Art. 71 – Codice penale – Condanna per più reati con unica sentenza o decreto
Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona , si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21021/2024
Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si consuma nel momento e nel luogo dell'effettiva occupazione del lavoratore in condizioni di sfruttamento, che concreta la situazione materiale offensiva del bene giuridico tutelato, sicché, mentre l'occupazione di più lavoratori nel medesimo contesto spazio-temporale integra un unico reato, l'occupazione di diversi gruppi di lavoratori in località separate, anche se unica sia la sede di assunzione o gestione amministrativa, integra una pluralità di delitti, in concorso materiale tra loro.
Cass. civ. n. 48744/2023
In tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, l'abuso della finalità disciplinare presuppone l'insorgenza, al momento del fatto, dell'occasione di correggere o di punire, ossia che il soggetto passivo abbia tenuto una condotta da cui possa derivare una reazione di natura disciplinare, non potendo detta finalità desumersi dalla sola esistenza del rapporto esistente tra l'agente e la persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insussistente l'abuso nell'intervento di forza, mai trasmodato in volontarie percosse, tenuto dall'insegnante per separare gli alunni in lite a tutela della loro stessa incolumità, in adempimento degli obblighi di garanzia correlati all'esercizio della funzione educativa).
Cass. civ. n. 47673/2023
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 371 cod. pen., non assume rilievo l'ammissibilità del giuramento secondo i parametri della legge civile, essendo demandato al giudice penale accertare esclusivamente la falsità della dichiarazione giurata, di talché la parte non può invocare eventuali lacune o improprietà della formula di giuramento, ferma restando la facoltà della parte medesima di addurre, ove occorra, precisazioni e chiarimenti, allo scopo di evitare la parziale falsità della risposta.
Cass. civ. n. 38714/2023
E' legittima la contestazione della recidiva in calce a più imputazioni, a condizione che i reati siano strettamente collegati tra loro, in quanto commessi in concorso formale o anche in concorso materiale, se realizzati nella stessa data e riconducibili alla stessa indole. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale avverso la decisione che aveva ritenuto applicabile la recidiva al solo reato rispetto al quale era stata formalmente contestata sul rilievo che gli altri reati indicati nell'imputazione, seppur della stessa indole, erano stati commessi in date diverse).
Cass. civ. n. 8082/2023
Nel giudizio di cognizione, il criterio moderatore del cumulo materiale, di cui all'art. 78 cod. pen., opera, necessariamente, dopo la riduzione di pena per il rito abbreviato, anche nel caso in cui sia riconosciuta la continuazione tra un reato già giudicato, per il quale è stata inflitta la pena più grave, e i reati oggetto del giudizio abbreviato, considerati satelliti del primo.
Cass. civ. n. 7300/2023
Ai fini dell'integrazione del dolo del reato di depistaggio dichiarativo di cui all'art. 375, comma primo, lett. b), cod. pen., è necessario che l'agente, nel rendere dichiarazioni mendaci, sia animato dall'intento di ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale e che, dunque, abbia consapevolezza che le proprie dichiarazioni sono idonee a cagionare un pregiudizio per l'una o per l'altro. (In motivazione la Corte ha precisato che siffatto elemento costituisce l'aspetto propriamente specializzante della relativa fattispecie incriminatrice rispetto ai delitti di false informazioni al pubblico ministero e di falsa testimonianza).
Cass. civ. n. 13145/2022
Esula dal perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice dell'abuso di mezzi di correzione o di disciplina in ambito scolastico qualunque forma di violenza fisica o psichica, ancorché sostenuta da "animus corrigendi", atteso che, secondo la linea evolutiva tracciata dalla Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, le condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l'esercizio lecito del potere correttivo ed educativo - che mai deve deprimere l'armonico sviluppo della personalità del minore - lì dove l'abuso ex art. 571 cod. pen. presuppone l'eccesso nell'uso di mezzi che siano in sé giuridicamente leciti.
Cass. civ. n. 7969/2020
In tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, la nozione di malattia è più ampia di quella del fatto di lesione personale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, quali stato d'ansia, insonnia, disagio psicologico, disturbi del carattere ed alimentari.
Cass. civ. n. 11777/2020
L'elemento differenziale tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti non può individuarsi nel grado di intensità delle condotte violente tenute dall'agente, in quanto l'uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito. (In motivazione, la Corte ha precisato che il reato di abuso dei mezzi di correzione presuppone l'uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l'obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate).
Cass. civ. n. 36842/2019
È configurabile la condotta materiale del reato di cui all'art. 371-bis cod. pen. anche quando le false dichiarazioni siano rese nell'ambito di un procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti notizie di reato).
Cass. civ. n. 17810/2019
In tema di rapporti tra maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione, nel caso di uso sistematico di violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del minore affidato, anche se sorretto da "animus corrigendi", deve escludersi la configurabilità del meno grave delitto previsto dall'art. 571 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che integri il delitto di maltrattamenti la condotta di sistematico ricorso ad atti violenti tenuta dal ricorrente nei confronti dei figli minori della propria convivente, a nulla rilevando il preteso intento educativo).
