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Art. 246 — Ispezione di luoghi o di cose

Art. 246 — Ispezione di luoghi o di cose

1. All’imputato e in ogni caso a chi abbia l’attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l’ispezione è consegnata, nell’atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento .

2. Nel procedere all’ispezione dei luoghi, l’autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore [ 131, 378 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 2555/1994

Il verbale di sopralluogo, nel quale si descrive una situazione soggetta a modifiche – quale è quella di una sede stradale occlusa considerata nella specie dai verbalizzanti – è un tipico atto per il dibattimento a norma dell’art. 431 lett. b] c.p.p. Il concetto di irripetibilità si riferisce infatti all’impossibilità di attuare in sede dibattimentale quello stesso atto che la polizia giudiziaria ha a suo tempo compiuto. [Nella specie l’ispezione dei luoghi, atto previsto dagli artt. 244 e 246 c.p.p. tra i «mezzi di ricerca delle prove», che consiste nella verifica e descrizione dello stato dei luoghi attuate sul posto ed è strutturalmente diverso dal mezzo di prova costituito dalla testimonianza].

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Cass. pen. n. 6861/1993

L’ispezione dei luoghi non è una prova ma un mezzo di ricerca della prova: in quanto tale sfugge alla disciplina dettata dall’art. 495, secondo comma, c.p.p., non essendo consentito ricomprendere nel termine «prova» — intesa come fonte di convincimento — il «mezzo» attraverso il quale la prova stessa viene ricercata per essere poi offerta al giudice ai fini della decisione. Le nozioni di mezzo di prova e di mezzo di ricerca della prova sono fra loro nettamente differenziate anche sotto il profilo normativo, come è dato evincere dal fatto che tutti i «mezzi di prova» — ossia le fonti di prova, personali o reali [testimonianze, esame delle parti, confronti, ricognizioni, esperimenti giudiziali, perizia, documenti] — sono ricompresi nel titolo secondo del libro terzo del codice penale, i «mezzi di ricerca dalla prova» [ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni] trovano una loro specifica ed autonoma disciplina nel successivo titolo terzo. Il ruolo che il nuovo codice di rito assegna al giudice gli impedisce di svolgere, di regolare, attività di ricerca della prova, essendo ciò demandato alle parti. Ne consegue che il rifiuto opposto dal giudice di merito di procedere ad ispezione dei luoghi è ricorribile in cassazione a norma dell’art. 606, primo comma, lettera d], c.p.p.

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