte del giudice di merito, di dar luogo ad un esperimento giudiziale volto ad accertare se un teste, alla guida di un autoveicolo, avesse avuto o meno la possibilità di notare quanto da lui poi era stato riferito all'autorità inquirente, attesa la oggettiva ed insuperabile incertezza in ordine al dato costituito dalla velocità di marcia del veicolo suddetto).