Cass. civ. n. 48159/2019
Non configura il reato di truffa ma quello di cui all'art. 718 cod. pen., il gioco dei "tre campanelli" - e quelli similari delle "tre tavolette" o delle "tre carte" - in ragione del fatto che la condotta del soggetto che dirige il gioco non realizza alcun artificio o raggiro ma costituisce una caratteristica del gioco che rientra nell'ambito dei fatti notori, sempre che all'abilità ed alla destrezza di chi esegue il gioco non si aggiunga anche una fraudolenta attività del medesimo.
Cass. civ. n. 44698/2019
In tema di false dichiarazioni al pubblico ministero, il reato di cui all'art.371-bis cod.pen. si pone in rapporto di specialità unilaterale per specificazione rispetto al reato di favoreggiamento personale di cui all'art.378 cod.pen., pertanto non è configurabile il concorso formale tra le due fattispecie, determinandosi l'assorbimento della meno grave ipotesi di favoreggiamento nel più grave reato di false dichiarazioni. (In motivazione, la Corte ha precisato che entrambe le fattispecie di reato tutelano il regolare svolgimento dell'attività investigativa con la differenza che l'art.378 cod.pen. prevede una fattispecie a forma libera, rispetto alla quale l'art.371-bis cod.pen. incrimina le condotte che si sostanziano in dichiarazioni false o reticenti rese al pubblico ministero).
Cass. civ. n. 30406/2016
L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna per reato edilizio, non è estinto dalla morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza, non avendo natura penale ma di sanzione amministrativa accessoria.
Cass. civ. n. 51591/2016
In tema di esercizio del potere di correzione e disciplina in ambito lavorativo, configura il reato previsto dall'art. 571 cod. pen. la condotta del datore di lavoro che superi i limiti fisiologici dell'esercizio di tale potere (nella specie rimproveri abituali al dipendente con l'uso di epiteti ingiuriosi o con frasi minacciose), mentre integra il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. la condotta del datore di lavoro che ponga in essere nei confronti del dipendente comportamenti del tutto avulsi dall'esercizio del potere di correzione e disciplina, funzionale ad assicurare l'efficacia e la qualità lavorativa, e tali da incidere sulla libertà personale del dipendente, determinando nello stesso una situazione di disagio psichico (nella specie, lancio di oggetti verso il dipendente e imposizione di stare seduto per lungo tempo davanti alla scrivania del datore di lavoro senza svolgere alcuna funzione).
Cass. civ. n. 51056/2016
Ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art. 712, comma primo cod. pen., non è necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno.
Cass. civ. n. 25032/2016
Ai fini dell'accertamento del reato di esercizio di giuochi d'azzardo è necessaria la prova dell'effettiva esistenza di mezzi atti ad esercitarlo, dell'effettivo svolgimento di un gioco e, qualora si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, dell'effettivo utilizzo dell'apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente, in tale ultimo caso, accertare che lo stesso sia potenzialmente utilizzabile per l'esercizio del gioco d'azzardo.
Cass. civ. n. 43929/2015
Ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all'art. 712, comma primo cod. pen., non è necessario che l'acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendo, invece, ritenersi sussistente il reato, ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno.
Cass. civ. n. 8996/2015
Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il soggetto danneggiato che ha presentato denunzia per il delitto di false dichiarazioni al P.M., nel quale persona offesa è esclusivamente lo Stato-collettività.
Cass. civ. n. 1066/2015
Il reato di falso giuramento della parte è configurabile ogni volta che vi sia contrasto fra quanto viene giurato e la verità obiettiva, non essendo rilevante che tale contrasto sia totale o parziale, o che il falso interessi uno o più punti della formula del giuramento.
Cass. civ. n. 32835/2013
L'organizzazione di tornei di poker nella variante del "Texas Hold'Em", con posta in gioco costituita esclusivamente dalla sola quota d'iscrizione, l'assegnazione di un numero uguale di gettoni, di valore solo nominale, per ciascun giocatore, senza possibilità di rientrare in gioco acquistando altri gettoni, con preventiva individuazione del premio finale non costituisce esercizio di gioco d'azzardo quando, considerate le concrete modalità di svolgimento del gioco, risulti preponderante l'abilità del giocatore sull'alea ed irrilevante il fine di lucro rispetto a quello prettamente ludico.
Cass. civ. n. 11795/2013
Non integrano il delitto previsti dall'art. 571 c.p. le condotte di un insegnante di un asilo nido non violente e tipicamente affettuose, non potendo esse essere interpretate, per la loro connotazione di piccolo eccesso o mancanza di misura nella relazione tra l'educatore ed il minore, come abuso in ambito scolare materno-infantile. (Nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza del delitto in presenza di comportamenti di un insegnante di un asilo nido consistiti in baci sulla labbra ed abbracci molto intensi ai bambini).
