Art. 311 – Codice penale – Circostanza diminuente: lieve entità del fatto

Le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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