Art. 86 – Codice penale – Determinazione in altri dello stato d’incapacità allo scopo di far commettere un reato
Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere [613, 728], al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato di incapacità.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 17805/2025
In tema di morte quale conseguenza di altro delitto, sussiste il nesso di causalità tra le condotte estorsive e il suicidio della vittima nel caso in cui questo non sia espressione della libera scelta del soggetto, ma sia ritenuto quale unica alternativa percorribile a fronte dell'impossibilità di sottrarsi alle condotte predatorie degli imputati. (In motivazione, la Corte ha affermato che, per l'accertamento dell'elemento soggettivo di tale delitto, è necessario fare riferimento alla condotta che ragionevolmente ci si poteva attendere da un individuo medio e razionale, posto nella medesima situazione in cui si è trovato l'agente reale, sicché la colpa deve essere accertata in concreto, sulla base delle circostanze di fatto di cui era o poteva essere a conoscenza il soggetto che ha compiuto il delitto presupposto, che dimostravano il concreto pericolo di un evento letale).
Cass. civ. n. 8356/2025
In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale, diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione, e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale.
Cass. civ. n. 32249/2024
In applicazione del principio del "favor rei", può continuarsi ad applicare la norma penale di favore dichiarata incostituzionale ai soli fatti commessi durante la sua apparente vigenza, ma non a quelli perpetrati nel vigore di una disciplina pregressa, dovendosi escludere che la declaratoria di illegittimità costituzionale possa determinare un trattamento più favorevole anche con riferimento ai fatti posti in essere sotto la vigenza della legge penale precedente, maggiormente severa. (Fattispecie in tema di commercio clandestino di sostanze anabolizzanti, avvenuto nella vigenza del disposto, meno favorevole, di cui dell'art. 9, comma 7, legge 14 dicembre 2000, n. 376, che precedette l'entrata in vigore dell'art. 586-bis cod. pen., il cui comma 7 è stato dichiarato incostituzionale da Corte cost. n. 105 del 2022, limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti»).
Cass. civ. n. 7138/2024
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 cod. pen. per contrasto con gli artt. 27, comma 2, 111, 117, comma 1, Cost., nonché con la normativa sovranazionale in punto di presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva, nella parte in cui non prevede che, in caso di sopravvenienza di una sentenza di proscioglimento in grado di appello per intervenuta prescrizione, non si debba procedere alla pubblicazione della sentenza di primo grado quale mezzo di riparazione del danno non patrimoniale subito dalla parte civile. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in tal caso, la pubblicazione della sentenza dev'essere riferita anche a quella pronunciata in grado di appello, confermativa della responsabilità civile e del danno cagionato dall'imputato, senza l'utilizzo di alcuna struttura lessicale evocativa della colpevolezza del predetto per come riferibile al "dictum" del tribunale).
Cass. civ. n. 38450/2023
Il reato di lesione come conseguenza di altro delitto è punibile a querela della persona offesa, atteso che il richiamo operato dall'art. 586 cod. pen. alle disposizioni dell'art. 590 cod. pen. non può intendersi effettuato soltanto "quoad poenam".
Cass. civ. n. 4564/2023
L'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva, né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, quanto all'elemento psicologico, il delitto di omicidio preterintenzionale si differenzia da quello previsto dall'art. 586 cod. pen. nel quale l'attività del colpevole è diretta a realizzare un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali).
Cass. civ. n. 890/2023
Ai fini della configurabilità del delitto di omicidio preterintenzionale, è necessario che il soggetto agente abbia posto in essere atti diretti a percuotere o ledere e che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti predetti e l'evento letale, senza che sia necessario che la serie causale produttiva della morte costituisca lo sviluppo immediato e diretto dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto. (Fattispecie relativa a rapina in danno di un'anziana donna, immobilizzata ed imbavagliata, in cui la morte della predetta era sopraggiunta per insufficienza cardiaca acuta, ritenuta conseguenza indiretta della descritta azione violenta).
Cass. civ. n. 207/2022
La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in grado di appello, in presenza di un accertamento della responsabilità civile, non caduca l'ordine di pubblicazione della sentenza disposto dal giudice di primo grado ex art. 186 cod. pen., in quanto tale sanzione non rientra nel novero delle pene accessorie, ma rappresenta una forma di riparazione del danno non patrimoniale, attinente agli interessi della parte civile.
