Art. 718 – Codice di procedura penale – Revoca e sostituzione delle misure

1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima.

2. La revoca è sempre disposta se il Ministro della giustizia ne fa richiesta.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 16830/2010

In tema di estradizione per l'estero, la decisione sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare va adottata dalla Corte di appello in composizione collegiale, previa fissazione di apposita udienza in camera di consiglio. (Annulla con rinvio, App. Catanzaro, 23/12/2009).

Cass. civ. n. 11180/2009

La decisione sulla richiesta di revoca della misura cautelare applicata in sede di procedimento di estradizione per l'estero non va adottata "de plano", bensì previa fissazione di apposita udienza in camera di consiglio. (Annulla con rinvio, App. Milano, 10 dicembre 2008).

Cass. civ. n. 15628/2008

In tema di estradizione per l'estero, nel corso del procedimento davanti alla Corte di cassazione, quest'ultima è competente, in base all'art. 718 cod. proc. pen., alla revoca e alla sostituzione della misura degli arresti domiciliari, in caso di trasgressione alle relative prescrizioni. (Revoca arresti domiciliari, App. Venezia 8 aprile 2008).

Cass. civ. n. 44116/2008

In tema d'estradizione per l'estero, è legittimo il ripristino d'ufficio della custodia cautelare a fini estradizionali, a seguito della violazione delle prescrizione degli arresti domiciliari. (Annulla senza rinvio, App. Bologna, 29 agosto 2008).

Cass. civ. n. 47527/2007

In tema di estradizione per l'estero, una volta che l'estradando sia stato rimesso in libertà per il venir meno delle esigenze cautelari, è necessaria una specifica richiesta del Ministro della giustizia per giustificare l'adozione della misura cautelare ex art. 704 cod.proc.pen.. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto inidonea a tal fine la richiesta ministeriale originariamente formulata con la trasmissione della domanda estradizionale). (Annulla senza rinvio, App. Trento, 15 giugno 2007).

Cass. civ. n. 41990/2004

In tema di estradizione per l'estero, l'intervenuta consegna dell'interessato allo Stato richiedente comporta l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dell'impugnazione proposta contro il provvedimento di diniego della revoca o sostituzione di misure coercitive già disposte durante il procedimento estradizionale definito.

Cass. civ. n. 31902/2002

In materia di revoca e di sostituzione delle misure cautelari nei confronti dell'estradando, l'art. 718 c.p.p. non richiama il procedimento di cui all'art. 127 c.p.p., ma statuisce soltanto che la corte di appello deve procedere «in Camera di consiglio», espressione da intendersi, alla luce del richiamo di cui all'art. 714, comma 2, c.p.p., come designante l'adozione dei provvedimenti da parte dell'organo collegiale secondo la procedura prevista dall'art. 299 c.p.p.

Cass. civ. n. 2832/1998

In tema di estradizione per l'estero, ove il Ministro di grazia e giustizia, per sua insindacabile scelta politica, sospenda l'esecuzione dell'estradizione a norma dell'art. 709 c.p.p., la misura coercitiva a cui l'estradando è eventualmente sottoposto va revocata, venendo a mancare, almeno temporaneamente, i presupposti che la giustificano e non trovando alcuna spiegazione la sua protrazione oltre i termini entro i quali, di norma, deve concludersi positivamente la relativa procedura.

Cass. civ. n. 841/1998

In materia di revoca e di sostituzione delle misure cautelari nei confronti dell'estradando la corte di appello deve provvedere a pena di nullità con l'osservanza delle forme previste dall'art. 127 c.p.p., fissando udienza in camera di consiglio — come previsto dall'art. 718 c.p.p. — e dando avviso alle parti e ai difensori per consentire la loro partecipazione.

Ricerca articolo

Ricerca altre sentenze

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale