Art. 246 – Codice di procedura penale – Ispezione di luoghi o di cose
1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento.
2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore [131, 378].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1865/2025
In tema di fallimento, il rapporto tra l'istituto della postergazione dei crediti da rimborso dei finanziamenti dei soci, regolato dall'art. 2467 c.c. e quello della compensazione in sede fallimentare, di cui all'art. 56 l.fall., si pone in termini di ontologica incompatibilità, nel senso che il creditore postergato non può compensare nella predetta sede i crediti di cui al menzionato art. 2467 c.c. con gli eventuali debiti verso il fallito, stante la inderogabile finalità di protezione dei creditori perseguita dalla disciplina in tema di finanziamento soci.
Cass. civ. n. 21854/2024
Configura concorso nel delitto di bancarotta impropria da aumento fittizio del capitale sociale, la condotta dell'esperto estimatore che, investito della valutazione di un bene conferito dall'amministratore unico in dissesto, lo sovrastimi falsamente e in misura rilevante nella consapevolezza dell'altrui progetto delittuoso, nonché della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico.
Cass. civ. n. 3971/2024
In tema di confisca di prevenzione della totalità di quote di s.r.l., l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati (ANBSC) non può essere convenuta in giudizio per il pagamento dei debiti contratti nell'esercizio dell'attività di impresa, in quanto la società resta immutata nella sua soggettività giuridica, ponendosi l'Agenzia quale gestore delle quote di partecipazione sociale acquisite ex lege in proprietà dello Stato.
Cass. civ. n. 29714/2023
Nel caso in cui, a fronte di un'eccezione di incapacità a testimoniare, il giudice abbia ammesso la prova con riserva di provvedere sulla stessa, la successiva assunzione della testimonianza - non preceduta dallo scioglimento della riserva - presuppone un giudizio di piena ammissibilità della prova, che vizia l'atto processuale di nullità relativa, con conseguente necessità, per la parte interessata, di sollevare tempestivamente la relativa eccezione ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 26044/2023
Interesse di mero fatto - Esclusione - Incapacità di due parti a rendersi reciproca testimonianza in cause connesse per identità di questioni - Insussistenza - Delibazione dell’attendibilità delle deposizioni rese da tali parti - Necessità.
Cass. civ. n. 19873/2023
L'obbligazione alternativa presuppone che entrambe le prestazioni dedotte in obbligazione facciano carico al medesimo soggetto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione ad una compravendita immobiliare in favore di una società, aveva ritenuto il pagamento del prezzo convenuto dalla società come obbligazione alternativa rispetto a quella di trasferimento di una quota sociale, a cui si era impegnato il socio).
Cass. civ. n. 14178/2023
Qualora il giudice abbia respinto con ordinanza l'eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente sollevata, essa deve essere nuovamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo la revoca del provvedimento emesso; in caso contrario, l'eccezione deve intendersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
Cass. civ. n. 9456/2023
La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione.
Cass. pen. n. 21539/2009
Nell'ipotesi in cui si accinga ad eseguire un'ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'obbligo per l'autorità giudiziaria di procedervi personalmente e di darne avviso al consiglio dell'ordine forense del luogo non viene meno, sebbene il difensore sia persona indagata, quando lo studio professionale risulti cointestato ad altro avvocato nominato suo difensore di fiducia e non sottoposto in quel momento ad indagini, con la conseguente nullità degli atti compiuti ove quelle prescrizioni non siano rispettate. (Rigetta, Trib. La Spezia, 22 Ottobre 2008).
Cass. pen. n. 6002/2007
L'obbligo per l'autorità giudiziaria, che si accinga ad eseguire un'ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, di darne avviso al consiglio dell'ordine forense del luogo non viene meno, sebbene il difensore sia sottoposto all'indagine, se lo studio professionale interessato sia cointestato ad altro avvocato non sottoposto in quel momento all'indagine e che abbia assunto l'ufficio difensivo seppure al di fuori di quel procedimento, con la conseguente nullità, ove l'avviso non sia dato, degli atti compiuti. (Annulla senza rinvio, Trib. lib. Cremona, 6 Aprile 2007).
Cass. pen. n. 2555/1994
Il verbale di sopralluogo, nel quale si descrive una situazione soggetta a modifiche - quale è quella di una sede stradale occlusa considerata nella specie dai verbalizzanti - è un tipico atto per il dibattimento a norma dell'art. 431 lett. b) c.p.p. Il concetto di irripetibilità si riferisce infatti all'impossibilità di attuare in sede dibattimentale quello stesso atto che la polizia giudiziaria ha a suo tempo compiuto. (Nella specie l'ispezione dei luoghi, atto previsto dagli artt. 244 e 246 c.p.p. tra i «mezzi di ricerca delle prove», che consiste nella verifica e descrizione dello stato dei luoghi attuate sul posto ed è strutturalmente diverso dal mezzo di prova costituito dalla testimonianza).
Cass. pen. n. 6861/1993
L'ispezione dei luoghi non è una prova ma un mezzo di ricerca della prova: in quanto tale sfugge alla disciplina dettata dall'art. 495, secondo comma, c.p.p., non essendo consentito ricomprendere nel termine «prova» — intesa come fonte di convincimento — il «mezzo» attraverso il quale la prova stessa viene ricercata per essere poi offerta al giudice ai fini della decisione. Le nozioni di mezzo di prova e di mezzo di ricerca della prova sono fra loro nettamente differenziate anche sotto il profilo normativo, come è dato evincere dal fatto che tutti i «mezzi di prova» — ossia le fonti di prova, personali o reali (testimonianze, esame delle parti, confronti, ricognizioni, esperimenti giudiziali, perizia, documenti) — sono ricompresi nel titolo secondo del libro terzo del codice penale, i «mezzi di ricerca dalla prova» (ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni) trovano una loro specifica ed autonoma disciplina nel successivo titolo terzo. Il ruolo che il nuovo codice di rito assegna al giudice gli impedisce di svolgere, di regolare, attività di ricerca della prova, essendo ciò demandato alle parti. Ne consegue che il rifiuto opposto dal giudice di merito di procedere ad ispezione dei luoghi è ricorribile in cassazione a norma dell'art. 606, primo comma, lettera d), c.p.p.