Avvocato.it

Art. 718 — Revoca e sostituzione delle misure

Art. 718 — Revoca e sostituzione delle misure

1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima .

2. La revoca è sempre disposta se il Ministro della giustizia ne fa richiesta .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”20″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”22″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 26156/2003

La definizione della procedura di estradizione con decisione favorevole alla stessa non preclude il controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura coercitiva nell’ambito del procedimento incidentale de libertate, purché la richiesta si fondi su motivi attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all’insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona non sia già stata consegnata allo Stato richiedente, e sempre che sulla questione non sia intervenuta, nel procedimento principale di estradizione, la decisione definitiva sulla questione de libertate che determina una preclusione endoprocessuale sul punto. [Nell’affermare tale principio la Corte ha altresì precisato che l’eventuale decisione definitiva sulla questione de libertate che sia intervenuta in sede di procedimento principale di estradizione determina esclusivamente una preclusione allo stato degli atti sulle questioni dedotte, le quali non possono essere riproposte dall’estradando rebus sic stantibus].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 31902/2002

In materia di revoca e di sostituzione delle misure cautelari nei confronti dell’estradando, l’art. 718 c.p.p. non richiama il procedimento di cui all’art. 127 c.p.p., ma statuisce soltanto che la corte di appello deve procedere «in Camera di consiglio», espressione da intendersi, alla luce del richiamo di cui all’art. 714, comma 2, c.p.p., come designante l’adozione dei provvedimenti da parte dell’organo collegiale secondo la procedura prevista dall’art. 299 c.p.p.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 34796/2001

In tema di procedura di estradizione, qualora in epoca successiva alla sentenza favorevole alla richiesta dello Stato estero si provveda con decreto ministeriale alla sospensione della consegna del cittadino e si chieda la revoca della misura coercitiva, il mantenimento del ritiro del passaporto, una volta revocata dal giudice la misura, non trova alcuna giustificazione, trattandosi di adempimento funzionale ad eventuale misura cautelare del divieto di espatrio che, in assenza di richiesta del ministro, non può essere disposta. [Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza della corte di appello che aveva respinto la richiesta di restituzione del passaporto sul presupposto della pendenza della pratica estradizionale e del permanere dell’esigenza di evitare che il possesso del passaporto potesse favorire la sottrazione dell’estradando all’esecuzione della consegna].

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 2832/1998

In tema di estradizione per l’estero, ove il Ministro di grazia e giustizia, per sua insindacabile scelta politica, sospenda l’esecuzione dell’estradizione a norma dell’art. 709 c.p.p., la misura coercitiva a cui l’estradando è eventualmente sottoposto va revocata, venendo a mancare, almeno temporaneamente, i presupposti che la giustificano e non trovando alcuna spiegazione la sua protrazione oltre i termini entro i quali, di norma, deve concludersi positivamente la relativa procedura.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 4497/1998

In tema di misure cautelari personali applicate ai fini della estradizione per l’estero, nessuna preclusione deriva alla proponibilità di richieste di revoca o sostituzione delle misure dall’avvenuto esaurimento del procedimento giurisdizionale a seguito della sentenza favorevole alla estradizione; sempre che dette richieste siano fondate sulla sopravvenuta inefficacia della misura o sulla sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari, dato che, dopo tale sentenza, il presupposto della prognosi della sussistenza delle condizioni per una sentenza favorevole alla estradizione, richiesto dall’art. 714, terzo comma, c.p.p., risulta ormai definito da detta decisione.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 841/1998

In materia di revoca e di sostituzione delle misure cautelari nei confronti dell’estradando la corte di appello deve provvedere a pena di nullità con l’osservanza delle forme previste dall’art. 127 c.p.p., fissando udienza in camera di consiglio — come previsto dall’art. 718 c.p.p. — e dando avviso alle parti e ai difensori per consentire la loro partecipazione.

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 2931/1995

L’esaurimento del procedimento giurisdizionale relativo alla decisione sulla estradizione a richiesta di uno Stato estero non preclude il controllo giurisdizionale sulle misure cautelari: l’art. 718 c.p.p. stabilisce che la corte d’appello e la Corte di cassazione possono disporre la revoca e la sostituzione delle «misure previste dagli articoli precedenti» senza delimitazione alla fase antecedente alla decisione sulla estradizione, così come l’art. 714, comma 1, stesso codice dispone che la persona della quale è demandata l’estradizione può essere sottoposta a misure cautelari «in ogni tempo».

[adrotate group=”22″]

Cass. pen. n. 3384/1995

L’ordinanza impositiva di una misura cautelare nei confronti di persona della quale è domandata l’estradizione per l’estero presuppone giudizio di prognosi sulle condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione; conseguentemente, una volta intervenuta una siffatta pronuncia, non è consentita la revoca della misura se non per sopravvenuta insussistenza delle esigenze cautelari, così come d’altro canto è dato argomentare a contrario dalla disposizione dell’art. 704, comma 4, c.p.p. che prevede la revoca della misura applicata in caso di decisione contraria all’estradizione.

[adrotate group=”22″]

[adrotate group=”21″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze