Art. 718 – Codice di procedura penale – Revoca e sostituzione delle misure
1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima.
2. La revoca è sempre disposta se il Ministro della giustizia ne fa richiesta.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 16830/2010
In tema di estradizione per l'estero, la decisione sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare va adottata dalla Corte di appello in composizione collegiale, previa fissazione di apposita udienza in camera di consiglio. (Annulla con rinvio, App. Catanzaro, 23/12/2009).
Cass. civ. n. 11180/2009
La decisione sulla richiesta di revoca della misura cautelare applicata in sede di procedimento di estradizione per l'estero non va adottata "de plano", bensì previa fissazione di apposita udienza in camera di consiglio. (Annulla con rinvio, App. Milano, 10 dicembre 2008).
Cass. civ. n. 15628/2008
In tema di estradizione per l'estero, nel corso del procedimento davanti alla Corte di cassazione, quest'ultima è competente, in base all'art. 718 cod. proc. pen., alla revoca e alla sostituzione della misura degli arresti domiciliari, in caso di trasgressione alle relative prescrizioni. (Revoca arresti domiciliari, App. Venezia 8 aprile 2008).
Cass. civ. n. 44116/2008
In tema d'estradizione per l'estero, è legittimo il ripristino d'ufficio della custodia cautelare a fini estradizionali, a seguito della violazione delle prescrizione degli arresti domiciliari. (Annulla senza rinvio, App. Bologna, 29 agosto 2008).
Cass. civ. n. 47527/2007
In tema di estradizione per l'estero, una volta che l'estradando sia stato rimesso in libertà per il venir meno delle esigenze cautelari, è necessaria una specifica richiesta del Ministro della giustizia per giustificare l'adozione della misura cautelare ex art. 704 cod.proc.pen.. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto inidonea a tal fine la richiesta ministeriale originariamente formulata con la trasmissione della domanda estradizionale). (Annulla senza rinvio, App. Trento, 15 giugno 2007).
Cass. civ. n. 41990/2004
In tema di estradizione per l'estero, l'intervenuta consegna dell'interessato allo Stato richiedente comporta l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dell'impugnazione proposta contro il provvedimento di diniego della revoca o sostituzione di misure coercitive già disposte durante il procedimento estradizionale definito.
Cass. civ. n. 31902/2002
In materia di revoca e di sostituzione delle misure cautelari nei confronti dell'estradando, l'art. 718 c.p.p. non richiama il procedimento di cui all'art. 127 c.p.p., ma statuisce soltanto che la corte di appello deve procedere «in Camera di consiglio», espressione da intendersi, alla luce del richiamo di cui all'art. 714, comma 2, c.p.p., come designante l'adozione dei provvedimenti da parte dell'organo collegiale secondo la procedura prevista dall'art. 299 c.p.p.
Cass. civ. n. 34796/2001
In tema di procedura di estradizione, qualora in epoca successiva alla sentenza favorevole alla richiesta dello Stato estero si provveda con decreto ministeriale alla sospensione della consegna del cittadino e si chieda la revoca della misura coercitiva, il mantenimento del ritiro del passaporto, una volta revocata dal giudice la misura, non trova alcuna giustificazione, trattandosi di adempimento funzionale ad eventuale misura cautelare del divieto di espatrio che, in assenza di richiesta del ministro, non può essere disposta. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza della corte di appello che aveva respinto la richiesta di restituzione del passaporto sul presupposto della pendenza della pratica estradizionale e del permanere dell'esigenza di evitare che il possesso del passaporto potesse favorire la sottrazione dell'estradando all'esecuzione della consegna).
Cass. civ. n. 2832/1998
In tema di estradizione per l'estero, ove il Ministro di grazia e giustizia, per sua insindacabile scelta politica, sospenda l'esecuzione dell'estradizione a norma dell'art. 709 c.p.p., la misura coercitiva a cui l'estradando è eventualmente sottoposto va revocata, venendo a mancare, almeno temporaneamente, i presupposti che la giustificano e non trovando alcuna spiegazione la sua protrazione oltre i termini entro i quali, di norma, deve concludersi positivamente la relativa procedura.
Cass. civ. n. 841/1998
In materia di revoca e di sostituzione delle misure cautelari nei confronti dell'estradando la corte di appello deve provvedere a pena di nullità con l'osservanza delle forme previste dall'art. 127 c.p.p., fissando udienza in camera di consiglio — come previsto dall'art. 718 c.p.p. — e dando avviso alle parti e ai difensori per consentire la loro partecipazione.