Cass. civ. n. 7972/2013
Lo "chemin de fer" configura gli estremi del gioco d'azzardo, essendo fondato esclusivamente sull'alea, senza che sia determinante l'abilità del giocatore.
Cass. civ. n. 21193/2013
Il reato di falso giuramento si configura per il solo fatto che l'agente abbia giurato il falso su uno o più punti della formula deferita, poiché l'antigiuridicità del reato prescinde dal contenuto privatistico del giudizio civile cui l'incombente si riferisce.
Cass. civ. n. 1039/2012
Ai fini della configurazione del delitto di falso giuramento non assume alcuna rilevanza l'ammissibilità o la decisorietà del giuramento, da verificare in conformità alla legge civile, essendo sufficiente accertare la falsità della dichiarazione giurata.
Cass. civ. n. 16558/2011
Deve escludersi l'assorbimento del delitto di cui all'art. 371 "bis", c.p., in quello di calunnia, quando le false informazioni rese al P.M. non si esauriscano nella mera reiterazione di precedenti dichiarazioni rilevanti come fatti di calunnia, ma ne rappresentino un'evoluzione innovativa, attraverso la falsa rappresentazione di fatti diversi in tempi diversi, realizzando in tal modo autonome e diverse fattispecie incriminatrici.
Cass. civ. n. 4444/2011
Non è configurabile il reato di abuso di mezzi di correzione, qualora soggetto passivo sia il figlio già divenuto maggiorenne ancorché convivente, trattandosi di persona non più sottoposta all'autorità del genitore.
Cass. civ. n. 42904/2010
La disposizione di cui all'art. 371 bis, comma secondo, c.p.p., per cui il procedimento per il reato di false informazioni al pubblico ministero rimane sospeso fino a quando quello in cui sono state assunte le dichiarazioni non viene archiviato o definito in primo grado, è norma eccezionale e non è conseguentemente applicabile in via analogica nei procedimenti ad oggetto il diverso delitto di falsa testimonianza.
Cass. civ. n. 21639/2010
L'accertamento del reato di esercizio di giuochi d'azzardo richiede non solo la prova dell'effettiva esistenza di mezzi atti ad esercitarlo, ma, da un lato, la prova dell'effettivo svolgimento di un gioco e, dall'altro, ove si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, la prova dell'effettivo utilizzo dell'apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente, in tale ultimo caso, accertare che lo stesso sia "potenzialmente" utilizzabile per l'esercizio del gioco d'azzardo. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 718 c.p., relativa ad un distributore automatico di "chewing-gum" modello DAC-Engeneering, ritenuto apparecchio elettronico di genere proibito perché assimilabile a "videopoker" in assenza dei dovuti accertamenti).
Cass. civ. n. 18289/2010
Ai fini dell'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 571 c.p. è sufficiente il dolo generico, non essendo richiesto dalla norma il fine specifico, ossia un fine particolare e ulteriore rispetto alla consapevole volontà di realizzare la condotta di abuso.
Cass. civ. n. 13526/2010
In tema di impiego di minori nell'accattonaggio, sussiste continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale prevista dall'abrogato art. 671 c.p. e la nuova ipotesi delittuosa di cui all'art. 600-octies c.p., contestualmente introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, non essendosi verificata alcuna "abolitio criminis" in quanto l'uno e l'altro precetto puniscono la medesima condotta.
Cass. civ. n. 12433/2010
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza non occorre che sia accertata la provenienza delle cose da reato, perché è richiesta solo la prova dell'acquisto o della ricezione, senza gli opportuni accertamenti, di cose rispetto alle quali l'agente abbia motivi di sospetto circa la loro provenienza, come indicati nell'art. 712 c.p..
Cass. civ. n. 11999/2010
La condotta costitutiva del reato di acquisto di cose di sospetta provenienza, previsto dall'art. 712 c.p., può consistere anche nella detenzione di un bene a titolo precario o a scopo di custodia.
Cass. civ. n. 11877/2010
Configura il reato di esercizio di giuoco d'azzardo l'installazione in un pubblico esercizio di un apparecchio automatico elettronico che, collegandosi in rete a sito internet dedicato, consenta di scegliere tra le diverse applicazioni possibili quella denominata "videopoker", caratterizzata dall'alea e dal fine di lucro, consistente nell'accumulo di crediti utilizzabili per ulteriori partite e trasferibili su "smart card" nel conto punti dell'avventore. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di apparecchio del tipo "totem internet" denominato "NetShop").
Cass. civ. n. 2100/2010
Il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché può essere integrato anche da un unico atto espressivo dell'abuso.
Cass. civ. n. 9137/2009
È configurabile la condotta materiale del reato di cui all'art. 371 bis c.p. anche nel caso in cui, al momento in cui sono rese le false dichiarazioni, le indagini condotte dal P.M. riguardino una notizia di reato non ancora delineata.