Art. 255 – Codice penale – Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato

Chiunque , in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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