Art. 311 – Codice penale – Circostanza diminuente: lieve entità del fatto
Le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 26628/2024
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in rapporto agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 285 cod. pen., nella parte in cui, prevedendo la pena fissa dell'ergastolo, non consente al giudice di adeguare la risposta sanzionatoria alla differente gravità del fatto e al diverso grado di colpevolezza sotteso all'intera gamma di comportamenti riconducibili alla fattispecie incriminatrice. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicabilità della diminuente di cui all'art. 311 cod. pen. e delle altre circostanze attenuanti comuni al delitto di strage "politica", divenuta possibile anche in rapporto di prevalenza sulla recidiva reiterata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2023, permette al giudice di modulare la pena, proporzionandola alla offensività del fatto). (Conf.: n. 1538 del 1978,
Cass. civ. n. 9912/2024
L'attenuante della lieve entità del fatto, applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, non è configurabile nel caso in cui le richieste estorsive non siano caratterizzate da occasionalità, perché la sistematicità delle stesse, pur se singolarmente di modesta entità economica, è confliggente con il ridotto disvalore del fatto, da valutare nel suo complesso (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva escluso l'attenuante in oggetto, ritenendo irrilevante la ridotta entità della somma di denaro richiesta in ogni singolo episodio, pari a 150 euro).
Cass. civ. n. 9820/2024
L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di estorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabile se la lieve entità difetti con riguardo all'evento in sè considerato o con riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato. (In applicazione del principio, la Corte ha giudicato immune da censure la decisione che aveva escluso tale attenuante sul rilievo che l'imputato era recidivo e la vittima era ottantenne).
Cass. civ. n. 4365/2023
Nel giudizio di cassazione, è rilevabile d'ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso, la nullità della sentenza impugnata nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, conseguente alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di norma riguardante la determinazione della pena. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata e ha rimesso al giudice di merito la quantificazione della pena, in ragione della sopravvenuta declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 629 cod. pen., nella parte in cui non è previsto che la sanzione comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità ai sensi dell'art. 311 cod. pen.)
Cass. pen. n. 18981/2017
L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione a seguito della sentenza della C. Cost. 19 marzo 2012, n. 68, presuppone una valutazione oggettivamente riferita al fatto nel suo complesso, sicché essa non è configurabile se il requisito della lieve entità manchi o in rapporto all'evento di per sé considerato; ovvero in rapporto a natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta; ovvero, ancora, in rapporto all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità della privazione della libertà personale ed all'ammontare delle somme oggetto della finalità estorsiva.
Cass. pen. n. 28468/2013
L'attenuante prevista dall'art. 311 c.p. è circostanza avente natura oggettiva, per cui la valutazione del danno o del pericolo va riferita al contributo non del singolo concorrente nel reato ma all'attività complessiva di tutti i partecipi.
Cass. pen. n. 14724/1986
La circostanza attenuante — prevista dall'art. 311 c.p. in tema di delitti contro la personalità dello Stato — della lieve entità del fatto differisce da quella regolata dall'art. 114 c.p. e cioè della partecipazione di minima importanza, poiché il parametro di valutazione nel primo caso è costituito dalla effettiva gravità del fatto-reato con riguardo alle caratteristiche oggettive dell'azione criminosa, nel secondo invece è correlato soltanto all'incidenza ed all'importanza del ruolo svolto da ciascun imputato nel reato concorsuale. (Nella specie è stato ritenuto che, in base al principio dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, quando quest'ultima venga proposta per ottenere il riconoscimento della sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 114 citato, il gravame non si riferisce anche all'altra menzionata attenuante).
Cass. pen. n. 4938/1986
La diminuente prevista dall'art. 311 c.p. per i delitti contro la personalità dello Stato presuppone che il fatto nel suo complesso, risulti di lieve entità, sicché essa è esclusa quando manchi il suddetto requisito o in rapporto all'evento o anche solo per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze della condotta ovvero in rapporto all'entità del danno o del pericolo. Detta diminuente, cioè, attesa la sua natura obiettiva, deve essere riguardata in relazione alle dimensioni dell'associazione eversiva, al contenuto del programma operativo ed alla sua eventuale, articolata esecuzione e non già al grado di attività svolta dall'associato nell'ambito dell'organizzazione. (Nella specie è stato escluso che, in relazione alla consistenza del gruppo fiorentino delle UCC, al programma dello stesso che aveva, tra l'altro, il fine di intraprendere la guerra civile, alla concreta attività posta in essere comprendente delitti di rilevante gravità, potesse ravvisarsi un fatto di lieve entità).
Cass. pen. n. 1/1970
La valutazione del danno o del pericolo, ai fini dell'applicabilità della circostanza diminuente prevista dall'art. 311 c.p. (lieve entità del fatto) al reato di cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.), va fatta con riferimento non già all'attività operativa apportata alla organizzazione dall'associato, bensì alle dimensioni dell'associazione cospirativa e al contenuto del suo programma operativo.