Art. 270 sexies – Codice penale – Condotte con finalità di terrorismo

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 29459/2025

In materia di misure di prevenzione personale, la competenza territoriale nei procedimenti relativi a soggetti la cui pericolosità si fonda su indizi di appartenenza ad un'associazione sovversiva va individuata nel luogo in cui opera l'organismo associativo, essendo invece irrilevanti sia il luogo di formale costituzione del sodalizio, sia le risultanze anagrafiche relative al proposto.

Cass. civ. n. 39810/2019

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 270 cod. pen., è necessaria l'esistenza di una struttura organizzata avente un programma finalizzato a sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e dotata di mezzi strumentali idonei a perseguire tale risultato, non essendo sufficiente il mero perseguimento di un'idea eversiva.

Cass. civ. n. 40348/2013

La fattispecie di associazione sovversiva di cui all'art. 270 cod. pen. sanziona ogni condotta violenta programmaticamente diretta a menomare le libertà fondamentali espressione del sistema democratico e pluralistico, che tutela la titolarità e l'esercizio dei diritti fondamentali dell'uomo, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, sicché la nozione di "ordinamenti sociali" costituiti nello Stato non si esaurisce nelle istituzioni, seppur latamente intese, ma esprime tali fondamentali articolazioni di libertà mediante le quali si realizza il modello pluralistico disegnato dalla Costituzione.

Cass. civ. n. 40111/2013

Nel reato di associazione sovversiva la nozione di "ordinamenti economici e sociali" va interpretata alla luce del tessuto democratico e pluralistico dell'attuale assetto costituzionale dello Stato e, di conseguenza, non si riferisce alle sole istituzioni latamente intese ma ad ogni formazione sociale nella quale si esprima la personalità dell'uomo attraverso l'esercizio dei diritti inviolabili e delle libertà riconosciute e garantite dalla Costituzione.

Cass. civ. n. 4105/2011

In tema di reati contro la personalità dello Stato, la partecipazione integrante gli estremi del reato di associazione terroristico-eversiva costituita in banda armata è organico inserimento che non postula, di necessità, il positivo esperimento e, dunque, l'individuazione di una specifica condotta spiegata a sostegno del sodalizio, in chiave di attuale e specifico contributo causale al suo mantenimento o rafforzamento. Ne consegue che il mero inserimento nell'organigramma dell'associazione può costituire prova di partecipazione, la quale va rapportata alla natura e alle caratteristiche strutturali del sodalizio, mentre il contributo causale è immanente al mero inserimento organico nella struttura associativa, in quanto l'affidamento sulla persistente disponibilità di adepti, che rimangano mimetizzati nel tessuto connettivo della società (a fianco ed a sostegno di quelli dati alla clandestinità), è tale da rafforzare e consolidare il vincolo associativo, concorrendo a costituire l'elemento di coesione del gruppo, al pari della consapevolezza della comune militanza e della condivisione dell'idea rivoluzionaria.

Cass. civ. n. 4175/1996

In tema di associazioni sovversive, l'ordine democratico cui la norma incriminatrice (art. 270 c.p.) fa riferimento è esclusivamente quello dello Stato italiano.

Cass. civ. n. 973/1996

Per la sussistenza del reato di cui all'art. 270 bis c.p. è necessaria una struttura organizzativa che abbia come fine l'eversione dell'ordinamento costituzionale dello Stato italiano; se invece, la finalità di eversione o di terrorismo, che connota il programma di atti violenti, non riguarda l'ordinamento costituzionale dello Stato italiano (nella specie: sede italiana di associazione mirante ad attività terroristiche in Algeria), si è fuori dal bene giuridico protetto dalla norma e quindi si è fuori dalla fattispecie di cui all'art. 270.

Cass. civ. n. 2796/1991

Per la configurabilità del reato di associazione sovversiva, necessita che più persone concorrano a formare una struttura organizzata che realizzi una entità formalmente distinta dai singoli partecipanti e che sia in concreto idonea a perseguire uno specifico programma di azioni violente, non necessariamente terroristiche, al fine di sovvertire l'ordinamento costituzionale. È richiesto, quindi, il solo vincolo associativo riferito ad un programma indefinito di reati avente come scopo quello di sovvertimento e non si esige né un numero determinato di adepti, né la consistenza di mezzi idonei alla realizzazione dei fini, né un concreto pericolo per lo Stato, essendo tale pericolo presunto dalla legge in via assoluta proprio per il fatto stesso della costituzione, anche se l'organizzazione può essere rudimentale. (In applicazione di tale principio è stata annullata la sentenza del giudice di merito che aveva fondato il giudizio di colpevolezza degli imputati per il reato di associazione sovversiva esclusivamente sulla base di una sentenza che aveva affermato la responsabilità dei componenti di Avanguardia Nazionale per ricostituzione del partito fascista).

Cass. civ. n. 3138/1990

Il reato associativo è ben distinto da quello specifico commesso in attuazione del programma delinquenziale indeterminato e generico che forma l'oggetto del sodalizio criminale ed il riferimento del reato specifico all'associazione delinquenziale della quale l'imputato sia indiziato di far parte, pur con ruolo dirigenziale, non implica per ciò stesso l'attribuzione alla sua responsabilità del reato specifico, qualora non sussistano prove di tale sua responsabilità, diverse da quella di appartenenza all'associazione (fattispecie in tema di associazione sovversiva).

Cass. civ. n. 1088/1989

I delitti previsti dagli artt. 270 e 270 bis c.p., non concretano né un elemento costitutivo né una circostanza aggravante della banda armata, con la quale, invece, sussiste un legame di fine a mezzo e non di specie a genere. Ne consegue che, qualora anche il reato - fine venga realizzato, si ha concorso formale, essendo inapplicabili sia la disposizione sul reato complesso, sia il principio di specialità.

Cass. civ. n. 11603/1985

Anche l'attività di «costituzione», al pari di quella di «organizzazione» e di «partecipazione», di una «associazione» o banda avente scopo di eversione o di terrorismo può essere eventualmente permanente, non essendo dubbio che, quando il «costitutore» non si limita a creare l'associazione o la banda, ma in questa permane per mantenerla in vita, si verifica un perdurare nel tempo della condotta antigiuridica dell'agente e della conseguente lesione del bene giuridico penalmente tutelato.

Ricerca articolo

Ricerca altre sentenze

La norma fornisce solo il quadro generale

L’applicazione al tuo caso richiede l’analisi della giurisprudenza più recente e rilevante, oltre alla verifica della tua situazione concreta

Non affidarti solo all’intelligenza artificiale