Cass. civ. n. 2572/2021
In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, il decesso della persona offesa è ascrivibile all'autore del delitto di tentata rapina ove consegua a patologie pregresse a condizione che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze conosciute o conoscibili, nel caso concreto, dall'agente reale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di condanna per il delitto di cui all'art. 586 cod. pen. fondata sul turbamento psichico indotto nella vittima dal tentativo di rapina perpetrato in suo danno, evidenziando che, per le pregresse patologie cardiache - sconosciute all'agente - da cui quest'ultima era affetta, non era di per sé significativa, ai fini dell'accertamento della colpevolezza, la sua età anagrafica di sessantacinque anni).
Cass. civ. n. 24884/2021
La competenza territoriale per il reato di assunzione di sostanze dopanti di cui all'art. 586-bis cod. pen. si determina in relazione al luogo in cui è avvenuta l'assunzione, da accertarsi sulla base di elementi oggettivi, e, ove tale accertamento risulti impossibile, secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 15463/2021
È configurabile il reato di commercio o somministrazione di medicinali guasti o imperfetti anche con riferimento al sangue umano destinato ad uso trasfusionale, attesa la sua riconducibilità al concetto di "medicinali" di cui all'art. 443 cod. pen., che comprende ogni sostanza o preparato che scientificamente assume una funzione diagnostica, profilattica, terapeutica, anestetica o che viene impiegata per predisporre l'organismo ad un esame avente scopo sanitario.
Cass. civ. n. 8097/2021
In tema di maltrattamenti in famiglia, l'imputazione soggettiva dell'evento aggravatore, non voluto, della morte della vittima per suicidio postula un coefficiente di prevedibilità in concreto di tale evento come conseguenza della condotta criminosa di base, in modo che possa escludersi - in ossequio al principio di colpevolezza e di personalità della responsabilità penale - che la condotta suicidiaria sia stata oggetto di una libera capacità di autodeterminarsi della vittima, imprevedibile e non conoscibile da parte del soggetto agente.
Cass. civ. n. 16437/2020
Per la configurabilità del delitto di detenzione di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddetti anabolizzanti), previsto dall'art. 9, legge 14 dicembre 2000, n. 376 in materia di lotta contro il "doping"(fattispecie ora inserita nell'art. 586-bis cod. pen.), non è richiesto che l'attività sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico.
Cass. pen. n. 26326 del 21 luglio 2020
In tema di reati antidoping, è rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 586-bis, comma 7, c.p., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, nella parte in cui - sostituendo l'art. 9, comma 7, legge 14 dicembre 2000, n. 376, abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. n) del medesimo D.Lgs. n. 21 del 2018 - prevede il "fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti".
Cass. civ. n. 25538/2019
La disposizione di cui all'art. 586 cod. pen. non prevede l'automatica applicazione degli artt. 589 e 590 cod. pen. per ogni categoria di omicidio e di lesioni colpose, ma solo che le relative pene siano aumentate qualora l'evento effettivamente cagionato sia sussumibile in tali fattispecie, sicché l'aumento di pena previsto da tale disposizione non si applica ove i fatti siano sussumibili nelle fattispecie speciali di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.
Cass. civ. n. 49573/2018
In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto congruamente motivata la prevedibilità dell'evento essendo emerso che l'imputato era consapevole del fatto che la sostanza stupefacente ceduta presentava un'elevata concentrazione di principio attivo, tale da essere potenzialmente pericolosa per gli assuntori).
Cass. civ. n. 30889/2018
Il reato di somministrazione di pratiche dopanti è punito a titolo di dolo specifico in quanto oltre alla consapevolezza di procurare ad altri o somministrare, assumere o favorire l'uso di farmaci ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche, l'agente deve avere l'intenzione di alterare la prestazione agonistica dell'atleta ovvero di modificare l'esito dei controlli su tali pratiche.
Cass. civ. n. 23719/2016
La pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 186 cod. pen., avendo natura di sanzione civile e non di pena accessoria, può essere disposta a carico del colpevole, per riparare il danno non patrimoniale, solo a seguito di domanda delle parte civile.
