Art. 746 – Codice di procedura penale – Effetti sull’esecuzione nello Stato
1. L'esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la durata della medesima.
2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello Stato richiesto, essa è stata interamente espiata.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 15517/2024
La cessione gratuita della quota di partecipazione ad una cooperativa edilizia, finalizzata all'assegnazione dell'alloggio in favore del cessionario, integra donazione indiretta dell'immobile, soggetta, in morte del donante, alla collazione ex art. 746 c.c., giacché tale quota esprime non una semplice aspettativa, ma un vero e proprio credito all'attribuzione dell'alloggio.
Cass. civ. n. 17409/2023
In tema di divisione ereditaria, spetta al coerede donatario la scelta di effettuare la collazione dell'immobile donato in natura, con la conseguenza che se non esercita tale scelta, la collazione deve farsi per imputazione del relativo valore alla quota di sua spettanza.
Cass. pen. n. 42895/2009
In tema di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale, lo Stato di condanna, ai fini di stabilire se permanga la propria competenza a provvedere in sede esecutiva in ordine ad una richiesta del condannato, deve preliminarmente acquisire presso lo Stato di esecuzione le informazioni necessarie circa l'avvenuto completamento dell'espiazione della pena, non potendo più eseguire la pena qualora lo Stato di esecuzione abbia comunicato di considerare completata l'esecuzione stessa.