Art. 251 – Codice di procedura penale – Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali
1. La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti.
2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali [352 3].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1557/1991
Nessun rilievo preclusivo in tema di sequestro svolgono l'accertata illegittimità della perquisizione, o la revoca di un precedente sequestro, ove vengano acquisite prove aventi caratteristica di realtà (res delicti), sia perchè perquisizione e sequestro hanno differenti presupposti e differente funzione giuridica, ancorchè eventualmente convergenti sul piano dei risultati, sia perchè, al di fuori di prove che regole sostanziali o processuali escludano in modo assoluto, tutte le altre sono coattivamente acquisibili, ed eventuali irregolarità nell'acquisizione, a parte censure di carattere disciplinare o penale, non impediscono che, in attesa della successiva emissione di valido sequestro, sulla cosa si realizzi quanto meno uno stato di «fermo reale» analogo a quello che l'art. 354 c.p.p. riconosce nei poteri degli agenti di polizia giudiziaria.