Cass. civ. n. 12929/2016
La disciplina di cui all'art. 586 cod. pen. è incompatibile con il riconoscimento della responsabilità a titolo di concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 cod. pen., in quanto la morte della vittima, nel primo caso, non è voluta da alcuno dei compartecipi all'azione delittuosa principale, nel secondo è invece voluta, con dolo diretto o indiretto, da taluno dei concorrenti ed è causalmente legata al delitto base programmato da tutti i correi. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'ipotesi di cui all'art. 586 cod. pen. e ritenuto sussistenti i presupposti del concorso anomalo nei confronti di taluni degli imputati, che avevano partecipato ad una azione intimidatoria e violenta in danno della persona offesa, nel corso della quale altro imputato aveva fatto fuoco e ucciso la vittima, utilizzando un'arma che deteneva all'insaputa dei correi).
Cass. civ. n. 16460/2015
Ai fini della configurabilità del delitto di procurata evasione, è sufficiente che il soggetto in cui favore la condotta venga compiuta sia "legalmente" arrestato in relazione alle circostanze obiettivamente sussistenti al momento dei fatti, anche se poi non venga aperto un procedimento penale con riferimento allo specifico reato per il quale è stata applicata la misura pre-cautelare. (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione impugnata che aveva ravvisato il delitto di procurata evasione con riguardo a fatto commesso in favore di persona arrestata dalla polizia giudiziaria, in presenza dei presupposti di legge, per resistenza a pubblico ufficiale, e poi iscritta solo per altre fattispecie nel registro delle notizie di reato).
Cass. civ. n. 31841/2014
Per la configurabilità del reato di cui all'art. 586 c.p. è necessario che l'evento lesivo costituito dalla morte e dalle lesioni, non sia voluto neppure in via indiretta o con dolo eventuale dall'agente, poiché questi, se pone in essere la propria condotta pur rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze di essa e ciononostante accettandone il rischio, risponde, in concorso di reati, del delitto inizialmente preso di mira e del delitto realizzato come conseguenza voluta del primo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il giudizio di colpevolezza anche per il reato di lesioni personali con riferimento ad un insegnante che, commettendo reiteratamente nel tempo plurimi episodi di violenza sessuale in danno di una giovane vittima, la quale versava in condizioni di difficoltà psichica, provocava alla stessa, come conseguenza prevedibile dell'azione illecita, una malattia consistente nel disturbo post-traumatico da stress).
Cass. civ. n. 14976/2011
La pubblicazione della sentenza, ex art. 186, ha natura di sanzione civile, che può disporsi nell'ambito del procedimento civile innestato nel processo penale, quale mezzo di riparazione del danno; trattandosi di istituto ontologicamente appartenente al processo civile ha come presupposto l'accertamento di un danno e l'affermazione di responsabilità sul piano civile.
Cass. civ. n. 22676/2009
In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale.
Cass. civ. n. 19056/2007
In tema di responsabilità penale per morte come conseguenza non voluta del delitto di cessione di sostanze stupefacenti, è necessario che il comportamento che venga posto in relazione di causa-effetto con la morte della vittima integri la fattispecie delittuosa, ossia che la sostanza che sia stata ceduta per essere assunta dalla vittima risulti inserita nelle tabelle delle sostanze stupefacenti allegate al D.P.R. n. 309 del 1990. (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso la sussistenza del delitto di cui all'art. 586 c.p. in conseguenza della cessione di semi di « rosa hawaiana» in quanto né tali semi, nè la relativa pianta, risultavano inclusi in tabella, mentre non poteva assumere alcuna rilevanza l'avere accertato la presenza nei semi di un principio attivo inserito nella prima tabella).
Cass. civ. n. 1795/2007
Al fine della sussistenza del delitto di cui all'art. 586 c.p. (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), è necessario, oltre al legame eziologico, che l'evento di morte o lesioni sia conseguenza prevedibile del delitto base, nella specie sequestro di persona (art. 605 c.p.). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto conseguenza prevedibile del delitto di sequestro di persona — integrato dalla condotta del capotreno, che rinchiuda a chiave in uno scompartimento un viaggiatore, pur munito di documento di identità e di danaro per pagare eventuali multe, perché privo di biglietto con l'intenzione di consegnarlo alla polizia ferroviaria — le gravi lesioni subite dal sequestrato nell'intento di calarsi dal finestrino per liberarsi).
Cass. civ. n. 19179/2006
In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, pur definendosi il rapporto tra il delitto voluto e l'evento non voluto in termini di causalità materiale, la condotta delittuosa deve avere insito, in sé, il rischio non imprevedibile né eccezionale di porsi come concausa di morte o lesioni. Ne consegue che, nell'ipotesi di incendio doloso di un'abitazione, appiccato per provocare danni, la deflagrazione - che ha determinato la morte del proprietario-, inserendosi in un contesto di non imprevedibile eccezionalità, non può ritenersi causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, escludente il nesso di causalità tra la condotta e l'evento non voluto.
