Art. 71 – Codice penale – Condanna per più reati con unica sentenza o decreto
Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona , si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21021/2024
Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si consuma nel momento e nel luogo dell'effettiva occupazione del lavoratore in condizioni di sfruttamento, che concreta la situazione materiale offensiva del bene giuridico tutelato, sicché, mentre l'occupazione di più lavoratori nel medesimo contesto spazio-temporale integra un unico reato, l'occupazione di diversi gruppi di lavoratori in località separate, anche se unica sia la sede di assunzione o gestione amministrativa, integra una pluralità di delitti, in concorso materiale tra loro.
Cass. civ. n. 38714/2023
E' legittima la contestazione della recidiva in calce a più imputazioni, a condizione che i reati siano strettamente collegati tra loro, in quanto commessi in concorso formale o anche in concorso materiale, se realizzati nella stessa data e riconducibili alla stessa indole. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale avverso la decisione che aveva ritenuto applicabile la recidiva al solo reato rispetto al quale era stata formalmente contestata sul rilievo che gli altri reati indicati nell'imputazione, seppur della stessa indole, erano stati commessi in date diverse).
Cass. civ. n. 8082/2023
Nel giudizio di cognizione, il criterio moderatore del cumulo materiale, di cui all'art. 78 cod. pen., opera, necessariamente, dopo la riduzione di pena per il rito abbreviato, anche nel caso in cui sia riconosciuta la continuazione tra un reato già giudicato, per il quale è stata inflitta la pena più grave, e i reati oggetto del giudizio abbreviato, considerati satelliti del primo.
Cass. pen. n. 1/1971
È nulla la sentenza che, nel pronunciare condanna per più reati, infligga una pena unica, senza stabilire, in violazione dell'art. 483 c.p.p., la pena per ciascuno dei reati stessi; in tal modo, invero, non è dato tener ferma, per tutti gli effetti previsti dalle norme processuali, la ritenuta autonomia giuridica di ciascun reato né è possibile il controllo sulla corretta applicazione delle regole relative al cumulo delle pene e sul buon uso del potere discrezionale del giudice in ordine alla irrogazione della pena.