Cass. civ. n. 14612/2006
Risponde del reato di cui all'art. 386 c.p. anche colui che abbia agevolato l'evasione di una persona in stato di arresto presso la propria abitazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale erano stati assolti gli imputati, sul rilievo che il reato contestato, a causa del mancato coordinamento tra gli artt. 385, comma terzo e 386 c.p. dopo la riforma introdotta con la legge n. 352 del 1982, era configurabile solo nel caso in cui il soggetto sia legalmente detenuto o arrestato con affidamento alle forze dell'ordine o alle guardie carcerarie).
Cass. civ. n. 14302/2006
In tema di responsabilità penale per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di altro delitto doloso (art. 586 c.p.), si deve ritenere sussistente la responsabilità non sulla base del mero rapporto di causalità materiale (purché non interrotto ai sensi dell'art. 41, comma secondo, c.p., da eccezionali fattori eziologici sopravvenuti) fra la precedente condotta e l'evento diverso ed ulteriore, ma solo allorquando si accerti la sussistenza di un coefficiente di «prevedibilità» della morte o delle lesioni, sì da potersene dedurre una forma di «responsabilità per colpa». (Nella specie, era stato chiamato a rispondere ex art. 586 c.p. della morte per overdose dell'assuntore della sostanza stupefacente colui che gliela aveva ceduta; la Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso avverso la sentenza di condanna, ha evidenziato come in sede di merito, in linea con il principio suesposto, ci si fosse soffermati sulla prevedibilità in concreto, in capo al cedente, del rischio connesso all'assunzione dello stupefacente, in ragione delle «visibili menomate condizioni della parte offesa»alla ricerca «spasmodica» della sostanza stupefacente, assunta immediatamente dopo l'acquisto, e considerato, del resto, il fatto notorio del grave rischio per la salute derivante dall'assunzione di «droga pesante»).
Cass. civ. n. 21039/2005
Non è configurabile il delitto di cui all'art. 586 c.p., nel caso in cui la morte della vittima sia stata la conseguenza di un delitto di rapina con violento pestaggio di quest'ultima. Infatti, mentre nella preterintenzionalità è necessario che la lesione giuridica si riferisca allo stesso genere di interessi protetti (vita o incolumità), nell'ipotesi di cui all'art. 586 c.p. la morte deve essere conseguenza di un delitto doloso diverso dalle percosse o lesioni.
Cass. civ. n. 31760/2003
Nell'ipotesi di successive cessione di sostanza stupefacente, il nesso di causalità materiale tra la prima cessione e la morte dell'ultimo cessionario, sopraggiunta quale conseguenza non voluta dell'assunzione della droga, non è interrotto per effetto delle successive cessioni, né delle modalità in cui è avvenuta l'assunzione, trattandosi di fattori concausali sopravvenuti, non anormali o eccezionali, ma del tutto ragionevolmente prevedibili; pertanto, risponde del reato di cui agli artt. 586 e 589 c.p. non solo colui che ha ceduto direttamente alla vittima la sostanza, ma anche l'originario fornitore (nel caso di specie, la Corte ha escluso che l'assunzione di alcool, contestuale all'ingestione di cinque pasticche di ecstasy da parte della vittima, possa considerarsi una concausa sopravvenuta, non prevedibile e tale da interrompere il nesso causale tra la prima cessione e l'evento morte).
Cass. civ. n. 26994/2003
In tema di falsità documentale, la condotta del pubblico ufficiale che autentichi la sottoscrizione apposta su un foglio bianco, riempito solo successivamente da altri inserendovi una scrittura tra privati, integra il delitto di cui all'art. 479 c.p. (oltreché l'eventuale concorso nel reato di cui all'art. 486 c.p., quando la scrittura inserita sia diversa da quella pattuita), in quanto viene falsamente certificata la relazione della sottoscrizione con una determinata scrittura, in realtà non ancora venuta ad esistenza. (Sulla base di tale principio la Corte ha ritenuto che riguardi un reato procedibile d'ufficio, e risulti dunque punibile indipendentemente dalla proposizione di querela per i fatti attribuiti al calunniato, la falsa accusa, rivolta ad un notaio, d'avere autenticato una sottoscrizione su foglio in bianco, solo in seguito abusivamente riempito da terzi).
Cass. civ. n. 2595/2003
In tema di responsabilità penale per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di un delitto doloso (art. 586 c.p.), si deve ritenere configurabile il reato solo a condizione che sussista un coefficiente di riferibilità psicologica, a titolo di colpa, dell'evento non investito dal dolo del reato di base. (Fattispecie in cui era stato configurato il reato di cui all'art. 586 c.p. a carico dell'imputato per aver cagionato la morte di un subacqueo che si trovava nei pressi dell'imbarcazione dalla quale venivano lanciate bombe per praticare la pesca di frodo).
Cass. civ. n. 683/2001
La conduzione senza licenza di un esercizio pubblico e la detenzione in esso, per la vendita, di liquori e bevande alcoliche, già penalmente sanzionati, rispettivamente, dall'art. 665 e dall'art. 686 c.p. (il primo dei quali soppresso ed il secondo modificato dal D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480), sono ora sanzionate in via amministrativa, quali violazioni dell'art. 86 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, dall'art. 17 bis del medesimo T.U., introdotto dall'art. 3 del citato D.L.vo n. 480/1994. Alla stregua, poi, di quanto disposto dagli artt. 13 e 14 dello stesso provvedimento normativo, la sanzione amministrativa trova applicazione, in luogo di quella penale, anche con riguardo ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della depenalizzazione.
Cass. civ. n. 3088/1999
Integra la ipotesi delittuosa di falsità in foglio firmato in bianco il comportamento di colui che, tradendo la fiducia di chi gli ha rilasciato un assegno bancario senza indicazione del nome del prenditore e con l'intesa che il ricevente vi avrebbe apposto il proprio, lo riempia con il nome di terza persona. Invero il riempimento del titolo con nome di altro soggetto pone l'emittente nella condizione di non poter opporre a costui le eccezioni personali di cui all'art. 25 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, che avrebbe viceversa potuto far valere nei confronti del prenditore.
Cass. civ. n. 323/1999
Poiché il delitto di cui all'art. 586 c.p. (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), pur essendo punito a titolo di colpa, esige che il reato base sia doloso, può con questo essere unificato sotto il vincolo della continuazione.
Cass. civ. n. 11055/1998
In tema di morte o lesione come conseguenza non voluta di altro delitto a norma dell'art. 586 c.p., poiché l'accollo dell'evento ulteriore e più grave rispetto a quello voluto appare incompatibile con il principio di colpevolezza, secondo l'interpretazione dei principi costituzionali sulla personalità della responsabilità penale e sulla necessaria imputazione soggettiva degli elementi più significativi della fattispecie criminosa, l'affermazione di responsabilità dell'agente per l'evento non voluto deve necessariamente ancorarsi a un coefficiente di prevedibilità, concreta e non astratta, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell'incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base. (Fattispecie relativa all'omicidio della moglie e del figlio da parte di una persona vittima di usura, suicidatasi subito dopo l'omicidio; in relazione all'episodio, la S.C. ha ritenuto la responsabilità ex art. 586 c.p. degli usurai, sul rilievo dell'assoluta prevedibilità che il delitto principale da essi consumato ponesse la vittima, già versante in una situazione di grande fragilità psichica, in quella logica, anche se drammatica, alternativa tra un'esistenza disperata e la morte che esclude la qualificabilità del gesto omicidiario-suicidiario come frutto di collegamento puramente occasionale rispetto al delitto principale).
Cass. civ. n. 7917/1998
La pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 186 c.p. ha natura di sanzione civile che può disporsi a carico del colpevole qualora essa costituisca un mezzo per riparare il danno, diversamente dalla pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 19 c.p. che ha la natura di pena accessoria. Trattasi, pertanto, di istituto ontologicamente appartenente al processo civile, dal quale mutua la sua disciplina, pur quando l'azione civile venga proposta nel processo penale. Ne consegue che la pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 186 citato non può essere disposta d'ufficio in mancanza della domanda della parte istante. (Nella specie la Corte ha annullato sul punto la pronuncia dei giudici di merito che avevano ordinato la pubblicazione della sentenza senza che la parte civile ne avesse fatto domanda, in ipotesi, tra l'altro, in cui il procedimento riguardava il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare - ex art. 570, comma secondo - ritenuta non suscettiva di danni non patrimoniali, escludendo, tra l'altro, la reciproca soccombenza e la legittimità, totale o parziale, della compensazione delle spese).